La Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di rimborso di spese straordinarie, sostenute da un genitore (nel caso in esame, da parte della madre) in favore dei figli.
SCARICA QUI LA SENTENZA⇒ Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 12 gennaio 2023, n. 793
Cosa sono le spese straordinarie e come si ripartiscono?
Cosa si intende per “spesa straordinaria”? Ci riferiamo a tutte quelle spese che riguardano la salute, la scuola, le attività sportive, i corsi, le vacanze studio e tutto ciò che non rientra nel mantenimento ordinario dei figli per esempio: barbiere, parrucchiere, sport e quanto necessario alle ordinarie esigenze di vita del figlio.
Quando i genitori si separano, viene stabilito che il genitore che non vive stabilmente con il figlio versi un importo fisso mensile per il mantenimento ordinario del figlio, mentre le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori, di norma in misura del 50% ciascuno a meno che l’altro non dimostri che le predette in realtà non siano nell’interesse del figlio.
Il genitore che ha anticipato la spesa ha quindi diritto ad ottenere il rimborso della quota dovuta dall’altro genitore.
Quando si parla di spese straordinarie per i figli la Cassazione ritiene che non esista un obbligo a carico del genitore affidatario o collocatario di informare ed accordarsi ogni volta, in via preventiva, con il genitore non affidatario in ordine alla determinazione delle spese straordinarie di interesse per il minore.Sebbene comuqnue sia sempre consigliabile cercare di trovare un accordo preventivo.
Infatti , in quanto spese straordinarie di interesse per il minore, la Cassazione ha stabilito che il genitore non affidatario è tenuto al rimborso. Qualora si rifiuti allora sarà il giudice a pronunciarsi nel merito dopo aver verificato sia la fondatezza dei motivi addotti dal genitore non collocatario a base del proprio rifiuto di corrispondere al minore la quota spettante, che la circostanza secondo cui le spese rispondano effettivamente all’interesse del figlio.
La donna chiede il rimborso delle spese straordinarie sostenute per i figli, senza però aver consultato preventivamente il suo ex marito. Quest'inderogabile obbligo di concertazione preventiva tra i coniugi era stato imposto dal Tribunale e la protagonista della vicenda non l'avrebbe rispettato.
La previa concertazione delle spese straordinarie specificamente indicate trova fondamento nel titolo giudiziale posto a base delle stesse, non impugnato e vincolante tra le parti.
Il giudice del merito in applicazione dei criteri fissati nel titolo e previa valutazione della tipologia e della giustificazione di ogni spesa, accertando, in relazione ad alcuni degli esborsi, la mancanza di debita documentazione a supporto, in relazione ad altri, la condivisione della spesa e della finalità educativa da parte dell’altro genitore.
Dunque, il Collegio ha scrutinato in dettaglio i singoli esborsi e concorda con la decisione della Corte d'Appello, la quale ha chiaramente espresso la ratio decidendi secondo cui «la previa concertazione delle spese straordinarie specificatamente indicate trovava fondamento nel titolo giudiziale, mai impugnato e pacificamente vincolante tra le parti» ed ha, inoltre, accertato la debita mancanza di documentazione a supporto in relazione ad alcuni degli esborsi oggetto di causa.
Per tutti questi motivi, il ricorso risulta inammissibile.
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