News/L’Ex coniuge, che ha percepito l’assegno divorzile in un’unica soluzione, ha diritto alla pensione di reversibilità?

Non ha diritto alla pensione di reversibilità l'ex coniuge che ha percepito l'assegno divorzile in un’unica soluzione.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili, nella sentenza 24 settembre 2018, n. 22434.

Nella vicenda in esame, la Corte territoriale aveva negato il diritto della ricorrente a percepire una quota della pensione di reversibilità dell’ex marito, in quanto la donna aveva percepito l’assegno divorzile in un’unica soluzione. Il giudice del merito, aveva anche chiarito che la titolarità dell’assegno suddetto deve avere il requisito dell’attualità, ovvero deve essere in atto una prestazione periodica in favore dell’ex coniuge al momento del diritto alla pensione di reversibilità.
Avverso tale sentenza, la donna ha proposto ricorso in Cassazione.
Per risolvere la questione sottoposta al loro esame, le Sezioni Unite hanno condiviso  una rilevante pronuncia della Corte Costituzionale, la sentenza n. 419 del 20 ottobre 1999, che ha fornito un’interpretazione dell’art. 9, co 3, della Legge n. 898/70, compatibile con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 38 della Costituzione. In particolare, secondo il giudice delle leggi, la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione: nei confronti del coniuge superstite, come forma della ultrattività della solidarietà coniugale e nei confronti dell’ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione i mezzi necessari per il proprio sostentamento, vede riconosciuta sia la continuità di tale sostentamento sia la conservazione del diritto alla reversibilità di un trattamento pensionistico collegato al periodo in cui vi era il rapporto coniugale. Dunque, il fondamento del diritto alla pensione di reversibilità sta nell’esigenza di assicurare all’ex coniuge mezzi adeguati di sostentamento.
Inoltre, la Corte costituzionale ha evidenziato che, per la ripartizione dell’ammontare della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l’ex coniuge, occorrerà far riferimento alla duplice finalità solidaristica propria di tale trattamento, e non ad un criterio matematico relativo alla proporzione della pensione con la durata del rapporto matrimoniale. La Suprema Corte ha costantemente applicato tale principio, precisando, inoltre, che l’interpretazione dell’espressione testuale “titolare dell’assegno” di divorzio assume una direzione univoca, nel senso di valorizzare il significato della titolarità «come condizione che vive e si qualifica nell’attualità».
Orbene, se la finalità del legislatore è quella di sovvenire ad una situazione di deficit economico derivante dalla morte dell’avente diritto alla pensione, l’indice per riconoscere l’operatività in concreto di tale finalità è quello dell’attualità della contribuzione economica venuta a mancare; attualità che si presume per il coniuge superstite e che deve essere garantita dalla titolarità dell’assegno, intesa come fruizione attuale di una somma periodicamente versata all’ex coniuge come contributo al suo mantenimento. Tra l’altro, l’espressione “titolarità” in ambito giuridico, presuppone l’attuale e concreta fruibilità ed esercitabilità del diritto di cui si è titolare; al contrario, un diritto che è già stato completamente soddisfatto non è più attuale e concretamente fruibile o esercitabile, perché di esso si è esaurita la titolarità.

Facendo riferimento alla giurisprudenza lavoristica , la Cassazione ha poi spiegato che la corresponsione dell’assegno in un’unica soluzione preclude la proponibilità di qualsiasi successiva domanda di contenuto economico da parte del coniuge beneficiario dell’assegno una tantum, senza che ciò comporti una negazione del carattere autonomo del diritto dell’ex coniuge al concorso sulla pensione di reversibilità. Al contrario, ciò significa che il diritto all’assegno è stato pienamente soddisfatto. Dunque, l’assegno di reversibilità, non costituisce la mera continuazione post mortem dell’assegno di divorzio ma si giustifica con le stesse motivazioni che giustificavano il sostegno economico all’ex coniuge, mediante la corresponsione dell’assegno divorzile; mentre il quantum, in caso di concorso con il diritto del coniuge superstite, sarà modulato sulla base della verifica giudiziale diretta ad accertare gli elementi che conducono a una ripartizione equa fra gli aventi diritto.
In ragione di ciò, la Cassazione ha rigettato il ricorso, richiamando, infine, il principio, espresso nella sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 2016, secondo la quale, il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità ne determina la finalità previdenziale. Tale pronuncia riconferma la validità della configurazione della pensione di reversibilità come tutela previdenziale e come prestazione finalizzata a tutelare la continuità del sostentamento secondo il vincolo di solidarietà coniugale.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale che ha determinato il rinvio della controversia al loro esame, enunciando il seguente principio di diritto: «ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,la titolarità dell’assegno, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione».

Fonte Altalex


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