Nella fattispecie in esame, l' accertamento, della colpa del conducente nell'incidente stradale ha posto in conflitto la posizione di quest'ultimo con quella del terzo trasportato, che quindi avrebbe dovuto avere un diverso difensore; giuridicamente si vengono a creare due situazioni completamente diverse che devono essere gestite da due diversi legali e non da un'unica difesa. E' palese, infatti, come in questo caso ci sia un interesse del guidatore a uscire indenne dalla vicenda e una seconda pretesa da parte del trasportato a vedere riconosciuta la responsabilità del guidatore e/o custode.
Il Tribunale di Caltanissetta rigettava la domanda da parte di G.D. che, dopo aver riportato lievi danni alla persona (in qualità di terzo trasportato) durante un incidente stradale, aveva citato in giudizio (come unico attore) la società per le vittime della strada e la società che si occupa della gestione delle reti stradali, sostenendo che la vettura su cui viaggiava è uscita di strada a causa di una pozzanghera sul manto stradale nonché per il fatto che un veicolo che viaggiava in senso opposto aveva sollevato spruzzi di acqua sul parabrezza impedendo la visuale al conducente.
Dato il rigetto da parte del Tribunale siciliano, però, G.D., conducente e proprietaria del veicolo in questione (rappresentati da un unico difensore) proponevano appello. Il giudice di secondo grado lo dichiarava, però, inammissibile, causa conflitto di interessi.
SENTENZA DELLA CASSAZIONE
I tre protagonisti dell'incidente stradale ricorrono, quindi, in Cassazione, deducendo che «non vi fosse alcun conflitto di interessi tale da determinare la declaratoria di inammissibilità, in quanto le pretese di ciascuna delle parti erano di comune accordo: tutti e tre miravano a far valere la responsabilità dell'ignoto conducente dell'altra vettura» e della società che si occupa della gestione delle reti stradali; «dunque si trattava di posizioni non in contrasto l'una con l'altra».
La doglianza è infondata. Il Collegio ricorda a riguardo che «nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio» (Cass. n. 1143/2020, n. 22772/2018). Infatti, nel caso in esame, pur avendo le parti avanzato istanze apparentemente non incompatibili l'una con l'altra, tutte consistendo nella richiesta di accertare la responsabilità di terzi, hanno in giudizio posizioni tali che virtualmente confliggono tra loro.
Il Tribunale ha, quindi, correttamente accertato, in primo grado, «che la responsabilità dell'incidente stradale era del conducente, per eccesso di velocità, e già questo poneva le parti in posizione di conflitto virtuale nello stesso procedimento- oltre che legittimare un'azione ulteriore del terzo trasportato verso il conducente: la regola sul conflitto di interessi mira tra l'altro ad evitare che l'unicità della difesa possa recare pregiudizio ad una delle parti che potrebbe sostenere una posizione incompatibile con l'altra e che la comunanza del difensore con quella potrebbe precludergli».
In sostanza, «l'effettivo accertamento, in primo grado, della colpa del conducente ha posto in conflitto attuale la posizione di quest'ultimo con quella del terzo trasportato, che quindi avrebbe dovuto avere difesa diversa; ma il conflitto era comunque virtuale a prescindere dall'effettivo accertamento di quella colpa, in quanto, in astratto avrebbe potuto condurre comunque a quell'accertamento».
Indi per cui, ne consegue il rigetto del ricorso in questione.
Scarica qui la sentenza⇒⇒Cass. Civ. sez. III, 20 gennaio 2023, n. 1765
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