Buongiorno avvocato, ho un credito nei confronti di una persona deceduta. Poiché coloro che avrebbero avuto diritto di succedere hanno rinunciato all'eredità, a chi devo rivolgermi per ottenere il pagamento del mio credito?
Buongiorno,
qualora vi sia stata una rinuncia espressa all'eredità da parte dei chiamati e nessuno di questi si trovi nel possesso dei beni del defunto siamo in presenza di un'ipotesi di eredità giacente, per cui sarà necessario chiedere prima la nomina di un curatore dell'eredità giacente per poter poi instaurare un regolare contraddittorio nei confronti di questi ed ottenere la soddisfazione del proprio credito.
Per ulteriori approfondimenti e consigli siamo a sua disposizione, non esiti a contattarci.
EREDITA' GIACENTE
La giacenza concerne una situazione di incertezza sulla destinazione del patrimonio ereditario: essa si verifica nei casi in cui il chiamato all'eredità non abbia ancora accettato e, analogamente, nel caso in cui non ci sia notizia di eventuali eredi in vita del de cuius.
L'elemento caratterizzante la giacenza, che è appunto la situazione di incertezza, fonda la distinzione tra l'eredità giacente e l'eredità vacante, che è l'istituto caratterizzato dalla certezza (e non incertezza) della mancanza di chiamati all'eredità e, tale consapevolezza comporta la devoluzione a beneficio dello Stato.
I presupposti che fondano la giacenza si ravvisano: nella mancata accettazione da parte del chiamato, nel mancato possesso dei beni ereditari da parte del chiamato e nella nomina del curatore dell'eredità giacente. La nomina del curatore è l'atto che costituisce la giacenza. Con la nomina del curatore dell'eredità giacente, il chiamato all'eredità perde i poteri dei quali godeva ex art. 460 c.c.: l'istanza per la nomina del curatore viene effettuata proprio a causa dell'inerzia del chiamato il quale, non volendo accettare e non volendo essere autorizzato a compiere gli atti necessari, lascia in stato di abbandono il patrimonio ereditario.
Il curatore dell'eredità giacente è titolare di un ufficio di diritto privato, che si perfeziona a seguito del giuramento. Tra i suoi obblighi, preliminarmente, rientra quello di redigere l'inventario del patrimonio ereditario e di compiere gli atti urgenti. Egli ha legittimazione processuale in nome e per conto dell'eredità ed amministra il patrimonio ereditario per tutta la durata della giacenza e, previa autorizzazione del Tribunale, ha facoltà di liquidare le passività, compiere attività d'impresa e vendere beni immobili (nel caso di necessità o utilità evidente).
La curatela cessa non per abbandono dell'ufficio da parte del curatore (nel qual caso si provvederà alla nomina di altro curatore) ma nei casi di accettazione dell'eredità da parte del chiamato, di esaurimento dell'attivo ereditario e nel caso di accertamento della mancanza di chiamati all'eredità. In tale ultima ipotesi verrà dichiarata la vacanza ereditaria e l'unico successore sarà lo Stato.
L'art. 528 c.c. dispone che si apre la giacenza quando "il chiamato" non ha ancora accettato. Vi è ampio dibattito in merito alla portata di tale locuzione. Parte della dottrina ritiene che, aderendo al dato letterale, la giacenza possa verificarsi solamente quando vi sia un unico chiamato alla successione. Altra dottrina, preferibile, ritiene che sussista anche nel caso in cui vi siano più chiamati. Il problema sorge nel caso in cui vi siano più chiamati e, di questi, non tutti abbiano accettato: in tal caso, per la quota non accettata, può essere nominato un curatore della quota ereditaria giacente? In giurisprudenza si ravvisano, di recente, solamente due pronunce di segno opposto: la Cassazione 22.02.2001, n. 2611 è di segno negativo mentre un anno prima, la Cassazione 19.04.2000, n. 5113 sposava la tesi positiva.