Legittima la decisione del merito che individua la responsabilità della caduta di un pedone sul marciapiede condominiale a carico del Condominio, per violazione dell’obbligo di custodia, dovuta alla presenza, frequente per le abitudini di alcuni condomini, di scarti di cibo offerti agli animali.
Da quasi un paio di lustri, in occasione di qualche novità normativa o giurisprudenziale che coinvolge il nostro Fisco, si ipotizza la nullità degli atti dell’amministrazione finanziaria. Il tema si è recentemente riproposto a seguito della soppressione di Equitalia, società privata di riscossione, e del passaggio in blocco del personale a Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico di nuova costituzione.
L’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento a moglie e figli ha subito una modifica per effetto del Decreto n. 18/2018 che ha introdotto il il nuovo articolo 570 bis del codice penale. L’ex coniuge che si rifiuta di versare l’assegno di mantenimento da ora in poi non avrà più vita facile, dato che rischierà non solo di pagare una multa salata fino a 1032 euro , ma anche di finire in carcere per un anno.
Il nuovo articolo 570 bis cod. pen. in vigore da oggi infatti rivoluziona e riordina la materia.
E’ rigettata la domanda risarcitoria (per danno parentale) avanzata dai familiari di un clochard a seguito del decesso di quest’ultimo sulla base della inesistenza – nel caso concreto – di tutti quegli elementi che dovrebbero consentire di identificare nel rapporto tra le parti i connotati tipici della famiglia.Il giudice di merito ha così ritenuto di poter escludere in toto che la perdita possa aver realmente arrecato una sconvolgente alterazione nel sistema di vita dei familiari superstiti dato che non è emerso alcun elemento fattuale che valesse a dimostrare l’effettiva sussistenza di una frequentazione assidua dei parenti con il defunto clochard.
L’assegnazione della casa familiare al coniuge, collocatario dei figli minori, è opponibile al terzo acquirente solo se quest’ultimo abbia acquistato con una “clausola di rispetto” della situazione abitativa in essere, oppure se abbia stipulato un contratto di comodato con coloro che occupavano l’abitazione.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9990 depositata il 10 aprile 2019.
E’ legittima nel contratto di locazione ad uso diverso da abitazione la clausola secondo cui il conduttore deve farsi carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai beni locati, tenendo «manlevato» il locatore, dovendosi ritenere che detta pattuizione non determini la traslazione in capo al conduttore dei tributi gravanti sull’immobile a carico del proprietario/locatore, ma la mera integrazione del canone di locazione”.
In ambito di responsabilità ex art. 1218 c.c. solleva il creditore dell’obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall’onere di provare la colpa del debitore, ma non dall’onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento. Chi invoca il risarcimento, pertanto, deve sempre dimostrare che il peggioramento dello stato di salute del paziente sia dipeso dalla condotta dei sanitari.
Affinchè sorga il diritto al risarcimento del danno da responsabilità medica,il creditore(ossia il paziente o,se defunto,i suoi cari)dovranno dimostrare il nesso di causalità fra l’insorgenza(o l’aggravamento)della patologia e la condotta del sanitario,e il debitore(ossia il medico)deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione.
Il danno cagionato da un bene destinato all’attività di culto (la scalinata di una cattedrale) è imputabile all’ente ecclesiastico a cui appartiene (Diocesi o parrocchia); nessun onere di conservazione è imputabile al Comune anche se il bene, per consuetudine, sia asservito ad un uso pubblico, a meno che il danneggiato non dimostri che l’ente territoriale goda di una detenzione o di un potere di fatto sulla res.
Legge 104: la Cassazione chiarisce il diritto del caregiver o assistente familiare al trasferimento Caregiver o assistente familiare chi è? Il caregiver può essere definito genericamente come l’assistente familiare volontario che […]
Qualora il locatore a causa della condotta del conduttore non può disporre della cosa locata, ha diritto a conseguire “il corrispettivo convenuto”, nonché ad ottenere il risarcimento di ulteriori, eventuali danni, dimostrandone l’esistenza. Pertanto in tal caso si configura una “mancata disponibilità” della cosa locata, per fatto imputabile al conduttore, e dunque il locatore non potrà trarre, dalla cosa, alcun vantaggio.
A ciò si aggiunga che, il risarcimento dovuto al locatore in conseguenza della indisponibilità dell’ immobile in affitto danneggiato durante il periodo occorrente per i lavori di restauro, non costituisce un danno in re ipsa. In effetti, il periodo necessario per i lavori di restauro, è equiparato dalla giurisprudenza di legittimità alla ritardata restituzione dell’immobile, con la conseguenza che spetterà, per tale periodo, al proprietario “il corrispettivo convenuto”
In tema di adozione di minori d’età, sussiste la situazione d’abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto; ne consegue l’irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri.