News/Caduta sul sagrato della chiesa: risarcisce il comune o la diocesi?

Caduta sul sagrato della chiesa: risarcisce il comune o la diocesi?

 

Su chi ricade la responsabilità da omessa custodia di un bene destinato all’attività di culto ?

Il danno cagionato da un bene destinato all’attività di culto (la scalinata di una cattedrale) è imputabile all’ente ecclesiastico a cui appartiene (Diocesi o parrocchia); nessun onere di conservazione è imputabile al Comune anche se il bene, per consuetudine, sia asservito ad un uso pubblico, a meno che il danneggiato non dimostri che l’ente territoriale goda di una detenzione o di un potere di fatto sulla res.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza 28 febbraio 2019 n. 5841.

La vicenda
Un fedele, mentre si recava in chiesa, inciampava su un gradino rotto presente sul sagrato e riportava delle lesioni. Visto che la caduta era stata causata dall’insidia non adeguatamente segnalata, conveniva in giudizio sia la Diocesi che il Comune. In primo grado, veniva accolta la domanda risarcitoria proposta contro l’ente ecclesiastico, mentre era rigettata quella svolta contro l’amministrazione comunale. In sede di gravame, invece, veniva accolta l’eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla Diocesi (che aveva dimostrato di non essere proprietaria del bene) e la sentenza veniva riformata, giacché il danneggiato non aveva fornito la prova che l’ente ecclesiastico avesse la materiale disponibilità della scalinata; per la medesima motivazione, veniva respinta anche la richiesta avanzata contro il Comune. Si giunge così in Cassazione.
Onere di provare il rapporto di custodia
Nell’azione ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve dimostrare il danno subito ed il nesso causale tra l’evento e la cosa custodita. Naturalmente, l’azione va esperita contro il custode, ossia il soggetto che ha proprietà o la materiale disponibilità della res causativa dell’evento dannoso. Per giurisprudenza consolidata (Cass. 7403/2007), la custodia si sostanzia nel:
1. potere di controllo sulla res;
2. potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa;
3. potere di escludere qualsiasi terzi dall’ingerenza sul bene.
Secondo la Cassazione, il ricorrente non ha provato il rapporto di custodia, ossia non ha dimostrato che Diocesi sia proprietaria o detentrice di fatto o abbia la disponibilità giuridica e materiale del duomo e delle sue pertinenze. «La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa» (Cass. Ord. 27724/2018; Cass. 15761/2016).

La dimostrazione della qualità di custode è preliminare alla disamina del nesso causale tra il fatto e l’evento lesivo. Infatti, la Diocesi ha eccepito di non essere proprietaria della cattedrale che, invece, appartiene alla parrocchia. Inoltre, il danneggiato non ha dimostrato che la custodia e la manutenzione della scalinata di accesso al duomo spettassero alla Diocesi, in quanto rientranti nella sua materiale disponibilità. Infine, la Cassazione rileva come la titolarità, sia essa attiva o passiva, della posizione soggettiva attenga al merito e, pertanto, non sia sindacabile in sede di legittimità; infatti, rientra nel problema della fondatezza della domanda, oltre che della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio ed è onere dell’attore allegarlo.
Diocesi o parrocchia: a chi appartiene il sagrato?
La chiesa cattolica si divide territorialmente nelle “chiese particolari”, ossia le diocesi che, a loro volta, sono ripartite in parrocchie. La diocesi, secondo il diritto canonico, è la porzione del popolo di dio affidata alla cura pastorale di un vescovo; mentre la parrocchia rappresenta la cellula di tutta l’organizzazione della chiesa, la cui cura pastorale è affidata al parroco [1]. La Legge 222/1985 recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, all’art. 29 dispone che «con provvedimenti dell’autorità ecclesiastica competente, vengono determinate […] la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell’ordinamento canonico». Secondo le difese svolte dalla diocesi, il vescovo aveva assegnato la cattedrale – in cui si è verificato il fatto – alla parrocchia, pertanto si ravvisa una carenza di legittimazione passiva. La legittimazione a contraddire consiste nell’identità della persona del convenuto con la persona di fronte a cui tale potere di agire è dato; in buona sostanza, in caso di difetto di legittimazione passiva, il convenuto contesta la titolarità del diritto per cui si agisce. Banalmente, se il bene che ha cagionato il danno appartiene alla parrocchia, ma si conviene in giudizio un altro soggetto (la diocesi, nel nostro caso), v’è una carenza di legittimazione passiva.
Natura privata del sagrato del duomo
Secondo il Codex Iuris Canonici, la chiesa è un edificio sacro destinato al culto divino, ove i fedeli possono entrare ed esercitare pubblicamente il culto. La condizione giuridica delle chiese si estende alle loro pertinenze, cioè ai locali accessori che assolvono ad una funzione complementare all’esercizio del culto (la sacrestia, il campanile, gli uffici parrocchiali, la casa canonica et cetera).
Per affermare la natura privata del sagrato della cattedrale, la Corte fa riferimento ai Patti lateranensi (Legge 27 maggio 1929, n. 848), in cui si considerano privati tutti i beni appartenenti agli enti ecclesiastici e le loro pertinenze. Inoltre, la Legge 7 luglio 1866 n. 3036 ha usato il sintagma “edifici di culto” in senso ampio, comprendendo non solo gli edifici destinati a chiesa, ma anche i sagrati, «consistenti in un’area di distacco tra le chiese e le strade o piazze su cui prospettano, i quali sono destinati esclusivamente ai fini di una migliore esplicazione dell’attività di culto che vengono esercitate nelle chiese e dello svolgimento di cerimonie religiose ed altri atti di culto che si svolgono all'aperto» (Cass. 4362/1957).
Diritto di uso pubblico e luoghi di culto
Il ricorrente ha agito anche contro il Comune; secondo le sue argomentazioni, tra l’ente territoriale e la scalinata si sarebbe creato un rapporto di custodia generato da un uso pubblico del bene; con il suddetto uso si fa riferimento ad una particolare limitazione della proprietà privata nell’interesse generale [2]. L’elemento costitutivo della fattispecie consiste nell’atto di messa a disposizione del bene, la cosiddetta dicatio ad patriam, ossia il comportamento del proprietario (diocesi/parrocchia) rivolto a mettere il bene (la cattedrale e, quindi, il sagrato) a disposizione di una comunità indeterminata di cittadini per soddisfare un’esigenza comune con carattere di continuità [3]. Un caso classico di beni privati aperti al pubblico è rappresentato dai luoghi di culto di proprietà privata (art. 831 c.c.). Un altro esempio è dato dalle strade vicinali private. Il vincolo di uso pubblico su strada vicinale permette alla collettività di esercitarvi il diritto di servitù di passaggio, tuttavia non altera il diritto di proprietà sulla medesima, che rimane privata (Cass. 15618/2018; Cass. 11028/2011). La responsabilità per danni per mancata manutenzione non può gravare sull’amministrazione comunale, perché i compiti di ripristino gravanti sul Comune, non comportano l’obbligo di provvedere alla loro manutenzione e custodia (Cass. 4482/2009). Anche se il titolare del bene lo mette a disposizione della collettività, assoggettandolo all’uso pubblico (Cass. 4207/2012), tale circostanza non è sufficiente «per trasferire il potere di fatto sulla cosa (ovvero gli oneri di custodia) sull’ente territoriale preposto alla gestione e manutenzione delle adiacenti pubbliche vie». In altre parole, l’eventuale sussistenza di un uso pubblico della scalinata della chiesa, non è sufficiente per dimostrare la responsabilità del Comune per omessa custodia. Del pari, non si considera custode il titolare di un diritto di servitù di passaggio, giacché la sua esistenza non sottrae al titolare del fondo servente la disponibilità e la custodia della cosa, né la attribuisce al proprietario del fondo dominante (Cass. 17492/2012).
Conclusioni
In definitiva, secondo la Suprema Corte, il danneggiato non ha dimostrato che la Diocesi fosse custode della chiesa né della sua scalinata d’accesso. Parimenti, non ha provato che il Comune fosse tenuto all’obbligo di manutenzione del sagrato, giacché è mancata la prova della disponibilità giuridica o materiale della scalinata. Per tale ragione, la Corte ha rigettato il ricorso e ha enunciato il seguente principio di diritto:
«la responsabilità da omessa custodia di un bene destinato all’attività di culto, anche se per consuetudine asservito a un uso pubblico, grava sul proprietario del bene e non sull'ente territoriale su cui insiste il bene, a meno che non sia dimostrata una detenzione o un potere di fatto dell’ente territoriale sulla cosa».

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