Assegno non trasferibile inviato per posta incassato da non legittimato: banca responsabile?
La Terza sezione civile della Corte di cassazione – con la sentenza n. 1049/2019 – fa il punto sulla ricorrente problematica della sussistenza e sui relativi limiti della responsabilità della banca negoziatrice allorquando un assegno, pur munito di clausola di non trasferibilità, venga posto all’incasso da soggetto non legittimato; i principi generali in materia vengono poi applicati alla peculiare fattispecie dell’incasso di detto tipo di assegno qualora sia stato trasmesso a mezzo posta e lo stesso sia stato oggetto di furto o di smarrimento, con utilizzazione da parte di terzi.
Cassazione civile, Sez. III, sentenza 17 gennaio 2019, n. 1049.
Il Tribunale di Roma, quale giudice di secondo grado, accoglieva l’appello proposto avverso una sentenza del giudice di pace di Roma e, per l’effetto, decidendo sulla responsabilità di Poste italiane (quale istituto di credito negoziatore) per il pagamento di un assegno non trasferibile trasmesso dalla società traente a mezzo posta ad un suo assicurato e posto all’incasso da un soggetto non legittimato, ne affermava la sussistenza sul presupposto della configurabilità di una forma di sua responsabilità oggettiva, escludendo il concorso di colpa della società emittente che aveva utilizzato il servizio postale per la spedizione del titolo di credito al beneficiario.
Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione Poste italiane articolato in due motivi, sulla scorta dei quali si sosteneva l’illegittimità dell’impugnata decisione in ordine alla ravvisata responsabilità di essa ricorrente sulla scorta della sua configurazione in senso meramente oggettivo, ovvero prescindendo dall’accertamento della sussistenza di una sua colpa nella determinazione dell’evento dannoso e di un possibile concorso in termini di negligenza anche carico della società emittente che aveva preferito inviare il titolo all’avente diritto a mezzo posta.
Con la sentenza in rassegna la Corte di cassazione ha accolto il ricorso.
Per come trasparente dall'art. 43 del R.D. n. 1736 del 1933 (d’ora in poi L.A.), l'assegno bancario emesso con la clausola di intrasferibilità può essere pagato soltanto al prenditore ovvero, su sua richiesta, essere accreditato sul suo conto corrente; è prevista, inoltre, la possibilità che lo stesso assegno venga girato ad un banchiere per l'incasso, il quale non è abilitato a girarlo ulteriormente.
La ragione giustificatrice della clausola di non trasferibilità è da ritenersi più congruamente specificata nella preclusione alla circolazione, preclusione che esplica i propri effetti, innanzitutto, nei confronti del prenditore, che può girare il titolo unicamente ad un banchiere per l'incasso, mentre la tutela che tale soggetto ottiene contro i rischi derivanti dallo smarrimento o dalla sottrazione è soltanto una conseguenza indiretta della clausola, nel senso che la intrasferibilità - e non già la deroga all'art. 1992 c.c. - è il mezzo utilizzato dal legislatore per garantire il prenditore contro i rischi in parola, non potendo dubitarsi che gli stessi siano tanto più probabili, quanto più ampia è la circolazione del titolo.
La clausola che importa la non trasferibilità dell'assegno deve essere apposta - esclusivamente con la dizione "non trasferibile" - sulla facciata anteriore del titolo e non è prescritta una particolare modalità di posizionamento ai fini della sua validità; essa deve ritenersi irrevocabile una volta apposta, per cui chi l'ha inserita nel contesto dell'assegno con suo successivo trasferimento, così come non può cancellarla (secondo il testuale disposto di cui al 1° comma dell'art. 43 cit.), non può neanche produrne l'elisione degli effetti indirettamente, con l'apporre la sua firma di girata sulla parte posteriore del titolo.
In definitiva, gli effetti essenziali riconducibili alla clausola di intrasferibilità possono – secondo la migliore dottrina - essere nel seguente modo sintetizzati:
a) l'assegno acquista la caratteristica di "titolo a legittimazione invariabile", con conseguente irrilevanza, nella determinazione del legittimato cartolare, delle girate non ammesse;
b) il pagamento effettuato a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso non è liberatorio;
c) la responsabilità "erga omnes" non soltanto del trattario, bensì anche della banca girataria per l'incasso - o di chiunque altro dovesse inserirsi nella illegittima circolazione del titolo (come si evince dalla dizione "colui che paga" adoperata dall'art. 43, comma 2, cit.) -, in relazione al danno colpevolmente provocato con il pagamento del titolo al non legittimato o con il riceverlo da lui;
d) l’esclusione legale, con effetto reale, dell'acquisto del titolo da parte di un qualsiasi portatore successivo a quello assistito dalla clausola;
e) l’inapplicabilità della procedura di ammortamento, per l'ipotesi di apposizione della clausola da parte del traente.
Al pagamento dell'assegno non trasferibile è applicabile il principio fondamentale dettato dall'art. 1992, comma 2, c.c., per il quale deve considerarsi liberatorio il pagamento eseguito senza dolo o colpa grave a favore di colui che, in esito a diligente identificazione, sia apparso legittimo prenditore del titolo.
Il disposto del comma 2 dell’art. 43 L.A., dunque, non deroga alla norma generale di cui al comma 2 dell’art. 1992 c.c. e non pone, quindi, a carico del banchiere una responsabilità oggettiva, dal momento che l’assegno non trasferibile è assoggettato, nell’aspetto in esame, al generale sistema normativo degli assegni, ai suoi elementi strutturali e ai suoi principi. Tuttavia, l'osservanza dell'obbligo di diligenza gravante sulla banca, ai fini della valutazione della sua responsabilità nell'identificazione del prenditore dell'assegno non trasferibile, va modulata alla luce delle peculiarità del caso concreto (e non può essere accertata sulla base di parametri rigidi e predeterminati), verificando se la banca abbia adoperato, con adeguata e prudenziale professionalità, gli accorgimenti e le cautele che le circostanze di specie richiedono, con particolare riguardo all’eventuale apparente falsificazione della firma di traenza, all’alterazione del titolo, al luogo di pagamento, alla persona del presentatore, all'importo del titolo ed alla natura del documento esibito, oltre a qualsiasi altro fattore idoneo allo scopo.
È stata a lungo controversa la questione relativa all’individuazione della natura della responsabilità della banca girataria per l’incasso nell’ipotesi di pagamento dell’assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario.
Le Sezioni unite, con la sentenza n. 14712 del 2007 (confermata, da ultimo, da Cass. Civ. Sez. unite n. 12477 del 2018) hanno inteso sottolineare i seguenti aspetti:
- al fine della qualificazione della natura contrattuale di siffatta responsabilità, non è necessario postulare che la banca negoziatrice operi in veste di mandataria della banca sulla quale grava l’obbligazione cartolare di pagamento, dovendo considerarsi “contrattuale” la responsabilità che sorge in ogni ipotesi in cui si abbia inesatto adempimento di un’obbligazione precedente, quale che ne sia la fonte;
- la responsabilità della banca negoziatrice prevista dall’art. 43 L.A. è di natura contrattuale e trova la sua fonte nella violazione delle specifiche regole contenute nella stessa norma e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno: tale specie di responsabilità si configura come responsabilità da contatto sociale qualificato;
- posto che la responsabilità della banca negoziatrice per aver consentito l’incasso di un assegno di traenza, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha natura contrattuale (in ragione dell’obbligo professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso), l’azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale.
La giurisprudenza di legittimità, poi, soffermandosi sulla specifica ipotesi del pagamento dell’assegno non trasferibile trasmesso al beneficiario a mezzo posta e incassato invece da un terzo, ha opportunamente puntualizzato che la violazione di norme generali di cautela sulle modalità di spedizione a mezzo posta di un titolo di credito, già completo nel suoi dati e munito della clausola di non trasferibilità, nel caso in cui il controllo sulla contraffazione o alterazione dell’assegno sia assegno in via esclusiva alla banca negoziatrice, non appare configurabile un concorso di colpa dell’emittente del titolo che si avvale della trasmissione del titolo al soggetto beneficiario mediante il servizio postale (trattandosi di una modalità alternativa prevista per legge) ove il pagamento illegittimo dell’assegno sia imputabile al solo istituto di credito negoziatore. Ciò, tuttavia, non significa che si possa attribuire a quest’ultima una responsabilità oggettiva in ordine all’operazione di incasso del titolo medesimo, risultando necessario verificare – per quanto in precedenza evidenziato – l’assolvimento degli obblighi di diligenza che le incombono con riferimento al pagamento del titolo e alla relativa identificazione del soggetto legittimato all’incasso.
E, per questo motivo, nel caso esaminato, l’impugnata sentenza del Tribunale capitolino è stata cassata.
Sulla scorta del tracciato percorso logico-giuridico la Corte di cassazione ha – nella controversia definita con la sentenza qui approfondita – inoltre statuito, sul piano generale, che la condotta tenuta dal traente un assegno non trasferibile, consistita nella spedizione del titolo medesimo al beneficiario a mezzo del servizio postale, non assume alcun rilievo causale in riferimento all'evento produttivo del danno lamentato dallo stesso traente, determinatosi in ragione del successivo pagamento dell'assegno in favore di soggetto estraneo al rapporto cartolare, a seguito di riconoscibile falsificazione nel nome del beneficiario, giacché detto evento è da ascrivere unicamente alle condotte colpose realizzate, nonostante l'evidente falsificazione, dall'istituto di credito che ha posto il titolo all'incasso (o dalla banca che lo ha presentato in stanza di compensazione), non potendo essere invocata, al fine di radicare una concorrente responsabilità del traente, la disciplina recata dagli artt. 83 e 84 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore, giacché attinente ai soli rapporti tra l'ente postale e gli utenti del medesimo.
fonte altalex