Coronavirus: lockdown fino al 3 maggio. Chi riapre?

Coronavirus: lockdown fino al 3 maggio


Riaprono librerie, cartolerie e negozi per neonati e bambini

Il DPCM del 10 aprile 2020 (recante Ulteriori disposizioni attuative del DECRETO LEGGE 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) sposta nuovamente in avanti, al 03 maggio, le lancette per il lockdown. In 8 articoli e 5 allegati, il decreto  disciplina, con misure, valevoli dal 14 aprile e fino al 3 maggio, i vari ambiti civili, sociali, professionali, commerciali, industriali, e via dicendo.

Sommario

 

  1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
  2. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
  3. Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
  4. Disposizioni in materia di ingresso in Italia
  5. Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
  6. Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
  7. Esecuzione e monitoraggio delle misure
  8. Disposizioni finali
  9. Allegato 1
  10. Allegato 2
  11. Allegato 3
  12. Allegato 4
  13. Allegato 5

 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

Per contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19 sull'intero territorio nazionale si dettano 35 misure, tra cui:

  • si consentono spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case;
  • è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

 

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate specificamente nell'allegato 3 al decreto stesso, tuttavia precisando che:

  • le attività produttive sospese per effetto delle disposizioni del medesimo articolo 2, del DPCM 10 aprile, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove risulta ubicata l'attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività elencate all’allegato 3, come anche delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali;
  • restano consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, come pure servizi essenziali, ad eccezione dei musei, degli altri istituti e luoghi della cultura, dei servizi che riguardano l'istruzione;
  • rimane consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivimedico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari;
  • resta consentita ogni attività funzionale a fronteggiare l'emergenza.

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

Su tutto il territorio nazionale, inoltre, si applicano le seguenti misure:

  • il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria;
  • è raccomandato, a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità, o constati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
  • nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4;
  • i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4;
  • nelle pubbliche amministrazioni e in tuttii locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli addetti, nonchè degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
  • le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi di sanificazione dei mezzi;
  • è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4.

Disposizioni in materia di ingresso in Italia

Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea (aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre) è tenuto, per l'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di motivi del viaggio, indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, il mezzo di trasporto privato che verrà impiegato per raggiungere la stessa, recapito telefonico e via di seguito. Gli armatori provvedono alla misurazione della temperatura.

Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

Solo per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea (aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre), è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, delle comprovate esigenze e via di seguito.

Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

Per contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.

Esecuzione e monitoraggio delle misure

Il prefetto territorialmente competente, informando il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure e monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, col possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate.

Disposizioni finali

Le disposizioni del DPCM 10 aprile:

  • producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020;
  • dalla data di efficacia delle disposizioni dello stesso cessano di produrre effetti i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020;
  • si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;
  • si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Allegato 1

Allegato 1 elenca le attività di “Commercio al dettaglio” autorizzate ad esercitare l’attività.

Allegato 2

Allegato 2 indica i “Servizi per la persona” (lavanderie, tintorie e via di seguito) la cui ripresa di attività è autorizzata.

Allegato 3

Attraverso i codici ATECO, Allegato 3elenca le attività, considerate essenziali, che possono svolgersi anche nel corso del lockdown.

Allegato 4

Allegato 4  ribadisce le generali misure igienico-sanitarie:
-lavarsi spesso le mani;
-evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
-evitare abbracci e strette di mano;
-mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro;
-praticare l’igiene respiratoria;
-evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
-non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
-coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
-non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
-pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Allegato 5

Misure per gli esercizi commerciali. In 8 punti, nell'Allegato 5, vengono elencate le regole igienico-sanitarie a presidio dello svolgimento delle attività commerciali:
-Mantenimento del distanziamento interpersonale.
-Garanzia di pulizia e igiene ambientale almeno due volte giorno;
-Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;
-Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
-Utilizzo di mascherine;
-Uso dei guanti “usa e getta”;
-Accessi regolamentati e scaglionati;
-Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

scarica---D.P.C.M. 1o Aprile 2020

scarica---CIRCOLARE 14 Aprile 2020

fonte altalex


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