Spostamenti in lockdown: multe, interpretazioni, ricorsi e sanzioni.
L’emergenza pandemica ha innescato un circolo non del tutto virtuoso di provvedimenti, talvolta non coordinati tra loro, che hanno originato disparate e, talvolta, fantasiose interpretazioni.
Il riferimento più immediato va alle quattro “motivazioni” agli spostamenti: lavoro, urgenza, necessità, salute. Quando ricorrono?
Le motivazioni
Le interpretazioni
I tentativi di chiarimento
La questione jogging
Le sanzioni
I ricorsi
L’autodichiarazione, nell' ultima versione del 26 Marzo 2020, prevede quattro tipologie di motivazione per giustificare l’eventuale spostamento in lockdown:
- comprovate esigenze lavorative;
- assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, c. 1, lettera b) del dpcm-22-marzo-2020
- situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);
- motivi di salute.
Ma come vengono intesi questi concetti, anzitutto, dai cittadini? E dalle forze dell’ordine che, in sede di accertamento, ne verificano la ricorrenza?
Da nord a sud le pagine di attualità narrano di episodi al limite del paradossale.
A Perugia un uomo ha giustificato l’uscita dalla propria abitazione, in piena pandemia, dichiarando nero su bianco, sul modulo, di “andare a prostitute”, fornendo in tal modo una peculiare ermeneutica di “situazione di necessità”. Ovviamente è stato sanzionato. A Savona, un uomo si è messo in viaggio per andare a Pavia, dal padre morente. Anche in questo caso le forze dell’ordine hanno elevato la sanzione, non ritenendo giustificata l’uscita.
Le Faq pubblicate dal Viminale sul proprio portale web, chiariscono solo alcuni aspetti dell’ultimo aggiornamento del decreto “#IoRestoaCasa”, ossia il d.p.c.m. 10 aprile 2020 (Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”? Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi? Posso andare a fare visita o a mangiare dai parenti?) ma ovviamente non riescono a riscontrate gli innumerevoli, quanto multiformi, quesiti che potrebbero essere formulati intorno alle quattro giustificazioni chiave.
Lo stesso Viminale ha provveduto, fin dall’esordio della normazione restrittiva, ad emanare circolari interpretative, in specie rivolte ai Prefetti e ai Questori, in modo da indottrinare, in modo uniforme, il variegato personale preposto ai controlli: polizia locale, carabinieri, polizia, guardia di finanza.
La loro parte l’hanno fatta anche i Presidenti delle Regioni e i Sindaci, attivando quei poteri loro conferiti, su base locale, dagli stessi d.p.c.m. Il risultato? Inevitabilmente caotico, che oggi riguarda cittadini e operatori preposti ai controlli, ma domani riguarderà le strategie difensive, impresse sulle carte degli avvocati, che approderanno sulle scrivanie dei giudicanti.
Il 13 Aprile il Governatore del Veneto, Luca Zaia, ha diramato un’ordinanza regionale che sopprime il limite dei 200 metri da casa per l'attività motoria (ma secondo una discussa Circolare del Viminale, motoria non equivale a sportiva: il jogging è motricità o sport?).
In Sicilia il Governatore Musumeci, con un’ordinanza in vigore dal 19 aprile, ha allentato le restrizioni del lockdown consentendo l’attività “motoria” nelle vicinanze della propria abitazione, includendo esplicitamente, nelle dichiarazioni esposte in un video, il jogging.Per il resto d’Italia, fino a quando non verranno emanati ulteriori e diversi provvedimenti, permane il limite dei 200 metri dall’abitazione.
Il d.l. del 25 marzo ha depenalizzato le violazioni, già incriminate ex art. 650 c.p., e poste in essere fino a tale data, disponendo che coloro che si sono resi responsabili delle infrazioni dovranno pagare una multa di 200 euro, mentre per quelle commesse dal 26 marzo la sanzione amministrativa rientrerà nella forbice tra 400 a 3mila euro. Si applica lo sconto del 30% se il pagamento avviene entro 30 giorni.
Nota ai giuristi è la sospensione dei termini procedurali fino all’11 maggio, ergo i 30 giorni per difendersi, decorreranno da tale data (10 giugno termine ultimo, salvo ulteriori proroghe). La memoria va spedita alla Prefettura territorialmente competente, anche a mezzo Pec e, essendo il procedimento di natura amministrativa, l’interessato può chiedere finanche di essere sentito. Il Prefetto, quindi, o archivia o emette l’ordinanza ingiunzione.
Nei successivi 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione, il multato può adire il giudice monocratico del luogo dove è stata commessa l’infrazione. E chissà se la circostanza di “andare a prostitute”, come scritto dall’anonimo perugino, in tempo di restrizioni pandemiche, sarà veramente interpretata come “situazione di necessità”? (o “assoluta urgenza”?).
fonte altalex
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