Risarcimento Danni
Valida la richiesta risarcitoria pervenuta all’assicuratore anche fuori dalle forme richieste quando esso ne sia venuto a conoscenza aliunde.
La giurisprudenza ammette che l’onere imposto al danneggiato di cui all’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private possa ritenersi soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata purché siano altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito, cioè quello di consentire all’assicuratore di valutare l’opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire domande giudiziali premature.
Scarica qui⇒Ordinanza della Suprema Corte n. 1699/21, depositata il 26 gennaio.
FATTO
Una automobilista coinvolta in un incidente cita la controparte e la sua compagnia
La lunga vertenza giudiziaria trae origine da un sinistro avvenuto nel 2007. Una donna, mentre era alla giuda di un’Audi A3, era stata superata da una Renault , dopo il sorpasso, questa vettura aveva improvvisamente svoltato a sinistra tagliandole la strada: in seguito all’impatto la automobilista aveva riportato seri traumi fisici oltre a pesanti danni alle vettura.
Il guidatore della Renault era stato tratto a giudizio per rispondere di lesioni personali gravi avanti il giudice di Pace di M. , salvo però essere assolto con sentenza del 2011. Il Tribunale penale di M. , investito del gravame ai soli effetti civili da parte della danneggiata, costituitasi parte civile, aveva riformato la sentenza di prime cure, ritenendo l’imputato responsabile nella misura dell’80% del verificarsi dell’incidente, condannandolo a risarcire i danni alla controparte in solido con la sua compagnia di assicurazioni, e rimettendo la loro quantificazione e liquidazione in altra sede.
Tuttavia, il Giudice aveva accolto l’eccezione formulata dalla compagnia assicurativa a proposito dell’omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure circa l’eccezione di improcedibilità della domanda, poiché la danneggiata non aveva inviato la preliminare richiesta risarcitoria nelle forme previste dagli artt. 145, 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private, dichiarando conseguentemente improcedibile la domanda della danneggiata.
Quest’ultima, allora, propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità della pronuncia per violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., poiché l’invio della richiesta risarcitoria avrebbe dovuto essere considerata ultronea, visto che la compagnia assicurativa già prima che fosse iniziato il giudizio civile aveva ricevuto un atto il cui oggetto era da ritenersi più esaustivo rispetto a quanto prescritto nel menzionato Codice, sia in relazione all’oggetto della richiesta, sia in relazione alle ragioni della domanda.
La Cassazione accoglie il suddetto motivo di ricorso, richiamando il principio di diritto in base al quale, quando la compagnia assicurativa venga a conoscenza della pretesa risarcitoria aliunde, seppur in assenza della raccomandata prevista dall’art. 148 Codice delle Assicurazioni Private, deve ritenersi che la ratio della norma sia ugualmente soddisfatta.
La giurisprudenza, infatti, ha ammesso che «l’onere imposto al danneggiato possa essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito: quello di consentire all’assicuratore di valutare l’opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, ove l’assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste».
Inoltre, la Suprema Corte rilevache una volta che sia stata esercitata l’azione civile, non sussiste più il problema relativo all’avviso all’assicuratore e al decorso del termine ex art. 148, poiché tali adempimenti necessitano che la domanda giudiziale non sia stata utilmente proposta nei confronti del responsabile del danno o del predetto. Da ciò deriva che, quando il giudizio sul danno si sia risolto con condanna definitiva circa l’an debeatur, non è più invocabile il rispetto dei menzionati adempimenti per l’ulteriore fase di liquidazione del quantum, non essendo di fronte ad una nuova azione risarcitoria.
Per queste ragioni, la Corte accoglie il ricorso.
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