E’ la storia del più grande inganno nel mercato della telefonia che inizia tra la fine del 2016 e il 2017 quando i principali operatori (Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb) decidono di modificare la periodicità nell’invio delle bollette: in pratica cominciano a spedire ai loro clienti le bollette non più mensilmente, ma ogni 28 giorni.
Wind 3, Vodafone e Fastweb dovranno rimborsare i giorni erosi con le tariffe 28 giorni agli utenti di telefonia fissa che non accettano misure compensative. Coinvolti quasi 10 milioni di clienti. A breve l'analoga sentenza Tim. I Giudici, nella sentenza n. 00879/2020, hanno definito “eccentrica” e “sleale” la scelta di ricorrere alle fatturazioni a 28 giorni.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza 4 febbraio 2020, n. 879 , ha statuito che il rimborso per le bollette a 28 giorni deve avvenire in modo automatico e non devono essere gli utenti a farne istanza.
La sentenza
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), con la sentenza n. 879 del 4 febbraio, ha respinto l’appello proposto dalla compagnia telefonica Vodafone Italia, contro l’AGCOM, con l’intervento di alcune associazioni di consumatori (Unione per la difesa dei consumatori, l’Associazione Codici, il Codacons, l’Austel Onlus, l’Associazione Movimento Consumatori). Il ricorso era teso alla riforma di due sentenze del TAR Lazio (Sez. III, n. 11304/2018 e n. 12481/2018).
La questione
Per il Consiglio di Stato i rimborsi per le bollette a 28 giorni devono avvenire in modo automatico, mentre la pratica finora attuata ha visto le compagnie rimborsare unicamente coloro che, in modo esplicito, avevano inoltrato la relativa istanza.
Nello specifico, la pronuncia in esame ha rigettato il ricorso di Vodafone nei confronti della delibera Agcom in tema di rimborsi, facendo riferimento non solo alla compagnia soccombente, bensì a tutti gli operatori telefonici.
Secondo il giudice d’appello la disciplina contestata mette in discussione, in via generale, non libere scelte imprenditoriali in ordine alla cadenza delle fatturazioni, bensì specifiche modalità di opzioni non rispettose del principio di trasparenza nei riguardi degli utenti ed, in sostanza, preordinate a nascondere incrementi tariffari, cui ne è conseguito l’intervento dell’AGCOM, che ha attivato lo strumento della tutela indennitaria automatica di massa in favore di tutti gli utenti, a fronte di violazioni generalizzate che pregiudicano una moltitudine di utenti attraverso un’unica e identica condotta da parte dei più rilevanti operatori di telefonia.
La delibera 121 AGCOM
Nel 2017 l’AGCOM, tramite la delibera 121, aveva modificato una propria precedente (n. 252/16/CONS), al cui articolo 3 vennero aggiunti ben tre commi. In particolare, il nuovo comma 10, stabilisce che “Per la telefonia fissa la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione deve essere su base mensile o suoi multipli. Per la telefonia mobile la cadenza non può essere inferiore a quattro settimane. In caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, prevale la cadenza relativa a quest’ultima”.
L’art. 19-quinquiesdecies del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148
In tema di “Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi”, aveva peraltro statuito, tramite una modifica legislativa, che “Il periodo mensile o suoi multipli di cui al comma 1-bis costituisce standard minimo nelle condizioni generali di contratto e nella Carta dei servizi”.
Pertanto, in ipotesi di variazione dello standard da parte dell'operatore, si applica un indennizzo forfetario in favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione, maggiorato di euro 1 per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall'Autorità.
Il rapporto tra la delibera 121/2017 AGCOM e il d.l. 148/2017
Per il collegio amministrativo non l’abrogazione e neppure la sanatoria, bensì la riaffermazione da parte del legislatore dei valori sottesi alla delibera n. 121 (Modifiche alla delibera n. 252/16/CONS recante “Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica”) e pienamente ricavabili dal sistema legale istitutivo dell’Autorità può ravvisarsi nell’art. 19-quinquiesdecies, così da rafforzare il divieto, posto da tale delibera, di scegliere cadenze temporali di fatturazione eccentriche rispetto all’unità temporale individuata (il mese o suoi multipli) e lo stesso vale per la misura indennitaria in questione.
Gli stessi giudici precisano, tuttavia, la novella ex art. 19-quinquiesdecies, disponendo per l’avvenire, non ratifica, né sostituisce il predetto intervento regolatorio (che così resta autonomamente fondato sui propri presupposti normativi), mentre il termine d’adeguamento previsto dal jus superveniens riguarda gli altri operatori di telefonia, solo verso i quali vige un apposito termine per adeguare le loro offerte, visto che alla Vodafone ne era stato concesso uno ad hoc.
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