News/Caduta del motociclista: Il Comune è responsabile se il pericolo era prevedibile?

Caduta del motociclista: Comune è responsabile se il pericolo era prevedibile?

 

Danno da cose in custodia e condotta del terzo: galeotta e prevedibile fu quella cera per il Comune!

 

Il Comune è responsabile del danno subito dal motociclista caduto a causa della cera presente sul manto stradale, in seguito ad una processione religiosa. Nel caso di specie, infatti, non ricorre il caso fortuito di cui all’art. 2051 c.c., in quanto il custode (ossia il comune) ha avuto la possibilità di prevedere che la cosa in custodia (la strada), così come inserita nel concreto dinamismo causale, avrebbe potuto cagionare il danno.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 23 gennaio 2019 n. 1725, confermando, ancora una volta, l’orientamento della giurisprudenza sulla responsabilità della pubblica amministrazione per danno da cosa in custodia.

 

IL FATTO

Un motociclista cade dal proprio mezzo per la presenza di cera sparsa sulla strada e agisce in giudizio contro il Comune, al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dal sinistro. La cera, infatti, si trovava sulla carreggiata a causa della processione pasquale, che si svolgeva ogni anno e l’amministrazione non aveva provveduto a pulire il manto stradale. In primo ed in secondo grado, la domanda dell’attore viene rigettata; giacché, secondo i giudici di merito, era insussistente la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia (art. 2051 c.c.), ricorrendo il caso fortuito. In particolare, i giudicanti hanno assimilato la presenza di cera – colata dalle candele votive dei fedeli durante la processione – alla macchia d’olio sulla strada (Cass. 6101/2013), considerando tale circostanza come un fatto imprevedibile per l’amministrazione comunale. L’evento di danno risulta cagionato da «cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione». I terzi sono i “portatori” delle fiaccole da cui è colata cera sulla pavimentazione stradale che, con la loro condotta, hanno interrotto il nesso di causalità tra la cosa soggetta all'attività di custodia dell'amministrazione (la strada pubblica) e l'evento dannoso (il sinistro). Secondo il motociclista, invece, il corteo religioso era programmato e il comune ne era edotto, tanto da destinare alcune strade ad uso esclusivo della manifestazione sacra. Inoltre, è fatto notorio che durante una fiaccolata possa avvenire una dispersione di cera sulla strada, rendendola pericolosa. L’amministrazione, quindi, poteva transennare la via, inibendone l’accesso o, quantomeno, segnalare agli utenti il pericolo. Inoltre, la processione pasquale era avvenuta circa due/tre ore prima dell’incidente, pertanto, il Comune ben avrebbe potuto intervenire con un servizio di pulizia ad hoc. Il danneggiato, quindi, ritiene che la sentenza gravata abbia errato nell’interpretare il concetto di fatto imprevedibile e ricorre in Cassazione.

 

RESPONSABILITA'  OGGETTIVA AGGRAVATA

L’art. 2051 c.c. prevede una forma di responsabilità oggettiva, in cui il custode può liberarsi solo dimostrando il verificarsi di un evento imprevedibile. La responsabilità per danno da cose in custodia è “aggravata” per il danneggiante, in quanto spetta a lui - e non al danneggiato - fornire la prova liberatoria; inoltre, non è sufficiente dimostrare un’assenza di colpa, ma si deve provare l’esistenza di un fatto estraneo alla condotta dell’agente, idoneo ad interrompere il nesso causale. Si considera tale il fatto naturale, il fatto del terzo e il fatto dello stesso danneggiato. L’art. 2051 c.c. esonera il soggetto che ha subito il nocumento dall’onere di allegare la colpa del danneggiante, ma non da quello di provare la connessione eziologica tra la cosa in custodia (nel nostro caso, il manto stradale) ed il danno (ossia le lesioni subite dal motociclista). In altre parole, occorre dimostrare che l’evento si sia prodotto come conseguenza della particolare condizione del bene custodito (Cass. 2075/2002).

 

CASO FORTUITO E CASO IMPREVEDIBILE

La Suprema Corte ritiene che i giudici di merito si siano discostati dalla corretta interpretazione dell’insegnamento nomofilattico, errando nella qualificazione del caso fortuito. Ut supra ricordato, il fortuitus casus è ciò che non può prevedersi; è costituito da eventi che interrompono la serie causale e che consistono in condotte di terzi o del danneggiato, purché non siano conoscibili né eliminabili con immediatezza. In altre parole, la condotta del terzo, di per sé sola, non è sufficiente a spezzare il nesso eziologico, ma occorre che sia connotata da caratteristiche di imprevedibilità e non conoscibilità. Nel caso di specie, la condotta del terzo di cui sopra è quella dei fedeli muniti di cero votivo, tuttavia il loro comportamento, ossia la circostanza che dalle fiaccole coli la cera, è prevedibile, pertanto, la prevenzione della conseguenza pregiudizievole rientra appieno nell’attività di custodia. Il custode, infatti, non deve solo vigilare su quanto già accaduto (manutenzione stricto sensu intesa), ma anche su ciò che è prevedibile (manutenzione lato sensu, ossia prevenzione). Al lume di ciò, secondo la Cassazione, rientra nel caso fortuito “quel che è impossibile vigilare”; è tale ciò che fuoriesce dall’area del possibile. Infatti, «vigilanza non è soltanto conoscere il presente, ma anche trarne le conseguenze per il futuro; non è quindi solo accertare e rimediare, ma anche prevedere e prevenire».
Prevedibilità ex ante ed obbligo di vigilanza del custode
La Cassazione, nella pronuncia in esame, sottolinea come i giudici di merito abbiano ignorato il profilo della prevedibilità. In particolare, a nulla rileva l’esiguo margine di tempo intercorso tra la processione ed il sinistro. Infatti, in virtù dell’obbligo di vigilanza gravante sul custode, egli deve essere consapevole, ex ante, degli eventi pericolosi che coinvolgono il bene custodito. La custodia è connotata anche da un’attività di carattere preventivo; quindi, il custode deve predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente connessi alla res custodita. Spetta al custode eliminare gli elementi pericolosi, non prevedibili – come la cera sulla strada – ma verificatisi in concreto; per questo la sua responsabilità è esclusa solo nel caso in cui non abbia avuto tempo sufficiente a neutralizzare l’imprevisto, intervenendo, in tale circostanza, il caso fortuito. Il concetto di prevedibilità è legato a quello di conoscibilità; l’obbligo del custode di prevedere lo stato del bene (ad esempio, la condizione della strada) dipende dalla conoscenza che questi abbia del potenziale pericolo. Nel nostro caso, il comune era edotto della processione religiosa e l’obbligo di vigilanza gli avrebbe imposto di agire, al fine di prevenire eventuali pericoli.

 

DOVERE DI CUSTODIA DA PARTE DELL'ENTE PROPRIETARIO

 

Per completezza, ricordiamo che il Codice della Strada prevede in capo all’ente proprietario del bene l’obbligo di mantenerlo in buone condizioni, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione; l’ente deve occuparsi della manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; del controllo tecnico della loro efficienza, oltre all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta (art. 14 codice della strada). Tale obbligo è, altresì, previsto per i Comuni dall'art. 5 R.D. 15 novembre 1923, n. 2506. Torniamo ora all’ordinanza in commento; con essa, la Corte ribadisce la propria giurisprudenza in materia di obbligo di custodia in capo alla pubblica amministrazione sulle strade aperte al pubblico transito: l’ente non è responsabile del danno solo qualora si sia verificata un’alterazione imprevedibile e non tempestivamente eliminabile dello stato della cosa custodita (Cass. 8157/2009; Cass. 24419/2009; Cass. 15389/2011; Cass. 21508/2011; Cass. 8935/2013). Recentemente, si è affermato che la prova dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità dell’insidia o della condotta tenuta dal custode gravino sul custode medesimo, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno (Cass. 11802/2016); al contrario, il danneggiato ha l’onere di dimostrare il danno subito ed il nesso causale. Si è ribadito che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito abbia l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione, nonché di prevenire e segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia (Cass. 18325/2018). La responsabilità è esclusa solo se l’evento sia causato da cause estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (Cass. 6101/2013; Cass. 6703/2018). Come ricordato, la responsabilità dell’ente è esclusa in caso di fatto del terzo o del danneggiato; la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva soltanto se sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali prevedibili in relazione al contesto; in caso contrario, si inserisce nel classico concorso di colpa ex art. 1227 c.c. (Cass. ord. 2481/2018).

CONCLUSIONI

La Cassazione censura la sentenza gravata, giacché il giudice di merito ha omesso di considerare la prevedibilità (o meno) dell’alterazione del manto stradale da parte dell’amministrazione comunale, custode del bene. Infatti, se la presenza della cera fosse stata prevedibile, il Comune avrebbe dovuto transennare la via sino alla sua pulizia o, quantomeno, segnalare il pericolo. In particolare, non si è esaminata la prova del caso fortuito gravante sul custode, ci si è limitati a rimarcare il lasso di tempo tra la processione e il sinistro, senza considerare l’esigibilità della conoscibilità ex ante, in termini di prevedibilità, da parte del custode dell’alterazione della strada. La Cassazione, quindi, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte territoriale in diversa composizione, affinché si attenga al seguente principio di diritto:
il caso fortuito esonerante il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non sussiste qualora il custode abbia avuto possibilità di prevedere che la cosa che ha in custodia, così come inserita nel concreto dinamismo causale, avrebbe potuto cagionare il danno.

 

fonte altalex


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