Ai fini dell’addebito gli sms non provano l’infedeltà

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Gli sms non provano l'infedeltà

Per la Cassazione, lo scambio di sms con un soggetto identificato e il perdono chiesto dalla moglie, ma senza indicare i motivi di tale richiesta non provano l'infedeltà.
Per la Cassazione, ai fini dell’addebito della separazione gli sms non provano l’infedeltà.

 

Secondo la Cassazione è inutile il tentativo dell’uomo di addebitare la fine dell’unione alla ex mostrando ai giudici i messaggi di scuse e pentimento

E’ quanto stabilito dalla Corte con sentenza n. 18508 del 2020. Con essa si è deciso che lo scambio di sms con altro uomo e il perdono chiesto dalla moglie, senza indicarne i motivi, non provano l’infedeltà. Su questa falsariga, pertanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da un marito nei confronti della moglie ai fini dell’addebito della separazione. Infatti, gli Ermellini hanno dato ragione alla donna, stabilendo in suo favore anche l’assegno di mantenimento.

 

Motivazioni della sentenza: Sms con soggetto non identificato e richieste di perdono non provano il tradimento

Già la Corte d’Appello aveva stabilito che ai fini dell’addebito della separazione gli sms non provano l’infedeltà. Più precisamente, gli sms scambiati con un soggetto non identificato e la richiesta di perdono della moglie, senza riferimento al tradimento, non provano il tradimento. Quindi, non sono sufficienti a condurre ad una pronuncia di addebito della separazione. Nella specie, inoltre, non si è reputata raggiunta neppure la prova del nesso di causalità tra presunto tradimento e separazione.

 

Vediamo, nel dettaglio, le motivazioni della decisione di rigetto del ricorso.

Per la Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’Appello non aveva errato nel valutare le prove a sua disposizione. Anzitutto perchè dalla prova testimoniale non si era desunta, con certezza, la sussistenza della relazione extraconiugale. Inoltre, dagli sms, neppure era dato desumere la prova del tradimento. Infatti, in essi, con certezza la donna chiedeva perdono al marito ma non è emerso con chiarezza per che cosa chiedeva di essere perdonata. Da ciò si è addivenuti alla conclusione della non decisività dei messaggi ai fini dell’addebito. Quindi, in conclusione, assenza di prova circa il tradimento e comunque assenza di prova circa il nesso causale tra tradimento e separazione. In definitiva, la sola sussistenza di messaggi, senza altri decisivi elementi probatori, non è idonea ad ottenere una pronuncia di addebito della separazione.

SCARICA PDF SENTENZA CASSAZIONE N. 18508


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