News/Contributi previdenziali prescritti ma indebitamente versati: l’Inps deve restituirli

Contributi previdenziali prescritti ma indebitamente versati: l'Inps deve restituirli

 

Se i contributi INPS e INAIL risultano prescritti, perché riguardanti annualità più vecchie di 5 anni, non devono essere pagati dal contribuente e se ciò è comunque avvenuto devono essere necessariamente rimborsati dagli enti competenti.

Se i contributi previdenziali risultano già prescritti – perché risalenti a oltre 5 anni prima – ma risultano comunque versati dal contribuente devono essere necessariamente rimborsati dall’INPS.

Questo è il principio ribadito dai giudici della Corte d’ Appello di Milano, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 1731/2018 secondo cui “…il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall’ente di previdenza pubblico, comporta che l’autore del pagamento ben può chiederne la restituzione”. Ed ancora “(…) le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono soggette a prescrizione e “non possono essere versate” dopo il decorso del relativo termine. Pertanto, dopo lo spirare di tale termine, l’Ente di previdenza non solo non può procedere all’azione coattiva rivolta al recupero delle omissioni, ma è tenuto a restituire d’ufficio il pagamento del debito prescritto effettuato anche spontaneamente”.

Sul punto occorre, innanzitutto, ribadire che il versamento dei contributi di natura previdenziale è un obbligo che grava sui datori di lavoro, rispetto ai loro dipendenti e collaboratori nonché sui lavoratori autonomi.
Sia nell’una che nell’altra ipotesi essi si prescrivono, in via generale, in cinque anni dalla data in cui si sarebbero dovuti versare. Si rammenta, a tal proposito, che la prescrizione può essere interrotta con atto formale di parte (dell’Istituto previdenziale o del debitore).

La legge dell’8 agosto 1995 n. 335 rubricata “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” all’art. 3, comma 9, let. b), difatti, afferma: “9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il
decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le( …)
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.

Ne discende che l’I.N.P.S. non può richiedere ed accettare contributi per i quali siano compiuti i termini di prescrizione. Ovvero, decorso il termine di prescrizione quinquennale i contributi previdenziali non potranno essere addebitati al soggetto obbligato, né tantomeno l’Ente previdenziale potrà accettarne il versamento tardivo. Se così non fosse, non solo il contribuente può richiederne la restituzione all’Ente ma, quest’ultimo, d’ufficio, è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente incassato.

Sul punto la sentenza oggetto di commento così dispone: “… nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicchè deve escludersi l’esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti (Cass. N. 11140/01, Cass. N. 4349/02). (…) Ne consegue che, a differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall’ente di previdenza pubblico, comporta che l’autore del pagamento ben può chiederne la restituzione (Civile Sent. Sez, L Num. 3489 Anno 2015)”.
Ed invero, cosi come chiarito in sentenza, l’Istituto non può trattenere somme originariamente non dovute: nella materia previdenziale, infatti, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti.

NB:Tale esito, che ad una prima analisi della vicenda sembrerebbe scontato, così non è; esso costituisce una eccezione a quanto avviene nella disciplina delle obbligazioni in generale.
A norma di quest’ultima, chi effettua spontaneamente il pagamento di una somma di denaro, non dovuta perché prescritta, non può successivamente chiederne la restituzione.

L’art. 2940 c.c., norma che disciplina detta fattispecie, prevede: “Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”.

Diversamente, in materia previdenziale detta norma non trova applicazione.

I Giudici di Milano, ribadendo quanto già sancito dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 23367/2016, sul punto affermano che “nella materia previdenziale a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della n. 335, alla disponibilità delle parti, sicchè una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva – non già preclusiva- in quanto l’ente previdenziale creditore non potrà rinunziarvi”.
Per quanto detto, dunque, i contribuenti, tutti, non possono versare contributi previdenziali prescritti, di contro l’Inps non può trattenere (indebitamente) tali somme.
Se così non fosse l’Istituto è obbligato alla restituzione del debito prescritto.

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fonte altalex


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