Le spese sostenute per balconi e opere accessorie rientrano nel bonus facciate?

 

Nuovo chiarimento dell' AE in tema di "bonus facciate": Bonus facciate, ok interventi anche per balconi e opere accessorie e spese tecniche.

Bonus facciate, ok al restauro dei balconi senza interventi sulle facciate

Agenzia delle Entrate: la detrazione del 90% spetta anche per opere accessorie e per le spese tecniche

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che sono detraibili anche le spese sostenute per opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori agevolabili, per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali (Risp. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2020 n. 191).

Dunque anche le spese sostenute per le opere accessorie rientrano nel cosiddetto “bonus facciate” (Risp. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2020 n. 191).

Ricordiamo che di recente l’Agenzia ha precisato che la detrazione fiscale del 90% può valere per i balconi ma non per i terrazzi e può comprendere il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie oltre alla sistemazione dei ferri dell’armatura.facciate.

Inoltre, nel caso di interventi sulle facciate che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, le spese relative all'esecuzione di tali opere rientrano nel “bonus facciate” sempreché siano rispettati i requisiti indicati nel citato DM 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l'involucro edilizio indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del DM 11 marzo 2008. Ai medesimi fini, è necessario, altresì, che siano applicate le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per gli interventi sull'involucro edilizio dal cosiddetto “ecobonus”.

 

E’possibile ammettere al “bonus facciate” le spese sostenute nel 2020 per interventi già iniziati nel 2019?

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di ammettere al “bonus facciate” le spese sostenute nel 2020 per interventi già iniziati nel 2019, l'Agenzia ricorda che nella norma è utilizzata la locuzione “spese documentate, sostenute nell'anno 2020”, senza altre condizioni volte a circoscrivere l'applicazione del “bonus facciate” alla data di avvio degli interventi. Ciò comporta che, ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

Per cui ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020.

Infine, l’Ade chiarisce anche che ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Bonus facciate, ok al restauro balconi

Con la risposta n. 191/2020 l’AE ha chiarito nuovi aspetti che riguardano l’applicazione del bonus facciate ai balconi, ricordando che gli interventi su balconi o su ornamenti e fregi sono espressamente richiamati dalla norma. La detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi.

Sono, inoltre, ammessi alla detrazione i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.


 


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