News/Ristruttura la casa coniugale e si separa: può chiedere il rimborso?

Marito e moglie si separano dopo che lui ha ristrutturato la casa coniugale, acquistata con denaro proprio e cointestata alla moglie.
Il marito può chiedere alla moglie il rimborso delle spese di ristrutturazione?

A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con l'ordinanza 4 ottobre 2018, n. 24160.
Nella ordinanza la Corte di Cassazione civile ha precisato come l’ex coniuge possa ripetere soltanto le spese sostenute dopo la separazione, escludendo che tali spese fossero caratterizzate dal fine di liberalità.
In particolare, con tale ordinanza, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha parzialmente accolto il ricorso di una donna contro l’ex marito, statuendo che “il coniuge che si sobbarca le spese per la ristrutturazione dell’immobile comune, potrà ripetere dall’altro soltanto le spese sostenute in un periodo successivo alla separazione. Difatti, non assume alcun rilievo il fatto che l’immobile de quo sia stato comprato con denaro di uno solo dei coniugi, poichè in costanza di matrimonio deve presumersi la sussistenza di una donazione indiretta”.

 

Il Fatto

Al fine di meglio inquadrare la questione problematica, si precisa che la suddetta statuizione ha avuto origine da una controversia instaurata da una donna che, in seguito alla separazione personale, aveva convenuto il proprio ex al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto alla riscossione della metà dei canoni di locazione di due appartamenti cointestati ad entrambi i coniugi.
L’ex marito, in via riconvenzionale, deduceva che l'immobile in cui si trovavano gli appartamenti fosse di sua esclusiva proprietà, in quanto acquistato con proprio denaro in costanza di matrimonio in regime di separazione dei beni e solo fiduciariamente cointestato alla moglie in un momento in cui i rapporti coniugali erano ancora distesi. Chiedeva, altresì, in via riconvenzionale, che venisse dato luogo al ritrasferimento di esso con intestazione esclusiva del predetto immobile in proprio favore e la condanna della ex moglie alla restituzione dei canoni eventualmente percepiti, nonché alla corresponsione di metà delle spese sostenute per la finitura degli immobili acquistati al grezzo.
Il Tribunale rigettava entrambe le domande riconvenzionali dell’ex marito e accoglieva la domanda della donna, dichiarando il diritto della stessa a percepire il 50% dei canoni di locazione, trattandosi di appartamenti in comproprietà.

L’ex marito proponeva appello e la Corte d'Appello di Perugia lo accoglieva parzialmente, condannando la ex moglie a restituirgli una somma a titolo di indebito arricchimento pari alla metà delle spese sostenute dal marito per il completamento dell'immobile; confermava che l’uomo dovesse alla donna una somma per l'indebita percezione in via esclusiva dei canoni di locazione e poneva a carico della signora le spese legali dei due gradi del giudizio. Rigettava, invece, la domanda dell’ex marito volta ad ottenere l'intestazione esclusiva dell'immobile in suo favore, mancando ogni prova in merito alla fiduciarietà della intestazione. Affermava che la donna, in quanto comproprietaria, fosse tenuta a corrispondere al marito la metà degli importi da questi spesi per la riqualificazione degli immobili. Escludeva che l'intestazione fosse qualificabile come liberalità d'uso, escludeva l'applicabilità della disciplina sulle obbligazioni naturali e condannava la moglie a corrispondere al marito il 50% delle spese da questi sostenute applicando il principio dell'indebito arricchimento. Confermava per il resto che la signora avesse diritto a percepire la metà dei canoni di locazione.

Per circoscrivere il campo alle sole problematiche ancora in discussione, si precisa che le questioni originarie erano due, ovvero: l'intestazione meramente fiduciaria degli immobili alla moglie e l'obbligo di questa di corrispondere al marito il 50% degli importi da questi spesi per la finitura e valorizzazione degli immobili, prima e dopo la separazione (entrambe introdotte dal marito in primo grado, in via di domanda riconvenzionale).

La prima, ovvero quella relativa alla intestazione solo fiduciaria degli immobili in capo alla moglie e del suo obbligo al ritrasferimento, è ormai una questione passata in giudicato: la Corte d'appello ha confermato sul punto il rigetto della riconvenzionale, pronunciato già in primo grado, mancando ogni prova sulla esistenza di un negozio fiduciario e sull'esistenza di un impegno della moglie al ritrasferimento della titolarità degli immobili quando ne fosse stata fatta richiesta dal marito. L’ex marito non ha proposto ricorso incidentale sul punto e quindi la decisione sulla questione è divenuta definitiva. Pertanto, escono fuori dalla controversia sia la validità dell'atto di acquisto e della cointestazione dell'immobile alla moglie, sia la sua stabilità.

Al riguardo la Suprema Corte trattando l’argomento della donazione indiretta ha puntualizzato che “se unico è il fine, di liberalità, della donazione indiretta, diverso può essere il mezzo attraverso questa si può esplicare, non limitato al più tipico e ricorrente, ovvero il conferimento dell'intera somma di denaro necessaria per un determinato acquisto, e da Cass. n. 1986 del 2016, che ha puntualizzato che nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacchè l'attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti (da ciò, la sentenza fa discendere che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo)”.

A questo punto dobbiamo soffermare la nostra attenzione sulla questione ancora irrisolta, ovvero se il coniuge comproprietario che sostenga per intero spese di finitura o relative a migliorie all'interno dell'immobile cointestato, possa ripetere dall'altro coniuge la metà di quanto ha pagato ed eventualmente a quali condizioni.
Sul punto la Corte effettua una precisazione sulla donazione indiretta, spiegando che, in quanto tale, gode di stabilità, non potendo essere revocata che per ingratitudine. A fronte della sussistenza di una causa di liberalità, dunque, si applicano i principi dell'obbligazione naturale per giustificare l'effetto della soluti retentio.
Essendo stati i conferimenti spontaneamente eseguiti dal coniuge in costanza di matrimonio, l'effetto di irripetibilità discende direttamente dalla causa di donazione.
La Cassazione sottolinea, tuttavia, che analoga finalità di liberalità in favore del coniuge non può automaticamente attribuirsi ai pagamenti fatti o alle spese sostenute per l'immobile in comproprietà anche dopo la separazione.
Spetterà quindi al giudice del merito distinguere i pagamenti effettuati e le spese sostenute in costanza di matrimonio e prima che sia intervenuta la separazione personale delle parti da quelli effettuati dal marito successivamente.
Eventuali conferimenti e spese successive alla separazione, non sussistendo la finalità di liberalità, dovranno essere considerati esclusivamente spese sostenute da uno dei comproprietari in favore del bene in comunione. Dunque, il giudice dì merito dovrà valutare se la moglie possa essere condannata a restituirne il 50% al marito facendo applicazione delle regole ordinarie applicabili in materia di comunione ordinaria.

La Suprema Corte precisa, in aggiunta, che il coniuge comproprietario non avrà in ogni caso e illimitatamente il diritto di ripetere il 50% delle spese che ha sostenuto per la conservazione e il miglioramento della cosa comune, ma solo allorquando abbia avvisato preliminarmente l'altro comproprietario e quest'ultimo, a fronte di un intervento necessario, sia rimasto inerte.

Per chiarezza espositiva, sul punto occorre richiamare la disciplina codicistica prevista dall’articolo 1110 del codice civile che, “in tema di spese di conservazione della cosa comune, escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicchè solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori".
Il principio è ribadito dalla sentenza della Cassazione n. 353 del 2013, la quale precisa che "l'art. 1110 cod. civ. consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità. Ne consegue che restano esclusi dal diritto al rimborso gli oneri occorrenti soltanto per la migliore fruizione della cosa comune, come le spese per l'illuminazione dell'immobile, ovvero per l'adempimento di obblighi fiscali, come l'accatastamento del bene".

Conclusioni

In conclusione, quindi, il coniuge comproprietario dopo la separazione avrà diritto di ripetere il 50% delle spese che ha sostenuto per la conservazione ed il miglioramento della cosa comune non in ogni caso ed illimitatamente, ma purchè abbia avvisato preliminarmente l'altro comproprietario e purchè questi, a fronte di un intervento necessario, sia rimasto inerte. Non assume alcun rilievo il fatto che l’immobile sia stato acquistato con denaro di uno solo dei due, poichè in costanza di matrimonio deve presumersi la sussistenza di una donazione indiretta.

fonte altalex


torna su

Richiesta appuntamento

scrivici o contattaci telefonicamente per fissare un appuntamento presso lo studio legale

    Nome *

    Cognome *

    Data di nascita

    Email *

    Cellulare *

    Telefono fisso

    Città

    Il mio problema riguarda (richiesto)

    Motivo della consulenza (richiesto)
    Descrivi il tuo problema, ci aiuterà a trovare la soluzione migliore

    Aiutaci a capire meglio: allega una documento che descriva il problema (formati: doc, docx, pdf max 2MB)

    * Ho letto e acconsento al trattamento dei dati personali secondo la Privacy Policy