Il giudice deve nominare un curatore speciale per i minori coinvolti
Nei giudizi riguardanti i minori che abbiano a che vedere con provvedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale, il giudice di merito è tenuto a nominare un curatore speciale al minore coinvolto, il quale, a sua volta, provvederà a munire lo stesso di un difensore; in caso contrario, il procedimento di secondo grado sarà nullo.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 1471/21; depositata il 25 gennaio
Il Tribunale per i minorenni di Venezia dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre nei confronti dei figli minori, con affidamento degli stessi ai Servizi Sociali competenti.
In seguito, la Corte d’Appello rigettava il reclamo proposto dal padre. Quest’ultimo, allora, impugna tale decisione mediante ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, il fatto che la Corte avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa all’istanza di nomina di un curatore speciale al minore ai sensi dell’art. 336 c.c..
La Corte di Cassazione dichiara il suddetto motivo di ricorso fondato, pronunciando i seguenti principi di diritto in materia: «Nei giudizi che riguardano i minori e che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c., in forza del combinato disposto dei commi quarto e primo dell’art. 336 c.c., è necessario che il giudice di merito provveda alla nomina di un curatore speciale al minore, ai sensi dell’art. 78 c.p.c., che provvederà, a sua volta, a munire il minore medesimo di un difensore, ai sensi dell’art. 336, quarto comma, c.c.; la violazione di tale disposizione determina la nullità del procedimento di secondo grado, ex art. 354, primo comma, c.p.c., con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, c.p.c., perché provveda all’integrazione del contraddittorio».
Inoltre, la Suprema Corte afferma che: «negli altri giudizi che riguardano i minori, la tutela di questi ultimi si realizza mediante l’ascolto del minore nei casi previsti dalla legge, senza necessità di nomina di un curatore speciale e/o di un difensore, costituendo violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento, tale da giustificarne l’omissione, a meno che la nomina di un curatore speciale e/o di un difensore non sia espressamente prevista dalla legge».
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