Dal 18 maggio spostamenti senza limiti in regione, libera circolazione sul territorio nazionale dal 3 giugno. Via libera alle attività produttive nel rispetto dei protocolli (D.L. n.33/2020)
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale e immediatamente in vigore il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", adottato dal Governo al termine di una riunione del Consiglio dei Ministri che, tra ripetute sospensioni e riprese, si è protratta per circa 12 ore.
Il decreto introduce ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica nel periodo compreso tra il 18 maggio e il 31 luglio 2020, dettando una serie di prescrizioni riguardanti in particolare gli spostamenti all'interno del territorio regionale o tra regioni diverse e la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali.
Vediamo più da vicino le singole previsioni del decreto, la cui concreta attuazione è in parte demandata ad ulteriori misure da adottarsi mediante lo strumento ormai noto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm).
Dal 18 maggio gli spostamenti sono liberi, salvo eventuali limitazioni disposte dallo Stato o dalle Regioni, con riferimento a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Gli spostamenti tra regioni diverse e da e verso altri Stati sono così regolati:
Una serie di prescrizioni riguardano le manifestazioni e le riunioni in luogo pubblico, gli assembramenti e l'applicazione della quarantena:
Le modalità di svolgimento e di frequenza delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, della formazione superiore (comprese Università e Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica), e ogni tipologia di corso professionale, master e attività formativa svolti da altri enti pubblici e anche da soggetti privati, sono definite con apposito Dpcm adottato ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 19/2020
Per lo svolgimento delle funzioni religiose aperte alla partecipazione delle persone, occorre rispettare i protocolli ad hoc sottoscritti dal Governo e dalle confessioni, con le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
Dal 18 maggio può ripartire la gran parte delle attività economiche, nel rispetto di quanto previsto dai protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni per ciascun settore produttivo, conformemente ai protocolli o linee guida nazionali. Se mancano protocolli regionali, si applicano i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
Eventuali limitazioni possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati in forma di Dpcm (ex art. 2 D.L. n. 19/2020) o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Le Regioni devono monitorare quotidianamente la situazione epidemiologica nei propri territori e l'adeguatezza del sistema sanitario regionale e comunicare i dati al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico; in base all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ciascuna Regione potrà adottare misure derogatorie, sia in senso ampliativo sia in senso restrittivo, rispetto a quelle nazionali, e ne darà informazione contestualmente al Ministro della salute.
Dal 18 Maggio l'apparato sanzionatorio per la violazione dei protocolli e linee guida è così articolato:
Il decreto stabilisce infine che le disposizioni sopra ricordate riguardanti il divieto di assembramenti, gli spettacoli, le manifestazioni culturali e ludiche e la quarantena precauzionale, saranno attuate con Dpcm ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 19/2020, che potrà anche stabilire termini di efficacia differenti.
DECRETO LEGGE-16 Maggio 2020,n.33⇒SACRICA IL TESTO IN PDF
fonte altalex
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