Pedone inciampa in un tombino malmesso. Quando risponde il Comune?

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Un anziana inciampa in un tombino e ricorre in giudizio per far condannare il Comune al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti  dall'evento.

 

È esclusa la responsabilità in capo al Comune solo per i danni cagionati da cose in custodia solo ove si provi il comportamento negligente dell’utente

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o dal comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. La Pubblica Amministrazione, per liberarsi dall’obbligo risarcitorio, deve provare l’esistenza di un fattore idoneo ad interrompere il nesso causale; inoltre, per ottenere l’esonero dalla responsabilità, il custode deve provare che il fatto abbia i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti. La Pubblica Amministrazione quindi è responsabile per i danni cagionati da un tombino mal posizionato sulla strada sottoposta alla sua custodia.

 

Il caso

Un anziana signora ricorreva in giudizio per far condannare il Comune al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti  dall'evento dannoso a lei verificatosi. Si eccepiva che  il tombino era privo della necessaria segnalazione e mancava ogni indicazione di pericolo per i fruitori della strada.  Il Comune  chiedeva il rigetto della domanda dell'attrice poiché infondata in fatto e diritto; eccepiva la sussistenza di un caso fortuito costituito dalla condotta imprudente della danneggiata o, in subordine, l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. per aver concorso la stessa a cagionare il danno. Da ultimo veniva contestato il quantum. Il Tribunale accoglieva integralmente la domanda dell'attrice.

 

Responsabilità per omessa vigilanza dell'Ente Pubblico

Il Tribunale  addebitava la responsabilità, per i danni cagionati all'attrice, alla Pubblica Amministrazione e la riconduceva nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. Il giudice  sottolineava che l'applicazione dell'art. 2051 c.c. comporta ex lege una presunzione di colpa a carico del soggetto onerato della custodia della res in tal modo esonerando il danneggiato dal dover dimostrare l'elemento soggettivo- che invece l'art. 2043 c.c. richiede espressamente per l'affermazione di responsabilità del danneggiante fondata sul principio del neminem laedere – salva la prova liberatoria attraverso l'allegazione del caso fortuito gravante sul medesimo custode. Di contro l'inapplicabilità della presunzione ex art. 2051 c.c. può eventualmente condurre all'operatività dei criteri di responsabilità fondati sull'art. 2043 c.c. che- invertendo l'onus probandi, ponendolo a carico del danneggiato, richiede la prova della presenza di un'insidia o trabocchetto. Alla luce di quanto appena detto, il Comune, al fine di esser considerato esente da responsabilità, dovrà dimostrare di aver espletato tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, al fine di poter concludere che la situazione di pericolo si è verificata in via del tutto imprevedibile ed inevitabile, attraverso il corretto assolvimento degli obblighi di custodia. Ne consegue che vi è responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c. qualora il soggetto investito della custodia abbia omesso di vigilare al fine di impedire l'insorgenza di possibili eventi dannosi a carico di soggetti terzi. Per meglio dire la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dallo stesso danneggiante. Si può, quindi, affermare che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura e alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l'una o l'altra dipendano da scelte della P.A. e su tale responsabilità può influire la condotta del danneggiato la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come abnorme.

Un anziana inciampa in un tombino e ricorre in giudizio per far condannare il Comune al risarcimento dei danni patrimoniali e non, derivanti  dall'evento

In conclusione, la domanda della donna che inciampa nel tombino è stata accolta integralmente, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite nonché delle spese di CTU così come liquidate dal Tribunale adito.

 

⇒  Sentenza Trib. Napoli n. 6775 2021 del 22.07.2021⇐


 

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