Airbag difettoso : se scoppia o non si apre chi risponde delle lesioni cagionate?
Incidenti stradali: e se a provocare i danni maggiori fossero proprio le misure che dovrebbero, invece, prevenirli? Parliamo dell’airbag: oggi le auto ne hanno ben più di uno e, oltre a quello posizionato dentro lo sterzo del conducente, c’è anche quello per il passeggero davanti e, a volte, quelli laterali e in corrispondenza dei sedili posteriori.
In caso di incidente stradale, l’apertura immediata degli airbag può salvare la vita; ma, allo stesso modo, un airbag difettoso può invece comprometterla. È il caso, ad esempio, dell’improvvisa apertura non necessaria (anticipata dal classico e fragoroso scoppio) o il caso in cui, nonostante un urto, il dispositivo di sicurezza non si metta in funzione. Che succede in questi casi? Chi paga il risarcimento?
La società distributrice dell’auto non risponde del difetto se non si prova che è proprietaria del marchio (Cassazione civile n. 21841/2019).
Nel caso di difetto di fabbrica – come airbag e cinture di sicurezza malfunzionanti – per ottenere il risarcimento del danno, occorre individuare il produttore responsabile, titolare del marchio. A livello internazionale e nel mercato dell’automobile, i marchi sono registrati dalla società capogruppo per venire, poi, impiegati da tutte le società facenti parte della compagine societaria.
Ciò premesso, la mera utilizzazione del marchio nella denominazione della società distributrice in Italia, legata al gruppo internazionale, è insufficiente a provare la proprietà del marchio da parte della stessa. Pertanto, la società distributrice, che non sia anche contitolare del marchio o comproprietaria del medesimo, non può considerarsi produttrice, né responsabile del danno dovuto al difetto di fabbricazione, pur impiegando il marchio nella propria denominazione sociale.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza 30 agosto 2019, n. 21841
La vicenda
Il conducente di un’auto perdeva il controllo e urtava violentemente il guardrail; il guidatore e il passeggero riportavano delle gravi lesioni personali, dovute anche all' airbag difettoso e delle cinture di sicurezza, a causa di un difetto di fabbricazione della macchina su cui viaggiavano. La società automobilistica, contro cui erano rivolte le richieste attore e, si opponeva, deducendo di non essere la titolare del marchio, ma la mera distributrice in Italia. La questione che si pone al vaglio della Cassazione è la seguente:
se l’utilizzazione del marchio nella propria denominazione – da parte della società distributrice del mezzo – sia idonea a dimostrare l’apposizione del marchio stesso sulla vettura e, conseguentemente, la proprietà.
Il quadro normativo
Prima di analizzare la decisione, ricordiamo che, nella fattispecie in oggetto, trova applicazione il DPR 224/1988 (“Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi”), ormai sostituito dagli artt. 114 ss. d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). In particolare, viene in rilievo la disposizione che definisce il produttore (art. 3 c. 3 DPR cit.):
[…] si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione […].
Per completezza espositiva, si precisa che, attualmente, la definizione di produttore si ricava dagli artt. 3 c. 1 lett. d, 103 c. 1 lett. d, 115 c. 2 bis del vigente d.lgs. 206/2005 ed è più ampia di quella riportata nell’ormai abrogato art. 3 c. 3 DPR 224/1998, applicabile ratione temporis al caso oggetto di scrutinio.
Responsabilità del produttore per prodotto difettoso ( airbag difettoso )
La legge (art. 117 d.lgs. 206/2005) definisce difettoso un prodotto ( in questo caso parliamo di airbag difettoso) , allorché non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere; inoltre, è tale un prodotto che non garantisca la sicurezza che viene normalmente offerta dagli altri esemplari della medesima serie. Il produttore, secondo l’attuale definizione normativa, è il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo (art. 3 lett. d, art. 103 c. 1 lett. d, art. 115 c. 2 bis d.lgs. 206/2005). Il produttore è responsabile del danno provocato dal prodotto difettoso (airbag difettoso) ed è tenuto al risarcimento solo in caso di:
a) lesioni personali (come nel caso di specie) o morte;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato (art. 123).
Ne consegue che il danneggiato che agisca in giudizio per chiedere il ristoro del danno patito debba:
-provare il difetto,
-dimostrare il nesso eziologico tra questo e il nocumento subito,
-individuare il produttore.
Come individuare il produttore
Nel caso in esame, la società convenuta si duole di essere stata considerata produttrice del mezzo difettoso e, conseguentemente, responsabile del fatto, per il mero impiego del marchio. Infatti, la circostanza che una società consociata di un gruppo internazionale abbia adottato nella propria denominazione il marchio non dimostra la "proprietà" del marchio stesso. Nella prassi, i marchi vengono registrati a livello internazionale dalla società che riveste un ruolo apicale nella compagine societaria e, poi, vengono impiegati da tutte le società del gruppo che si occupano di quei prodotti. Lo stesso vale per l'uso del marchio nella documentazione commerciale.
Per contro, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente un’equiparazione tra il produttore vero e proprio e il distributore o il soggetto che si frappone nella catena per l’offerta al pubblico del prodotto. Secondo tale lettura, infatti, l’art. 3 c. 3 DPR 224/1988 considererebbe produttore anche chi appone il marchio sul prodotto (quindi, anche il distributore). Tuttavia, nel merito, non era stata acclarata l’apposizione del marchio sull’auto da parte della società distributrice. Infatti, nel caso di specie, era pacifico che l’autovettura fosse stata costruita all’estero e solo distribuita in Italia dalla società convenuta in giudizio e utilizzatrice del marchio nella propria denominazione.
Apposizione del marchio
Il marchio è «un segno che si appone sul prodotto o sulla confezione di esso per marcarne la provenienza»[1]. Può essere costituito da tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (art. 7 d.lgs. 30/2005 – Codice della proprietà industriale). Come ricordato, a livello internazionale, i marchi sono registrati dalla società capogruppo e, poi, impiegati da tutte le società che rientrano nel gruppo societario. Pertanto, secondo la Cassazione, difetta la prova che la società distributrice dell’auto abbia apposto sull'autovettura il proprio marchio. I giudici di merito hanno equiparato il distributore in Italia con il produttore, valorizzando elementi diversi da quelli previsti dall’art. 3 c. 3 DPR 224/1998. Secondo il disposto normativo, infatti, l’utilizzazione del marchio è inidonea – da sola – ad integrare il requisito di legge per individuare la proprietà del medesimo. In altre parole, l’impiego del nome del marchio all’interno della propria denominazione sociale non coincide con l’apposizione del marchio richiesta dall’art. 3 c. 3 DPR cit. per identificare e caratterizzare sul mercato il prodotto in modo univoco.
Produttore e distributore
La disciplina della responsabilità del produttore postula che la stessa debba essere interpretata nel senso di favorire il consumatore, garantendo un’agevole individuazione del soggetto nei cui confronti avanzare le proprie pretese risarcitorie. Naturalmente, è complesso trovare il responsabile, qualora il prodotto sia commercializzato con marchi o segni distintivi confusivi tra le posizioni del produttore e del distributore; ancor di più, quando il produttore e il distributore utilizzano il medesimo segno distintivo. In tali circostanze, si applica il principio per cui «il distributore o l'importatore rispondono del danno causato dal vizio costruttivo del prodotto, se abbiano un marchio od una ragione sociale coincidenti in tutto od in larga parte con quelli del produttore, e sotto tali segni distintivi abbiano commercializzato il prodotto» (Cass. 29327/2017). Nel caso di specie, difetta la prova che la società distributrice – evocata in giudizio dai danneggiati – abbia apposto il marchio sull’autovettura incidentata. Il giudice di merito si è limitato ad equiparare distributore e produttore, senza acclarare l’apposizione del marchio sulla vettura da parte della società distributrice come, invece, richiesto dall’art. 3 c. 3 DPR 224/1998.
fonte altalex
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