Coronavirus e obbligo di mantenimento della prole e del coniuge

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Famiglia e successioni

Obbligo di mantenimento della prole e del coniuge ai tempi del Coronavirus

Cosa cambia con le limitazioni anti-contagio e la sospensione delle attività produttive

Il parossismo normativo della legislazione d’urgenza (nazionale e regionale, talvolta in contrasto fra loro) volta a contenere il contagio da Covid-19 e, quindi, a tutelare il diritto costituzionale della salute, genera una forte limitazione delle libertà individuali, oltre che una contrazione o sospensione dell’attività lavorativa, con effetti negativi sui redditi. All’interno di questo scenario, cosa accade alle famiglie “in corso di separazione”? I genitori riescono ad adempiere agli obblighi di mantenimento?

 

Sommario

 

  • Natura giuridica dell’obbligo di mantenimento e conseguenze dell’inadempimento
  • Contrazione del reddito ed obbligo di mantenimento della prole

Natura giuridica dell’obbligo di mantenimento e conseguenze dell’inadempimento

L’obbligo di pagamento di assegni di mantenimento o di alimenti non ha natura contrattuale, ma si fonda su diritti costituzionalmente previsti, volti a garantire un’assistenza adeguata anche al soggetto più debole da un punto di vista economico, nella fase di disgregazione familiare.
In particolar modo, per quanto concerne l’obbligazione di mantenimento nei confronti dei figli, l’art. 30 della Costituzione stabilisce che è un dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

Trattasi, quindi, di obbligo nascente dal rapporto di filiazione, non limitando l’obbligo ai soli figli nati nell’ambito del matrimonio, ma facendo ricomprendere tale obbligo a qualsiasi ipotesi di riconoscimento del figlio naturale. L’art. 147 del Codice Civile, richiamando il principio costituzionale già citato, esplicitamente prevede che il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e che i coniugi devono adempiere l’obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.

Pertanto, il genitore obbligato che non adempie al pagamento dell’assegno di mantenimento della prole e del coniuge incorre in reato, oltre che in conseguenze di natura civilistica.

Infatti, le violazioni degli obblighi di assistenza familiare sono fattispecie penalmente sanzionate dagli artt. 570 e 570bis c.p. per chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge; chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa, nonché il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
Il mancato adempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli economicamente non autonomi, è, inoltre, reato perseguibile d'ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l'adempimento integrale dell'obbligo, come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Pen. sentenza n. 37090/2019).
Parimenti sanzionato, da un punto di vista civilistico, è il genitore obbligato inadempiente. L’avente diritto all’assegno di mantenimento può invocare il cosiddetto ordine di pagamento. Secondo l’art. 156 del Cod. Civ., in caso di inadempimento, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto.

Contrazione del reddito ed obbligo di mantenimento della prole

In piena emergenza sanitaria, il bilanciamento della tutela del diritto alla salute individuale e collettiva con le limitazioni di altri diritti, tra cui il diritto di iniziativa economica ed il diritto della libertà di circolazione, genera una limitazione o sospensione dell’attività lavorativa, con susseguente contrazione delle entrate economiche del privato. Quindi, il genitore non collocatario, di norma, obbligato al mantenimento dei figli e dell’ex coniuge, ben potrebbe trovarsi nell’impossibilità concreta e comprovata di corrispondere con puntualità ed integralmente il mantenimento ordinario e straordinario. In tale ipotesi, appare opportuno adottare alcuni accorgimenti e/o iniziative idonee a contenere eventuali conseguenze sanzionatorie di detto comportamento.
In quanto, per quanto concerne l’obbligo di mantenimento della prole, l’orientamento giurisprudenziale è univoco: lo stato di bisogno di un figlio minore è presunto, trattandosi di un soggetto non in grado di procacciarsi un reddito proprio. Tale obbligo non viene meno nemmeno quando al mantenimento dei figli minori o inabili provveda, in via sussidiaria, l’altro genitore o terzi. Quindi perché l’obbligo dovrebbe essere sospeso o ridotto a causa del coronavirus?
Al contempo, però, è anche vero che il codice civile e la legge n. 898/1970 prevedono che sui genitori incombe sì l’obbligo di mantenere i figli, ma in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro, professionale o casalingo. L’entità stessa del mantenimento del coniuge debole è determinata in relazione anche ai redditi dell’obbligato, parimenti l’assegno divorzile è determinato anche in ragione del reddito dell’onerato e la misura degli alimenti è assegnata in proporzione anche delle condizioni economiche di chi deve somministrarla.
Lo stesso art. 156 del cod. civ. prevede che, su istanza di parte, il genitore obbligato, laddove sopravvengano giustificati motivi, può chiedere al giudice di disporre la revoca o modifica dei provvedimenti relativi al mantenimento.

Quindi, per scongiurare l’elemento del dolo e della colpa di quel genitore obbligato al mantenimento che si trovi impossibilitato ad adempiere totalmente o parzialmente della prole, appare doverosa una rideterminazione del quantum dell’importo dovuto. Innanzitutto, il genitore obbligato non potrà sospendere o ridurre in automatico il mantenimento, ma dovrà ricorrere al Giudice per chiedere la riduzione dell’obbligo impostogli, dando prova che la normativa emergenziale ha determinato la contrazione dei suoi redditi cui è conseguita l’impossibilità totale o parziale di assolvere all’obbligo di mantenimento. Infatti, va specificato che l’odierna emergenza non può e non deve essere utilizzata come una scusante volta a sottrarsi agli obblighi di assistenza materiale. La rideterminazione del quantum dovuto in ambito di mantenimento o alimenti potrebbe essere accolta dall’Autorità Giudiziaria, solo laddove, vi sia una comprovata e incolpevole impossibilità dell’onerato ad adempiere in tutto o in parte all’obbligo posto a suo carico. La stessa prova rigorosa dell’impossibilità incolpevole a soddisfare le esigenze minime di vita dei figli è necessaria anche per escludere la responsabilità penale (Cass. Penale – sentenza 10422/2020).

Da ultimo, si rileva che, dovendo valutare la complessiva e reale capacità patrimoniali di tutti i soggetti coinvolti, l’Autorità Giudiziaria dovrà ponderare una valutazione anche in relazione alle capacità economiche dell’altro genitore, in quanto, probabilmente le misure anti-contagio hanno colpito anche i beneficiari dell’assegno di mantenimento.
In sostanza, in questo scenario privo di una normativa nazionale che regolamenti questa situazione di emergenza ed eccezionalità anche per le famiglie separate ed in mancanza di fondi di solidarietà previsti per quei soggetti che, oltre a dover far fronte a tutti i debiti di natura prettamente economica devono sostenere e “mantenere” anche i propri figli ed il coniuge, non resta altro che affidarsi, come l’ultimo baluardo, alla Giustizia.


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fonte altalex


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