Pensione di reversibilità 2020: guida completa

Diritto del Lavoro e della Previdenza

Pensione di reversibilità

La guida completa: chi ne ha diritto? A quanto ammonta? Come si può presentare la domanda? Che cosa accade se il coniuge si risposa?

In questa breve disamina sono descritti gli aspetti salienti della pensione di reversibilità prendendo in esame le percentuali che spettano a ciascun beneficiario, i soggetti che ne hanno diritto, gli aumenti e le riduzioni previste per il 2020.

 

Sommario

1. Che cos’è la pensione di reversibilità?

2. Pensione di reversibilità (oppure pensione diretta)

3. Pensione indiretta

4. L’indennità una tantum

5. La normativa di riferimento

6. Chi ha diritto alla pensione di reversibilità?

7. Percentuale della pensione di reversibilità e quote per i beneficiari

8. Pensione di reversibilità 2020: aggiornamento

9. Aumenti in percentuale per il 2020

10. Riduzioni in percentuale per il 2020

11. Redditi che non rilevano per i limiti di cumulo con il trattamento

12. Dopo quanti anni di matrimonio è possibile avere la pensione di reversibilità?

13. Come presentare la domanda per la pensione di reversibiltà

14. Entro quando si deve presentare la domanda

15. Tempi per ottenere la pensione di reversibilità /Decorrenza della pensione di reversibilità

16. Prescrizione del diritto

17. Cause di cessazione

18. Rinuncia all’eredità: non si perde la pensione di reversibilità

19. Se il coniuge si risposa perde la pensione di reversibilità?

20. Pensione di reversibilità e separazione dei beni

21. La tassazione della pensione di reversibilità

22. Chi non ha diritto alla pensione di reversibilità

 

1. Che cos’è la pensione di reversibilità?

È una prestazione economica di tipo previdenziale erogata dall’INPS (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE), che spetta (laddove ne sussistano i requisiti di legge, di seguito specificati) ad alcuni parenti di lavoratori dipendenti e autonomi o pensionati che sono deceduti, con posizione previdenziale Inps o già titolari di una pensione erogata dall'Inps.
Nel linguaggio comune, molto spesso, si utilizza soltanto il termine “pensione di reversibilità”, ma è doveroso specificare che questo tipo di pensione viene denominata in due modi, o, appunto, “di reversibilità” (diretta) oppure “indiretta” a seconda della diversa tipologia di trattamento. Esattamente, si parla di:

 

2. Pensione di reversibilità (oppure pensione diretta)

Nel caso in cui il soggetto deceduto era già titolare di una pensione (cioè percepiva già la pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata, di invalidità, di inabilità) oppure, se ne aveva già maturato il diritto.

 

3. Pensione indiretta

Laddove, invece, il soggetto deceduto non era titolare di alcuna pensione ma abbia maturato 15 anni di assicurazione e di contribuzione (oppure 780 contributi settimanali) ovvero cinque anni di assicurazione e contribuzione (oppure 260 contributi settimanali), di cui almeno tre anni (oppure 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso. Anche in tal caso, i parenti superstiti avranno diritto alla pensione che in tali circostanze, appunto, si definisce, “indiretta”.
I presupposti si ritrovano nella circolare n. 185/2015 recante le linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti – art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903.
Per averne diritto, come anticipato, è necessario che si verifichino alcune condizioni ed esistano determinati requisiti, predeterminati dalla legge.

 

4. L’indennità una tantum

Si tratta di un’indennità che, se sussistono i requisiti di legge, è concessa al superstite dell’assicurato deceduto (a seguito di attività lavorativa iniziata dopo il 31.12.1995) senza aver perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per la concessione della pensione ai superstiti ed è riconosciuta soltanto se, in relazione alla contribuzione versata, l’assicurato deceduto era destinatario di una prestazione pensionistica determinata con il sistema di calcolo contributivo.
Non è concessa ai superstiti di lavoratori che avrebbero avuto titolo alla determinazione dell’importo della pensione con il sistema retributivo ovvero misto anche se potevano esercitare l’opzione per il calcolo contributivo.

 

4.1 Chi ha diritto all’indennità una tantum

Il coniuge superstite se:
è separato "consensualmente": la pensione ai superstiti può essere concessa in ogni caso;
è separato "con addebito" (per colpa): la pensione può essere riconosciuta soltanto se il richiedente è titolare di un assegno alimentare stabilito dal Tribunale competente. La prova dell’esistenza di tale assegno si ricava dalla sentenza di separazione;
è divorziato:
se è titolare di un assegno di divorzio, non è passato a nuove nozze e se vi è contribuzione, versata a favore del deceduto, prima dell’emissione della sentenza di divorzio;
se il soggetto deceduto aveva contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, ma soltanto dopo specifica sentenza del Tribunale recante le quote spettanti al coniuge superstite e all’ex coniuge;

i figli legittimi, legittimati, adottati, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del deceduto che, alla data del decesso, siano:
-minorenni (fino a 18 anni);
-inabili di qualunque età e a carico del deceduto all’atto del decesso;
-studenti (fino a 21 anni) a carico del deceduto e che non prestino attività lavorativa;
-universitari (fino a 26 anni e comunque non oltre il corso legale di laurea) a carico del deceduto e che non prestino attività lavorativa;
-ai figli nati postumi, ma entro trecento giorni dalla data del decesso del genitore;
-ai figli coniugati, anche se non inabili, ma che risultano a completo carico del deceduto al momento del decesso.
Attenzione (!): Il diritto “all’indennità una tantum” è sottoposto alla prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c., cioè, si prescrive in dieci anni decorrenti dalla data del decesso dell’assicurato e decorso tale termine i suddetti superstiti non potranno più lamentare tale diritto, salvo i casi di interruzione della prescrizione come disciplinati dal codice civile ex art 2943 da valutarsi in ogni singolo caso.

 

4.2 Requisiti che devono avere i soggetti beneficiari

L’indennità può essere concessa soltanto se il superstite:
-non ha diritto alla pensione indiretta perchè il deceduto non aveva i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla prestazione- almeno 15 anni di contributi (780 contributi settimanali) in tutta la vita assicurativa ovvero, in alternativa, almeno 5 anni di contributi (260 settimane) in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 (156 contributi settimanali) nel quinquennio antecedente la data del decesso-;
-non ha diritto alla pensione supplementare perché il deceduto non aveva conseguito il diritto alla pensione indiretta a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo od esonerativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
-non ha diritto alla concessione di rendite INAIL per infortunio sul lavoro o malattia professionale liquidabili a seguito del decesso dell’assicurato;
rientra nella fascia di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale.
Attenzione(!): Se un superstite non ha diritto a questo tipo di indennità perché è destinatario di rendita INAIL oppure perché è in possesso di redditi superiori ai limiti previsti, l'intera indennità deve essere ripartita tra gli altri superstiti che invece hanno diritto ad ottenerla.

 

4.3 Come si presenta la domanda per chiedere l’indennità una tantum

La domanda, reperibile presso l’INPS, deve essere presentata o tramite web – la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto Inps; oppure per telefono – chiamando l’Inps per chi non può procedere con la richiesta telematicamente;

In alternativa, si può inviare la domanda anche tramite enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Istituto.

 

5. La normativa di riferimento

*R.D.L. 14/04/1939, n. 636 Art. 13
*Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818: Norme di attuazione e di coordinamento della Legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (G.U. 17 settembre 1957, n. 231)
*Legge 21 luglio 1965, n. 903: Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale (G.U. 31 luglio 1965, n. 190)
*Legge 01/12/1970, n. 898 Art. 9
*Legge 29 febbraio 1980, n. 33: Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile (G.U. 29 febbraio 1980, n. 59)
*Legge 12 giugno 1984, n. 222: Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile (Pubblicata nella G. U. del 16 Giugno 1984, n. 165)
*Legge 8 agosto 1995, n. 335 (cd. legge Dini): Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (GU n.190 del 16-8-1995 - Suppl. Ordinario n. 101)
*Circolare INPS 29 novembre 2000, n. 198: Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 478 del 31 ottobre 2000. Valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili ai fini del diritto alla pensione ai superstiti
*Circolare Inps del 18/11/2015, n. 15: Linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti – art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903
*Legge n. 76 del 2016 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. (cd. Legge Cirinnà)
*Messaggio INPS n. 5171/2016
*Circolare inps n. 147/2019

 

5.1 Un po’di storia.

Tale beneficio economico risale al 1939 e venne introdotto in tutela delle donne che non avevano una pensione propria e che, al decesso del coniuge, restavano senza un reddito minimo. Esattamente, l’introduzione avvenne col regio D.L. 636/ 1939 - convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272. Tuttavia, l’applicazione non è sempre stata pacifica in quanto, dopo l’emanazione del suddetto D.L. ci sono state non poche pronunce della Corte Costituzionale che hanno annullato addirittura delle leggi successive al D.L. che negavano, ad esempio, la reversibilità in base alla differenza di età tra i coniugi e alla durata del matrimonio (si ricordano, solo in via esemplificativa, le sentenze n. 587/1988, n. 123/1990, n.189/1991, n.450/1991), cd. “legge antibandanti”, dichiarata incostituzionale e specificata in apposita sezione alla quale si rinvia.
Talvolta, la giurisprudenza ha stabilito la liceità di una riduzione progressiva e proporzionale del quantum (n. 211/1997 e n. 416/1999), ma non negando l'an dello stesso trattamento previdenziale, aspetti nettamente distinti dal punto di vista giuridico (non da quello economico), come per le norme annullate in precedenza, che precludevano addirittura- anche se in specifici casi -l'accesso al trattamento pensionistico tout court. Intendendo, nel merito, la mancata rivalutazione della disoccupazione involontaria; ovvero ponendo in essere requisiti eccessivamente gravosi che privano in sostanza di ogni tutela previdenziale il lavoratore (n. 436/1988).

 

5.2 La circolare INPS 2019

La pensione di reversibilità per i superstiti per il triennio 2019/2021 è stata come di consuetudine chiarita in una circolare Inps, esattamente, per il triennio suddetto, nella n. 147/2019 in cui sono stabiliti anche tagli ed aumenti in percentuale per tale trattamento pensionistico.

 

6. Chi ha diritto alla pensione di reversibilità?
6.1 Il coniuge

Il trattamento è destinato ad i familiari più prossimi e si parte appunto dal coniuge, per il quale tale diritto scatta in modo automatico, senza che incida il regime patrimoniale adottato di separazione o comunione dei beni.

 

6.2 Il coniuge separato

Tale pensione spetta al coniuge separato ma devono sussistere dei requisiti:
L’iscrizione all’ente da parte del pensionato o del lavoratore avviene prima della separazione legale con sentenza;
Il coniuge separato con addebito (per colpa: cioè se è stato stabilito che la separazione è da addebitare al coniuge superstite in quanto ne era stato lui la causa) allora avrà diritto alla pensione solo se è titolare di un assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale competente.

 

6.3 Il coniuge divorziato

Se il coniuge defunto non si era risposato, anche il coniuge divorziato ha diritto alla pensione, ma alla condizione che anch’esso non si sia risposato e sia titolare di un assegno di divorzio.
Da precisare, che se il coniuge superstite si sposa con un altro individuo, perde il diritto a questo tipo di pensione ma resta fermo il diritto ad un assegno una tantum pari a due annualità (art 3 d.lgs 18 gennaio n. 39/1945) della quota di pensione in pagamento compresa la tredicesima mensilità nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.
Se invece il coniuge defunto, dopo il divorzio si era risposato, il compito di dividere il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato sarà di competenza del Tribunale (come precisato anche nella Circolare Inps 132/2001)

 

6.4 Le unioni civili ed i conviventi di fatto

Dal 2016, anche le coppie che hanno costituito l’unione civile hanno diritto alla pensione di reversibilità dopo la morte del partner.
Con l’entrata in vigore della c.d. “legge Cirinnà”, Legge n. 76 del 2016, “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” anche alle coppie conviventi dello stesso sesso, è stata riconosciuta la possibilità di ufficializzare il legame affettivo cristallizzando legalmente diritti e doveri analoghi a quelli matrimoniali, e, quindi, esiste tutela in tal senso anche se uno dei due partner decede.
Dall’anno 2016, infatti, chi ha proceduto a fare un’unione civile beneficia anche del riconoscimento delle prestazioni pensionistiche e previdenziali ed ha quindi diritto anche alla pensione di reversibilità.
Sul punto, giusto rammentare che poco dopo la legge Cirinnà, nel 2016, L’Inps con il messaggio n. 5171 del 2016 ha puntualizzato che ad i fini previdenziali le coppie che hanno proceduto ad un’unione civile hanno diritto alla pensione predetta senza alcuna preclusione.
Pertanto, leggendo in tale ottica la legge Dini (L. 335/1995), se il componente dell’unione civile presenta domanda, può beneficiare del 60% del trattamento maturato o goduto dal partner defunto.
La legge Cirinnà, non è retroattiva, pertanto, per quanto riguarda il periodo antecedente alla sua entrata in vigore (05/06/2016) c’è un’apertura sempre più importante da parte dei vari Tribunali ad i fini del riconoscimento della pensione di reversibilità nei confronti delle coppie omosessuali.
Infatti, si ricorda anche una recente pronuncia del 2020 del Tribunale di Foggia che ha riconosciuto al partner superstite di una coppia omosessuale il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità con effetto retroattivo, condannando l’Inps a versare la pensione di reversibilità alla partner superstite di una donna deceduta nel 2011, ciò vuol dire, che il beneficio è stato riconosciuto anche per un periodo pregresso all’entrata in vigore della legge Cirinnà, ed esattamente cinque anni prima dell’approvazione della predetta norma.
Pensione di reversibilità e contratto di convivenza
La legge Cirinnà (L. n. 76 del 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”) prevede altresì la possibilità di stipulare un vero e proprio contratto di convivenza tra due partner che vogliono dare una regolamentazione al loro rapporto affettivo senza sposarsi e senza fare un unione civile.
Il contratto di convivenza deve essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e, permette che uno dei componenti della coppia possa gestire i beni dell’altro nel rispetto della legge.
Esattamente, si legge agli art. 50 e 51 della normativa in questione:
“art. 50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti
patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione
di un contratto di convivenza.
art. 51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua
risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con
atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da
un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme
imperative e all'ordine pubblico”.
Tuttavia, almeno per il momento, se uno dei due partner decede durante la vigenza del contratto l’altro non ha diritto alla pensione di reversibilità. I conviventi di fatto regolarmente registrati, dello stesso sesso o meno, sono esclusi dalla pensione di reversibilità del partner deceduto.

 

6.5 I figli ed equiparati

Rientrano in questa categoria i figli adottivi ed affiliati, i figli riconosciuti o giudizialmente dichiarati dal deceduto o dal coniuge del deceduto, i figli non riconosciuti dal deceduto per i quali era tenuto al mantenimento o agli alimenti in seguito a sentenza nei casi previsti dall’art 279 del codice civile, o che, nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio ai sensi dell’art 580 e 594 c.c., i figli che siano nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto, i figli minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge, i figli postumi che siano nati entro il trecentesimo giorno dalla data del decesso del padre.
Figli ed equiparati ne potranno beneficiare in presenza dei seguenti requisiti:
*Se sono minorenni (quindi fino all’età di 18 anni)
*Se sono inabili, di qualsiasi età ma che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico dello stesso;
*Se studenti ma fino ad i 21 anni e che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo e non prestino attività lavorativa;
*Se studenti universitari ma fino a 26 anni che non siano fuori corso legale di laurea ed anche in tal caso, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo e non prestino attività lavorativa;
Attenzione (!) 

1-In caso di contitolarità, cioè se ci sono più figli, la pensione spetta all’insieme di persone e quando un figlio diviene maggiorenne o trova un lavoro (oppure termina gli studi) perde il diritto alla reversibilità. Pertanto, in tali casi, la pensione dovrà essere nuovamente ricalcolata per i restanti beneficiari.
2- Si considerano a carico del deceduto i figli che non si trovano nelle condizioni di autosufficienza economica:
- che sono maggiorenni e studenti in possesso di un reddito annuo non superiore al trattamento minimo maggiorato del 30%;
-maggiorenni inabili che siano in possesso di un reddito annuo non superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali;
- maggiorenni inabili, titolari di assegni di accompagnamento, in possesso di un reddito annuo non superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali maggiorato dell’importo dell’indennità

3- Nel caso di orfani minori, la richiesta deve essere presentata da chi ne ha la legale rappresentanza.

 

6.6 I nipoti

Se mancano o non hanno diritto il coniuge ed i figli hanno diritto alla pensione di reversibilità anche i nipoti.
E’ stata una sentenza della Corte Costituzionale che ha equiparato espressamente i nipoti ad i figli legittimi, se sono minorenni ed a carico del dante causa, anche se non sono stati formalmente affidati allo stesso.
Pertanto, se del diritto alla reversibilità non ne beneficiano il coniuge o figli, sia per assenza che per insussistenza dei requisiti di legge, la pensione di reversibilità INPS spetta anche ai nipoti che però devono avere gli stessi requisiti dei figli (ed equiparati) aventi diritto unitamente all’accertata impossibilità di mantenimento da parte dei genitori, inoltre, i nipoti, devono comunque risultare:
-o conviventi con il/la nonno/a dante causa e non autosufficienti economicamente

-oppure, anche se non sono conviventi con il dante causa (nonno o nonna) ma sia stato accertato il mantenimento abituale da parte di quest’ultimo.

6.7. I genitori

Hanno diritto alla pensione di reversibilità se mancano (o non rientrano fra gli aventi diritto) coniuge/figli/nipoti della persona deceduta.
Per avere diritto a tale beneficio, devono avere i seguenti requisiti:
Avere almeno 65 anni di età;
Non essere titolari di pensione diretta o indiretta;
Risultare a carico del dante causa deceduto.

6.8. I fratelli celibi e le sorelle nubili

Se nemmeno i genitori ci sono, oppure, se ci sono ma non hanno i requisiti necessari per beneficiare del diritto alla pensione, possono richiedere la reversibilità fratelli e sorelle se non sono sposati, se sono inabili al lavoro, anche se minorenni, non titolari di pensione ed a carico del lavoratore deceduto.

 

7. Percentuale della pensione di reversibilità e quote per i beneficiari

Come sopra anticipato, la pensione di reversibilità non è un trattamento di assistenza ma è un trattamento di previdenza che si fonda sulla contribuzione accreditata all’assicurato, dante causa. Pertanto, non ha un importo fisso aggiornato di anno in anno, ma un importo, che viene comunque aggiornato annualmente e che corrisponde ad una percentuale della pensione spettante al soggetto defunto, oppure ad una percentuale della pensione alla quale avrebbe avuto diritto.
Meglio spiegando: l’importo della pensione ai superstiti, non è sempre uguale alla pensione che percepiva il soggetto defunto, ma è riconosciuta in percentuale in base al numero ed alla tipologia dei familiari (superstiti).
Le percentuali da applicare variano a seconda di chi sono i soggetti superstiti aventi diritto ed alla composizione del nucleo familiare, sono le seguenti e sono previste dalla Legge Dini (L. 335/95)
- Solo il coniuge: spetta il 60% della pensione del coniuge defunto
- Coniuge con 1 figlio: spetta l’80%
- Coniuge con 2 o più figli: spetta il 100%
- Solo 1 figlio: spetta il 70%
- 2 figli: spetta in totale l’80%
- 3 o più figli: spetta in totale il 100%
- Solo 1 genitore: spetta il 15%
- 2 genitori: spetta il 30% in totale
15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti, cioè, esemplificando:
un fratello ed una sorella: 15%
due fratelli o sorelle: spetta in totale il 30%
tre fratelli o sorelle: spetta in totale il 45%
quattro fratelli o sorelle: spetta in totale il 60%
cinque fratelli o sorelle: spetta in totale il 75%
sei fratelli o sorelle: spetta in totale il 90%
sette o più fratelli o sorelle: spetta in totale il 100%

 

8. Pensione di reversibilità 2020: aggiornamento (circolare INPS N. 147/2019)

Come anticipato, l’importo della reversibilità anche se non è fisso viene adeguato ogni anno sulla base dell’andamento dell’inflazione.
Per il 2020, per le pensioni che hanno un importo fino a quattro volte il trattamento minimo scatterà un aumento del 40%. Invece, per le pensioni più alte viene confermata la rivalutazione a scaglioni (che da 7 si riducono a 6) con un indice di perequazione che decresce fino al 40%, come segue:
pensioni fino a 3 volte il minimo: l’adeguamento è pari al 100%;
pensioni oltre 3 e fino a 4 volte il minimo: l’adeguamento è del 100%; (è del 97% per i primi mesi del 2020, in quanto l’Inps non ha fatto in tempo a -recepire le novità apportate dalla legge di Bilancio 2020);
-pensioni oltre 4 e fino a 5 volte il minimo: è del 77%;
-pensioni oltre 5 e fino a 6 volte il minimo: è del 52%;
-pensioni oltre 6 e fino a 8 volte il minimo: è del 47%;
-pensioni oltre 8 e fino a 9 volte il minimo: è del 45%;
-pensioni oltre 9 volte il minimo: è del 40%.
Di seguito, opportunatamente, nel dettaglio, un estratto sul punto della circolare INPS 147/2019:
“1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per il 2020
L’articolo 2 del decreto citato stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2019 è determinata in misura pari a +0,4 dal 1° gennaio 2020, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Si riportano di seguito i valori provvisori del 2020 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione
“Le modalità di rivalutazione per il 2020 sono disciplinate dall’articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.
Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
nella misura del 97%per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
nella misura del 77%per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
nella misura del 52%per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
nella misura del 40%per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS”

 

9. Aumenti in percentuale per il 2020

Come disciplinato dalla medesima circolare Inps (n.147/2019), sono scattati fin da inizio anno degli aumenti per il 2020 per le pensioni di reversibilità che aumentano in percentuale come segue:
*pensioni fino a 4 volte il minimo: tasso di rivalutazione pari allo 0,40%;
*pensioni di importo da 4 a 5 volte il minimo: tasso di rivalutazione pari allo 0,308%;
*pensioni di importo da 5 a 6 volte il minimo: tasso di rivalutazione pari allo 0,208%;
*pensioni di importo da 6 a 8 volte il minimo: tasso di rivalutazione pari allo 0,188%;
*pensioni di importo da 8 a 9 volte il minimo: tasso di rivalutazione pari allo 0,18%;
*pensioni di importo oltre 9 volte il minimo: tasso di rivalutazione pari allo 0,16%.

 

10. Riduzioni in percentuale per il 2020

Oltre alla riduzione di base sopra descritta, che spetta ad i superstiti a seconda del grado di parentela che li lega al defunto dante causa, la pensione di reversibilità può subire un’ulteriore riduzione se il beneficiario possiede dei redditi propri diversi dal trattamento ai superstiti. In particolare, perché la prestazione sia ridotta, è necessario che i redditi posseduti superino determinate soglie sempre per quanto stabilito dalla medesima circolare Inps (n. 147/2019).
Esattamente:

-se il reddito del titolare della prestazione non supera di 3 volte il trattamento minimo Inps, ossia sino a 20.087,73 euro annui (importo valido per l’anno 2020) non si procede alla riduzione della pensione di reversibilità
-se, al contrario, questa soglia è superata, la reversibilità viene ridotta come segue (circolare Inps 147/2019, allegato 2, tabella F, allegata):
-del 25%: se il reddito supera 20.087,73 euro (3 volte il minimo Inps), ma non supera 26.783,64 euro (4 volte il minimo Inps); in quanto per tale fascia di reddito, la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità è pari al 75%;
-del 40%: se il reddito supera i 26.783,64 euro ma non supera i 33.479,55 euro (5 volte il minimo Inps) (in quanto se il reddito del pensionato supera di 4 volte il trattamento minimo annuo Fpld, la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità è pari al 60%);
-del 50% :se il reddito del pensionato supera i 33.479,55 euro: cioè, la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità è pari al 50% nel caso in cui il reddito superi 5 volte il minimo Inps.
Attenzione (!):in caso di cumulo dei redditi con la reversibilità ridotta il trattamento che ne deriva non sarà inferiore a quello spettante per il reddito pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente.
Chi non subisce la riduzione della pensione di reversibilità nel 2020
Tuttavia, la pensione di reversibilità o indiretta, in ogni caso, non viene ridotta:
se nel nucleo familiare ci sono dei figli minori, studenti o inabili;
se i trattamenti sono in essere alla data del 1° settembre 1995, che subiscono però il blocco dell’importo senza adeguamento per futuri miglioramenti, fino a che la differenza sarà completamente riassorbita, per quanto prevede la Legge Dini.

 

11. Redditi che non rilevano per i limiti di cumulo con il trattamento

Ad i fini dei limiti di cumulo col trattamento, va tenuto presente che non rilevano indistintamente tutti i redditi prodotti dal beneficiario.
Infatti, è da tener presente che se la Legge Dini (che, appunto, ha previsto i limiti di cumulo tra redditi e pensione ai superstiti) ha una falla, in quanto non ha chiarito quali sono redditi del beneficiario da valutare ai fini del cumulo col trattamento pensionistico, a tale mancanza ha ovviato l’Inps intervenendo con la medesima circolare numero 147/2019.
L’INPS, ha dunque chiarito che rilevano tutti i redditi assoggettabili all’Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, e che, invece, non rilevano nelle soglie di reddito:
*il Tfr, i trattamenti assimilati e le relative anticipazioni;
*il reddito della casa di abitazione;
*gli arretrati sottoposti a tassazione separata;
*l’importo della pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata la riduzione.
Poi, sono stati esclusi da altri provvedimenti:
*pensione e assegno sociale;
*rendite Inail;
*assegni di accompagnamento;
*pensioni privilegiate;
*pensioni e assegni per invalidi, non vedenti e non udenti non parlanti:

 

12. Dopo quanti anni di matrimonio è possibile avere la pensione di reversibilità?

Non esiste un numero minimo di anni di matrimonio necessari per il diritto alla pensione a superstiti.
Infatti, ad un tentativo di riforma (peggiorativa) sul punto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 20 luglio 2016 con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 18, c. 5, del D.L. n. 98/2011 che prevedeva una riduzione del 10% per ogni anno mancante ai dieci in caso di sussistenza di una differenza di età fra i coniugi superiore al ventennio ed oltre settant’anni per il coniuge deceduto.
La Corte ha ritenuto che ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve assolutamente rispettare i principi di uguaglianza, ragionevolezza, nonché il principio di solidarietà che, del resto, è posto alla base del trattamento pensionistico in esame, facendo perno su precedenti proprie pronunce in senso conforme, ha quindi ritenuto non ragionevole limitare tale trattamento previdenziale facendo solo riferimento ad un dato anagrafico, appunto l’età avanzata del coniuge defunto (più di 70 anni) e la giovane età della sposa, e quindi della troppa differenza di età tra i coniugi (20 anni).
Cosicchè, per effetto di tale intervento la quota di pensione di reversibilità o indiretta spettante al solo coniuge superstite resta al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato, appunto, senza la riduzione di cui al citato articolo 18, comma 5, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98.
Giusto rammentare che questa misura, definita come norma “ anti badanti” era stata introdotta nel 2011 e serviva a scoraggiare i matrimoni che venivano contratti non per un legame affettivo fra i coniugi bensì unicamente per un vantaggio economico, con l’unica disapplicazione in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori, studenti o inabili a carico del dante causa alla data del decesso.
L’incostituzionalità della norma è stata espressamente evidenziata dall’inps con una circolare del 2016, la n.178/2016, nella quale l’istituto previdenziale ha precisato che con la sentenza n. 174 del 15 giugno 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 laddove si prevedeva che "Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995".
Sul punto l’Inps, con la circolare in questione, ha ritenuto che:
“ Con la predetta sentenza la Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale della norma in argomento in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione.
La suprema Corte ha rilevato che ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve rispettare i principi di uguaglianza, ragionevolezza, nonché il principio di solidarietà che è alla base del trattamento pensionistico in esame.
Per effetto della sentenza n. 174 del 2016, l’articolo 18, comma 5, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111, cessa di trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione senza travolgere le
situazioni giuridiche divenute irrevocabili”
Ovvio riflettere su quale sia il destino dei trattamenti pensionistici ai superstiti già liquidati secondo i criteri dettati dall'articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 prima della dichiarazione di incostituzionalità (ergo, liquidati prima della sentenza n. 174/2016).
Il problema è stato affrontato e chiarito dall’INPS nella medesima circolare (n. 178/2016) dove si legge della ricostituzione d’ufficio dei trattamenti pensionistici ai superstiti già liquidati secondo i criteri dettati dall’articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 ed esattamente dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa.
Inoltre, si precisa altresì che i relativi ratei arretrati vengono erogati dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa, a meno che non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. In tal caso, i ratei arretrati vengono erogati dal primo giorno del mese successivo alla data di definitività della sentenza.
Quanto invece a ricorsi amministrativi pendenti in materia, l’Istituto ha comunicato il necessario riesame alla luce della sentenza della Corte Costituzionale in questione, significando al contempo la medesima soluzione per le controversie giudiziarie in corso, da definirsi per cessazione della materia del contendere.
In riferimento invece ad i trattamenti pensionistici ai superstiti liquidati secondo i criteri dettati articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 che risultino eliminati è stata prevista la rideterminazione su domanda degli aventi diritto nei limiti della prescrizione.
La circolare di cui si parla, da un punto di vista procedurale, ha previsto che le procedure di calcolo sono state aggiornate in coerenza della riforma e che la disapplicazione anche in fase di prima liquidazione. Mentre, per le pensioni per le quali la riduzione nel 2016 era operante, è stato previsto in ripristino dell’importo lordo spettante in misura intera con la procedura di ricostituzione.

 

13. Come presentare la domanda per la pensione di reversibiltà

Chi ha i requisiti di legge e vuole chiedere la pensione di reversibilità all’Inps deve presentare direttamente la domanda presso detto istituto previdenziale per via telematica (se c’è la disponibilità di un pin inps online dispositivo) oppure, alternativamente, si può fare anche tramite caf e patronato.
Per accedere al servizio (salvo novità da parte dell’inps sul proprio sito) si deve seguire questo percorso: prestazioni e servizi>pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità.
Per la domanda, sul sito dell’INPS c’è un apposito modello nella sezione modulistica (esattamente si tratta del “ modulo inps domanda di pensione reversibilità So1”,alla quale si deve allegare anche tutta la documentazione richiesta dall’inps di seguito elencata:
-certificato di morte (autocertificazione)
-certificato di matrimonio (autocertificazione)
-stato di famiglia alla data del decesso (autocertificazione)
-dichiarazione di non avvenuta pronuncia di sentenza di separazione con addebito e di non avvenuto nuovo matrimonio
-dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta
-dichiarazione reddituale
-modalità di pagamento
Inoltre, si devono allegare:
-nel caso di pensione di reversibilità indiretta di assicurato: la dichiarazione del datore di lavoro relativamente all’attività lavorativa del dante causa degli ultimi due anni;
-nel caso di domanda di pensione di reversibilità presentata dal coniuge legalmente separato con addebito: la copia della sentenza di separazione;
-nel caso di domanda di pensione di reversibilità presentata dal coniuge divorziato: la copia della sentenza di divorzio e se esiste anche un coniuge superstite, il coniuge divorziato deve rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la determinazione della percentuale di ripartizione dell’importo pensionistico;
-nel caso di figli studenti: il certificato di frequenza scolastica o universitaria;
-nel caso di figli maggiorenni studenti o inabili di qualsiasi età, di nipoti, di genitori di fratelli celibi o sorelle nubili: la dichiarazione reddituale per verificare che gli stessi siano effettivamente a carico;

 

14. Entro quando si deve presentare la domanda

La domanda della pensione di reversibilità, va presentata entro un anno dalla morte del lavoratore o del pensionato, dopo questo tempo non è possibile più fare domanda, in ogni caso, si consiglia di contattare direttamente l’inps per eventuali variazioni sui termini per la presentazione in ragione dell’importanza di tale termine.

 

15. Tempi per ottenere la pensione di reversibilità /Decorrenza della pensione di reversibilità

La decorrenza è stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa senza che rilevi la data di presentazione della domanda.
Secondo la normativa vigente, il pagamento sarà effettuato il primo giorno lavorativo del mese.

 

16. Prescrizione del diritto

In ogni caso -e fermi restando i termini indicati per la presentazione della domanda – si applica la prescrizione ordinaria prevista dall’art. 2946 del codice civile.
Ciò vuol dire, che trascorsi 10 anni dal decesso, i ratei di pensione non riscossi cadono in prescrizione, e non possono più essere domandati, a meno che si siano verificate cause interruttive (della prescrizione) secondo quanto previsto dal codice civile agli articoli 2943 e 2944, da verificarsi di volta in volta.

 

17. Cause di cessazione

L’erogazione della pensione di reversibilità si arresta nei seguenti casi:
-se il coniuge si risposa;
-se viene meno lo stato di inabilità di chi la percepisce;
-se i figli studenti e/o universitari terminano o interrompono gli studi e, in ogni caso, al compimento del 26esimo anno di età;
-per i genitori, se prendono un'altra pensione;
-per fratelli celibi e sorelle nubili, qualora si sposino.

 

18. Rinuncia all’eredità: non si perde la pensione di reversibilità

In caso di rinunzia all’eredità il parente superstite non perde il diritto alla pensione di reversibiltà diretta o indiretta.
Ciò è stato chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 268/1987 la quale ha ritenuto che la pensione di reversibilità è una somma erogata ai superstiti dei familiari in caso di morte di un soggetto che è già titolare di pensione e la pensione indiretta è invece una prestazione economica erogata ai familiari superstiti in caso di morte di un lavoratore non pensionato.
Sul punto, doveroso riportare un estratto delle motivazioni della Corte:
“la pensione ai superstiti non ha natura successoria, perché spettante anche in caso di rinunzia all'eredità e regolata automaticamente da specifiche leggi previdenziali le quali, fra l'altro, disciplinano, in modo diverso dalle norme generali sulle successioni, il concorso fra più aventi diritto e la perdita del diritto stesso o pongono regole, almeno parzialmente incompatibili con quelle successorie (non trasmissibilità del diritto. Pertanto, non possono invocarsi quelle ragioni che, anche secondo il nuovo diritto di famiglia (art. 548 del c.c., modificato dall'art. 182 della legge n. 151/1975), giustificano un diverso trattamento, sul piano successorio, del coniuge separato con addebito rispetto a quello cui non sia stata addebitata la separazione;
b) acquistandosi, dunque, la pensione di riversibilità iure proprio da parte del beneficiario, in relazione a fatti oggettivi (stato di bisogno e riferibilità ad una determinata posizione previdenziale) il divieto della sua corresponsione in presenza di vicende attinenti a rapporti interpersonali ed estranee a tali fatti (quali sono quelle che hanno condotto al riconoscimento della colpa) viola doppiamente l'art. 3 della Costituzione, sia perché crea disparità di trattamento fra coniugi separati per colpa (anteriormente alla riforma del diritto di famiglia) e coniugi separati con addebito (dopo la riforma stessa), nei confronti dei quali non potrebbe operare lo stesso divieto; sia perché appare intrinsecamente irrazionale il rilievo preclusivo riconosciuto alle suddette vicende personali, rispetto ad un diritto causalmente ricollegabili ai suddetti fatti oggettivi: eloquente dimostrazione ne é l'evenienza che, per effetto di ciò, il coniuge assicurato si trova a dover versare contributi commisurati anche alla copertura del rischio della propria premorienza, senza che poi l'avente diritto possa fruire della prestazione”

 

19. Se il coniuge si risposa perde la pensione di reversibilità?

Se il coniuge superstite contrae nuove nozze, viene revocata la pensione di reversibilità ma spetta un assegno una tantum con la liquidazione di una doppia annualità, corrispondente a 26 volte l’importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio.
(articolo 3, decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 39)
Al coniuge che passa a nuove nozze, la doppia annualità spetta anche in presenza di figli superstiti che percepiscono la quota parte di pensione (nuovamente calcolata).
In tal caso, se il coniuge superstite ha interesse ad ottenere la doppia annualità, è tenuto a presentare una domanda all’Inps una domanda con l’indicazione dei propri dati anagrafici, il numero di certificato della pensione e la data del matrimoni, ed allegando ovviamente il certificato del (nuovo) matrimonio.
Ciò vale anche se a nuove nozze passa il coniuge divorziato.
Infatti, sul punto, la Corte di Cassazione ha parificato la posizione del coniuge divorziato titolare di assegno divorzile a quella del coniuge superstite avente titolo alla pensione di reversibilità o indiretta (sull’argomento anche la Circolare Inps 132/2001.

 

20. Pensione di reversibilità e separazione dei beni

La separazione dei beni non comporta inoltre penalizzazione sulla pensione di reversibilità nel caso in cui un membro della coppia dovesse venire a mancare, infatti il regime patrimoniale scelto dai coniugi non incide sul diritto alla pensione di reversibilità, né, peraltro, sulla successione.

 

21. La tassazione della pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità come tutte le altre prestazioni previdenziali, con esclusione delle pensioni di reversibilità percepite dai familiari delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo (dall’articolo 2, comma 5, della legge 407 del 1998 che non formano reddito imponibile a fini irpef), costituendo reddito imponibile, viene tassata al pari del reddito da lavoro dipendente.
La gestione fiscale è stata precisata per l’anno 2020 nella già citata circolare inps 147/2019 della quale, è opportuno riportare un estratto:
“ (…) la tassazione opera con riferimento al “soggetto”. La ritenuta IRPEF viene quindi determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni e assoggettate alla tassazione ordinaria, e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall’INPS al soggetto.
Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.
Per l’anno 2020 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2019.
La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno, come rammentato con il messaggio n. 3853/2019 pubblicato sul sito istituzionale. Le relative procedure sono disponibili online, a partire dal 15 ottobre scorso, accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione”, disponibile sul sito www.inps.it.
Per i soggetti per i quali nel 2019 era applicata la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale:
se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo era stata effettuata la richiesta per l’anno 2020, è stata applicata anche da gennaio 2020 la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale;
se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo non era stata effettuata la richiesta per l’anno 2020, è stata, invece, impostata la tassazione ordinaria, con applicazione della detrazione personale.
6.1 Conguagli fiscali a consuntivo
Ove le ritenute erariali relative all’anno 2019 (IRPEF e addizionale regionale e comunale a saldo) siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2020.
Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre (art. 38, comma 7, della legge n. 122/2010).
Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2020.
6.2 Addizionali all’IRPEF
Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:
addizionale regionale a saldo 2019: da gennaio a novembre 2020;
addizionale comunale a saldo 2019: da gennaio a novembre 2020;
addizionale comunale in acconto 2020: da marzo a novembre 2020.
L’importo delle addizionali è determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2020.
6.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani
L’articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017) ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per l’importo eccedente 1.000 euro.
Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati sarà corrisposto dalla mensilità di Marzo”.

22. Chi non ha diritto alla pensione di reversibilità

Non ha diritto alla pensione di reversibilità:
*il coniuge del defunto che contrae nuovo matrimonio (l’assegno verrà liquidato una tantum in due mensilità);
*l’ex coniuge che non percepisce l’assegno divorzile (per l’Inps se non si ha diritto a tale forma di sostegno economico non si ha diritto nemmeno alla pensione di reversibilità);
*le coppie di fatto, benchè, la legge riconosce un serie di diritti e doveri, sono escluse dal beneficio della pensione di reversibilità;
*i figli di maggiore età (dopo i 18 anni), con estensione di età fino a 21 anni per coloro che frequentano le scuole medie superiori e per gli studenti universitari fino a 26 anni;
*i genitori under 65 anni di età, titolari di pensione diretta o che non siano a carico del defunto;
*i fratelli e le sorelle non coniugati che non siano inabili o titolari di pensione diretta.

fonte altalex


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