Convivenza more uxorio e diritto all'assegno divorzile. Smentita in Cassazione la valutazione compiuta dai giudici d’appello; infatti sarà necessario un approfondimento per valutare il reale contributo apportato dalla donna nella conduzione familiare e per la realizzazione del patrimonio della famiglia e dell’ex marito.
Il dato della nuova stabile relazione intrapresa dalla donna non è sufficiente, da solo, per negarle l’assegno divorzile. Necessario però che sia in posizione di debolezza dal punto di vista economico rispetto all’ex marito e dia prova di avere fornito un concreto contributo alla comunione familiare e di avere concordato con l’uomo, all’inizio del matrimonio, la scelta di dedicarsi alla casa e ai figli rinunciando così a lavorare e crescere professionalmente.
Dunque l'instaurazione da parte dell'ex di una stabile convivenza more uxorio incide sul diritto al riconoscimento di un assegno divorzile o alla sua revisione oppure sulla determinazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il nuovo convivente e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, automaticamente, la perdita del diritto all'assegno nella sua interezza.
SCARICA QUI LA SENTENZA⇒⇒Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 18 febbraio 2022, n. 5447⇐⇐
CONVIVENZA MORE UXORIO
Il termine viene utilizzato per indicare l'unione di fatto che si determina in una coppia che vive come se fosse sposata, con i diritti e i doveri che ne derivano.
La sua origine è latina:
Per questo la traduzione italiana è “vivere come moglie e marito”.
Sia in primo che in secondo grado viene negato alla donna il diritto a percepire l’assegno divorzile. E ciò alla luce della «relazione more uxorio» da lei intrapresa con un uomo «in epoca successiva alla cessazione della vita coniugale».
Questa decisione viene fortemente censurata dai magistrati della Cassazione, i quali, accogliendo le obiezioni della donna, ritengono ancora plausibile riconoscerle la possibilità di percepire un sostegno economico dall’ex marito.
Determinante ai fini della decisione il rimando al principio secondo cui «l’instaurazione, da parte dell’ex coniuge, di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio (o alla sua revisione), nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso» col nuovo partner e «dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano», ma tale relazione, precisano i Giudici, «non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno».
Difatti, l’ex coniuge che è più debole dal punto di vista economico, e che ha instaurato una stabile convivenza more uxorio con un nuovo partner, «può mantenere il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa, se risulta essere privo, anche nell’attualità, di mezzi adeguati o impossibilitato per motivi oggettivi a procurarseli».
La Cassazione non condivide il ragionamento compiuto dai Giudici di secondo grado, i quali hanno negato l’assegno divorzile alla donna solo sulla base della nuova stabile relazione da lei intrapresa.
Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell'ex coniuge ma deve quantificato alla luce dei principi su esposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio.
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