News/Affido condiviso non esclude collocazione prevalente e limiti a diritto di visita

 

La Corte di Cassazione  ribadisce che pur nell’ambito di un affido di tipo condiviso, il giudice può, stabilire modalità e tempi di frequentazione limitati, nell’esclusivo interesse dei minori.

Fatto
Coppia si separa in maniera conflittuale. Il marito domanda l’addebito della separazione e il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Roma respinge entrambe le domande, compresa quella reciproca di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., e dispone circa l’affidamento della figlia minore, mantenendo l’affido condiviso tra i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
La Corte d’appello conferma i provvedimenti del giudice di primo grado. Pur disponendo la condivisione dell’affido della minore, nel decidere modalità tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, i giudici limitano le visite paterne ad un solo giorno settimanale.
L’uomo ricorre in Cassazione ritenendo violato l’art. 337 ter c.c. e l’omessa o insufficiente motivazione da parte dei giudici della Corte territoriale su un fatto controverso decisivo.
Comprimendo il tempo di frequentazione della minore col padre, la Corte avrebbe, di fatto, disposto un affidamento esclusivo, ledendo così il diritto della bambina di ricevere cure, educazione e istruzione con paritaria presenza di entrambi i genitori.

I principi dell’affidamento condiviso
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, secondo la Cassazione, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. Civ. n. 18131/2013).
Il giudice di merito può disporre, nell’esclusivo interesse del minore, differenti modalità di frequentazione con l’altro genitore, avuto riguardo al caso concreto.
La regolazione del regime di visita effettuata dal giudice di merito, non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità.
Nel caso di specie la Corte territoriale non ha disatteso i principi fondamentali in tema di affidamento che attengono alla tutela del superiore interesse morale e materiale del minore.
L’istruttoria aveva evidenziato le buone condizioni della bambina e, in presenza di un’elevata conflittualità tra genitori, i giudici hanno ritenuto di stabilire in maniera rigida tempi e modi di frequentazione fra padre e figlia, per limitare il continuo contrasto esistente fra i genitori ed evitare che la bambina fosse costretta a essere spettatrice dei loro conflitti.
La Corte d’appello non avrebbe violato quindi la norma di cui all’art. 337 ter c.c. secondo cui “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Fonte Altalex


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