Donazione dissimulata : legittimario pretermesso dall'asse ereditario, quali i rimedi previsti dall'ordinamento?
Buongiorno avvocato vorrei chiederle un parere perché mi sento truffato. Quando mia madre era ancora in vita ha venduto a mio fratello un appartamento di sua proprietà. In realtà però non risulta che vi sia mai stato alcun pagamento del prezzo. Ora che mia madre è morta posso rivendicare su quell'appartamento qualche diritto? Considerato che tra l'altro mia madre non mi ha lasciato alcuna eredità? La ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
E' opportuno innanzitutto premettere che nella fattispecie lei riveste la qualità di legittimario: soggetto a cui la legge riconosce il diritto a ricevere una quota dell'asse ereditario e al di sotto della quale si configura una lesione della quota di legittima.
Nel caso da lei esposto sua madre con una vendita simulata, in quanto come ha riferito non vi è stato alcun pagamento del prezzo di vendita, ha donato un bene a suo fratello. E' evidente, quindi, che sua madre si è spogliata di un bene ereditario ledendo la sua quota di legittima (in quanto se ho ben capito l'immobile è l'unico bene dell'asse ereditario). Pertanto, lei potrà agire per far dichiarare la simulazione della vendita, e contestualmente proporre un'azione di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota di eredità a lei spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso.
Si potrà provare così che la vendita è in realtà un negozio simulato perché dissimula una donazione, considerando il rapporto di filiazione e l'assenza di prova circa l'effettivo pagamento del prezzo.
Per qualsiasi chiarimento o approfondimento non esiti a contattarci anche qui. Cordiali saluti.
La quota di legittima
La legge riserva una parte dell’eredità (quota di legittima o di riserva) al coniuge, ai figli legittimi (ai quali sono equiparati i legittimati e gli adottivi), ai figli naturali, nonché agli ascendenti legittimi, in assenza, peraltro, dei figli (art. 538 c.c.).
La legge stessa fissa poi l’entità della quota di riserva, distinguendo a seconda della categoria dei legittimari e del concorso fra di loro.
Ad esempio, ai sensi dell’art. 544 c.c., quando chi muore non lascia né figli legittimi, né figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio ed agli ascendenti un quarto.
La quota di riserva deve necessariamente pervenire ai legittimari: essa è intangibile da parte del de cuius e, difatti, l’art. 549 dispone che il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari.
Simulazione assoluta e relativa
Si parla di “simulazione assoluta” quando le parti stipulano un contratto ma, in realtà, non vogliono alcun effetto tra di loro, di modo che solo apparentemente si realizza il trasferimento di un diritto o l’assunzione di un’obbligazione; si parla invece di “simulazione relativa” quando, pur avendo concluso un dato contratto, le parti in realtà intendono realizzare gli effetti di un contratto diverso, di cui solo le medesime parti sono a conoscenza, e che è il contratto “dissimulato”( è questo il nostro caso in cui si realizza una donazione dissimulata). Dunque che cos'è un contratto simulato? Il contratto simulato è un contratto "apparente", che non corrisponde alle reali intenzioni delle parti, le quali, tra di loro, vogliono far valere effetti diversi da quelli propri del contratto stipulato. Nel caso della compravendita simulata, se la parte alienante trasferisce la proprietà di uno o più beni immobili all’acquirente, ma tra di esse vi è l’accordo interno che i beni rimangano di fatto in capo all’apparente venditore, si è in presenza di una simulazione assoluta di compravendita; se, invece, l’intenzione reale delle parti contraenti non è quella di trasferire la proprietà di un bene verso corrispettivo di un prezzo – tipica della compravendita - ma quella di realizzare una finalità diversa, ad esempio una donazione, si sarà in presenza di una simulazione relativa.
Azione di riduzione
Azione prevista dall'ordinamento per tutelare i legittimari. Essa persegue infatti lo scopo di dichiarare l'invalidità degli atti compiuti in vita dal testatore risultanti lesivi della quota di legittima. Dal punto pratico, la riduzione è scindibile in tre azioni possibili ed eventuali:
- la prima (artt. 558 e 559 c.c.) mira a ottenere la dichiarazione d'inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della quota legittima;
- la seconda tende a recuperare, in favore dei legittimari, le attività in possesso dei soggetti beneficiati;
- la terza, recuperatoria come la precedente, è esperibile in caso di alienazione a terzi dei cespiti del de cuius.