Per fronteggiare l'emergenza legata al Coronavirus è stata prevista una nuova sospensione fino alla fine del 2020 dell'invio di nuove cartelle esattoriali. Il differimento arriva fino al 31 Dicembre 2020: il termine ultimo era stato inizialmente fissato al 15 ottobre dal "Decreto Agosto", lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata.
L’Agenzia delle entrate fa sapere dunque che “in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, i cittadini possono utilizzare i servizi online presenti sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull'app Equiclick, e ricevere assistenza rivolgendosi al Contact Center al numero 060101. Inoltre rimangono disponibili gli indirizzi di posta elettronica attivati dall'Agenzia appositamente per le situazioni urgenti e ai quali è possibile inviare la richiesta semplicemente allegando un documento di riconoscimento. Tali canali di assistenza, con il perdurare dell'emergenza sanitaria, sono preferibili rispetto agli sportelli che rimangono comunque aperti su appuntamento".
La sezione dell’Agenzia delle entrate dedicata alla riscossione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla proroga per il pagamento delle cartelle:
Il Decreto Legge n. 129/2020 estende l'arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel Decreto "Cura Italia" (DL n. 18/2020) e nei successivi Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) e Decreto Agosto (DL n. 104/2020). È stata quindi disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione dall'8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021. La misura vuole essere un sostegno alle tante attività in difficoltà a causa della pandemia, a partire dalle piccole e medie imprese.
Difatti, sono interessati dalla sospensione:
È stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla copertura del debito).
- Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata (rottamazione-ter, saldo e stralcio e definizione agevolata delle risorse Ue), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.
- Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.
- Il nuovo decreto legge non è intervenuto sui termini di scadenza della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. Resta pertanto confermato il termine ultimo del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.
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