Alunno cade per uno spintone durante l’orario scolastico . Chi risponde?

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Alunno cade per uno spintone durante l’orario scolastico . Chi risponde?

 

In quali casi la scuola è considerata responsabile per gli infortuni degli alunni e qual'è il ruolo degli insegnanti che non hanno previsto e impedito la spinta?

Nelle scuole capita spesso che gli alunni possano farsi male. Cadute, urti e spinte sono all’ordine del giorno. Gli infortuni sono piuttosto frequenti e possono comportare lesioni anche gravi, come traumi cranici, distorsioni o addirittura fratture. La causa più frequente è la vivacità e l’esuberanza di bambini e ragazzi. Talvolta, per gioco o durante un litigio, un alunno da uno spintone ad un compagno e ne provoca la caduta. Ma quando un alunno spinto da un compagno cade, e si fa male, chi risarcisce i danni?

L'ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica.

SCARICA QUI LA SENTENZA  ⇒ Cass. civ., sez. VI , 8 novembre 2021, n. 32377 ⇐

 

IL CASO

Un alunno conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per ottenerne la condanna, previo accertamento della responsabilità dell'amministrazione scolastica, al risarcimento dei danni subiti durante lo svolgimento dell'orario scolastico, in conseguenza di uno spintone da parte di un compagno che lo faceva cadere a terra ed urtare con la schiena il piedistallo in legno di supporto alla lavagna: nello specifico, il ricorrente lamentava che il danno si fosse verificato a causa della scarsa vigilanza prestata dall'Istituto didattico, ai sensi dell'art. 2048 c.c. e dell'art. 1218 c.c., in virtù del vincolo negoziale sussistente tra l'alunno e l'Amministrazione scolastica.

 

LA CORTE D'APPELLO

Condanna il Ministero al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 314.282,37 a favore dello studente, ritenendo che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, avesse determinato l'instaurazione di un rapporto negoziale, fonte di un obbligo a carico dell'istituto scolastico e dei soggetti che in esso vigilano sulla sicurezza e sulla incolumità degli alunni, con applicazione della responsabilità contrattuale e, quindi, del termine di prescrizione ordinario.

Il Ministero ricorre in Cassazione, deducendo la violazione dell'art. 1218 c.c.: secondo il Ministero, infatti, la responsabilità ex art. 1218 c.c. è invocabile solo nel caso di danno autocagionato, mentre in caso di danno eterocagionato, cioè causato all'allievo da altro allievo, il titolo di responsabilità invocabile sarebbe quello fondato sull'art. 2048, comma 2, c.c.

 

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione, infatti, ritiene sussistente la responsabilità ex art. 1218 c.c. quando l'alunno riporti un danno sia cagionato da se stesso che da altri, per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici.

Sul punto, la Suprema Corte ha più volte di ribadito la natura contrattuale della responsabilità sia dell'istituto scolastico sia dell'insegnante «atteso che, quanto all'istituto, l'instaurazione del vincolo negoziale consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l'allievo sorge in forza di contatto sociale» (Cass. civ., n. 10516/2021).

L'ammissione dell'allievo a scuola, pertanto, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno durante le ore in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica, a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività (Cass. civ., n. 22752/2013). In conclusione, dunque, la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero  dell'Istruzione.


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