In tema di frode informatica ed in particolare in caso di prelievo illegittimo di una somma di danaro dal conto corrente online la Cassazione ha riconosciuto la responsabilità della banca per la mancata adozione di idonei sistemi di sicurezza a tutela dell’utente contro le frodi home banking.
"Deve risarcire il cliente la banca che non ha adottato le misure necessarie per evitare la frode sul conto online. Trattasi di responsabilità contrattuale poiché l'istituto, a cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, deve adottare tutte le misure necessarie per verificare se l'operazione sul conto è effettivamente voluta dall'utente. "
IL FATTO
Una cliente di un'azienda italiana che si occupa di servizi postali proponeva ricorso per Cassazione per una causa riguardante una frode informatica subita sul suo conto corrente e sulla carta di credito.
Nello specifico, la donna aveva richiesto l'accertamento della responsabilità contrattuale dell'azienda, a seguito dell'addebito sul proprio conto corrente di un'ingente somma di denaro per una ricarica telefonica.
SENTENZA
Ricorda la Corte di Cassazione che in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, «il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza (…)»
Ancora il Collegio ricorda che sia richiesta al professionista un certo grado di diligenza nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività offerta.
In particolare, viene ricordato che nel caso di operazioni effettuate (come nel caso in esame) a mezzo di strumenti elettronici, è necessario garantire la fiducia degli utenti che utilizzano il sistema informatico, assumendosi il rischio professionale nell'ambito dell'esercizio del servizio erogato.
In tema di responsabilità della Banca, in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di un’utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.
Ne consegue che la Banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere, sia tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente.
È stato ancora affermato che la responsabilità della Banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente, mediante il controllo dell’utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, abbia natura contrattuale e, quindi, vada esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente, configurabile nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto.