Coronavirus, chi ha diritto al congedo al 50% se i figli sono in quarantena?

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Coronavirus, chi ha diritto al congedo al 50% se i figli sono in quarantena

Le assenze dal lavoro per chi ha bambini in quarantena a casa sono finanziate fino alla fine del 2020. Chi è in smart-working però, ha solamente i congedi parentali ordinari, le ferie e i permessi.

Figli costretti a casa in quarantena: il genitore ha tre chance per conciliare questa situazione con il suo impegno professionale.

La prima chance è il lavoro in smart working , se la sua attività lo permette: una soluzione che con l’aggravarsi dell’epidemia tornerà su larga scala, anche alla luce delle ultime indicazioni diramate dal Governo.

La seconda chance è affidare il figlio alle cure dell’altro genitore, se convive e se può farlo.

L’ultima e terza chance  è il congedo, come già avvenuto nel lockdown, quando la possibilità di astenersi dal lavoro per un periodo di 15 giorni (poi portati a 30) è stata utilizzata da oltre 400mila persone.

La conversione in legge del Dl Agosto ha confermato fino al 31 dicembre la misura. Il lavoratore può fruirne per periodi di assenza dal 9 settembre, e può chiederlo anche più di una volta. Avrà un’indennità del 50% della retribuzione, pagata dall’Inps.

Una condizione fondamentale per il congedo è che la prestazione non può essere svolta in smart-working, né dal richiedente, né dall’altro genitore, perché l’essere in lavoro agile ne esclude l’accesso. Un altro elemento è che solo un genitore alla volta può accedere al congedo: nessuna possibilità, invece, se l’altro genitore è disponibile, per qualsiasi motivo, ad esempio perché è in cassa integrazione a zero ore, o è disoccupato.

Le problematiche emerse

Per fruire del congedo 50%, il contagio del figlio per il quale la Asl ha disposto la quarantena deve essere avvenuto a scuola o svolgendo attività sportive, in palestre, piscine, centri o circoli sportivi pubblici o privati o all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. Cosa che sembrerebbe escludere il caso di contagi avvenuti in luoghi diversi (ammesso di riuscire a dimostrarlo).

È una delle criticità già colte dall’Aidp, l’Associazione italiana per la direzione del personale. «In caso di contagio verificatosi fuori dai luoghi elencati nella legge, come ristoranti o case di amici - fa notare Emanuele Rossini, Hr director di Ruffino Srl e predidente di Aidp Toscana - il genitore si troverebbe nella necessità di dover chiedere giorni di ferie o un permesso non retribuito per assistere il figlio in quarantena, come se ci fossero un contagio di serie A e uno di serie B».

Un' altra criticità è poi quella rappresentata delle risorse disponibili: 50 milioni per quest’anno, ai quali si aggiungono 1,5 milioni per garantire la sostituzione del personale scolastico che dovesse fruirne. Al superamento di queste soglie di spesa, la norma dice chiaramente che non potranno più essere accolte nuove domande di congedo 50% Covid.

A quel punto, per i lavoratori coinvolti, resterebbero solo i congedi parentali “ordinari” (per chi ha giorni disponibili), o l’uso di ferie o permessi. «Che cosa succederà all’esaurirsi del budget di spesa, visto l’avvicinarsi della stagione influenzale e l’innalzarsi dei casi di Covid? Molte aziende  stanno cercando di venire incontro ai dipendenti integrando la retribuzione se non addirittura concedendo permessi retribuiti, ma la gestione è tutta lasciata ai datori di lavoro!».

Requisiti per la fruizione del congedo

Questi i requisiti per la fruizione del congedo da parte del genitore/lavoratore dipendente.
1. Il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere durante il periodo di congedo.
Se durante la fruizione del congedo il lavoratore dovesse cessare il rapporto di lavoro, dovrà tempestivamente informare l’INPS.
2. Il figlio, per il quale il lavoratore chiede il congedo straordinario Covid, deve:
· avere un’età inferiore ai 14 anni (al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito);
· essere stato posto in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL, nel periodo compreso tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020;
· essere frequentante del plesso scolastico o della palestra o di una delle strutture suindicate, posta in quarantena dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL o all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;
· essere convivente con il genitore/lavoratore (dovrà avere la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente). In caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo.
3. Il congedo può essere richiesto per l’intero periodo di quarantena o per parte di esso.
4. La scelta ricade solo su uno dei due genitori (quindi non sarà richiedibile contemporaneamente da entrambi i genitori).
5. E’ una eventualità che si realizza in alternativa al lavoro agile. In pratica, non dovranno essere richiesti giorni di congedo nelle giornate in cui il lavoratore è in smart-working, ciò in quanto le due modalità sono in contrasto tra di loro (congedo: la prestazione lavorativa non sussiste; lavoro agile: è presente una prestazione lavorativa).
6. L’altro genitore non deve essere privo di attività lavorativa o anch’esso in smart-working. In quest’ultimo caso, è possibile richiedere il congedo speciale qualora si sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure agevolanti (smart-working o congedo straordinario Covid).

Dentro le aziende

L’alternanza fra congedi e smart working rischia di creare anche una disparità fra lavoratori di una stessa azienda: chi può accedere al lavoro agile manterrà la sua retribuzione al 100%, mentre chi non può farlo - perché ad esempio lavora nella produzione o a contatto con il pubblico - può solo stare casa senza lavorare e fruire del congedo indennizzato alla metà.

Una difficoltà sottolineata dalle aziende è l’impossibilità di pianificare l’attività in funzione delle eventuali assenze (imprevedibili) del personale. E c’è chi già si sta attrezzando per estendere le possibilità del lavoro da remoto. Sinora l’impatto dei congedi non è stato significativo, ma dato l’andamento dei contagi potrebbe diventarlo a breve.

Sospensione delle lezioni in presenza

Purtroppo però la situazione epidemiologica si sta evolvendo molto velocemente, tanto da rendere almeno in parte non più sufficiente il meccanismo di tutela messo a punto dal Governo. Infatti in Campania, per esempio, dal 16 al 30 ottobre, sono state sospese le lezioni in presenza nelle scuole primarie e secondarie. Quindi ci sono ragazzi under 14 che fanno lezione da casa, la cd”DDI”. Ma i relativi genitori potrebbero dover uscire dall’abitazione contemporaneamente per andare a lavorare e il figlio rimarrebbe da solo. Si potrebbe obiettare che è solo, però non malato e con necessità di essere accudito. Tuttavia la finalità del lavoro da casa o del congedo dovrebbe essere quella di non lasciare incustoditi i figli under 14, a prescindere dallo stato di salute (e in considerazione dell’articolo 591 del Codice penale - abbandono di persone minori).


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