LA DOMANDA
Nel caso in cui un genitore voglia donare del denaro al proprio figlio, in base al Codice civile qual è la cifra che si può definire di modico valore, sotto la quale non è necessaria la forma dell'atto pubblico? Ci sono imposte da versare? Quale forma di trasferimento di denaro è in questo caso più opportuna?
RISPOSTA
L’articolo 783 del Codice civile prevede che «la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante».Il concetto di “modico valore” non è, quindi, definibile in astratto. Anche se legato al valore del bene oggetto di donazione, risulta essere, altresì, espressione del criterio “soggettivo” (condizioni economiche del donante al tempo della donazione).Inotre, secondo i princìpi del diritto tributario, la nullità dell’atto di donazione (ad esempio, per vizi di forma) non fa venire meno l’obbligo del pagamento dell’imposta (Cassazione, sentenza 634 del 18 gennaio 2012), da calcolare sulla base degli indici normativi fissati nel Dlgs 346/1990 (che, ad esempio, prevede l'esenzione per i trasferimenti a favore dei parenti in linea retta fino a un milione di euro, per ciascun beneficiario).Circa, infine, l’individuazione della forma del trasferimento di denaro dal genitore al figlio “più opportuna” nel caso proposto (potendo scegliere, ad esempio, tra atto di donazione del denaro, bonifico bancario e relativa causale, assegno circolare), potrà essere il notaio di fiducia a orientare il lettore, anche alla luce della nozione di liberalità indiretta (si veda in proposito Cassazione civile sez. un., 27-07-2017 n.18725 ) e della rilevanza fiscale della stessa (Cassazione, sentenza 13133 del 24 giugno 2016).
fonte dejure e sole240re
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