A partire dal 16 febbraio 2020 si può beneficiare della fascia assicurativa più bassa fra i veicoli di proprietà di uno dei membri del nucleo familiare
L’art. 55-bis del Decreto fiscale (⇒Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modifiche nella Legge n. 157/2019), recante “Misure a favore della competitività delle imprese italiane del settore assicurativo e della produzione di veicoli a motore”, ha previsto l’introduzione della nuova RC auto familiare. Mediante tale RC auto familiare si potrà beneficiare della fascia assicurativa più bassa fra i veicoli di proprietà di uno dei membri del nucleo familiare.
Art. 55-bis del Decreto fiscale 1. Al comma 4 -bis dell’articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: “, relativo” è sostituita dalle seguenti: “e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi”; b) le parole: “della medesima tipologia” sono sostituite dalle seguenti: “, anche di diversa tipologia”. 2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) , si applicano in sede di rinnovo dei medesimi contratti
Attenzione: si evidenzia che il ⇒D.L n. 162/2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, c.d. Decreto Milleproroghe ha previsto l’entrata della disposizione in esame a decorrere dal 16 febbraio 2020.
In prima battuta, risulta opportuno ricordare che il citato art. 134 del codice delle assicurazioni, nella sua formulazione previgente (ante Decreto fiscale), già prevedeva la possibilità che all’interno delle famiglie si potesse acquisire per la stessa tipologia di veicolo, la classe di merito più favorevole rispetto a quella dell’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
Ora, per meglio dire dal 16 febbraio 2020, tale possibilità è stata estesa anche ai casi di rinnovo di contratti già stipulati, sempreché non vi siano stati sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, in base alle risultanze dell’attestato di rischio. Inoltre, tale beneficio torna applicabile anche per diverse tipologie di veicoli, quindi anche per moto/scooter della famiglia.
In base a quanto più sopra riportato ne consegue che la nuova RC auto familiare:
Attenzione: le agevolazioni previste dalla nuova RC auto familiare non tornano applicabili nel caso in cui l’attestato di rischio sia intestato a una persona giuridica. Si pensi ad esempio al caso delle auto aziendali ovvero intestate a società.
Se hai scartato l’opportunità di acquistare un nuovo veicolo a causa degli elevati costi legati all’assicurazione, questo è un buon momento per ripensarci, sfruttando non soltanto le possibilità offerte dall’RC Auto familiare ma anche i nuovi incentivi legati alla mobilità a basse emissioni (link ad articolo di approfondimento).
Attenzione: con la conversione in Legge del decreto-legge “Milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2019, n. 162) è stato previsto che al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni della nuova RC auto familiare, e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall’IVASS. Le disposizioni in esame si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell’assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia.
fonte altalex
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