Coronavirus.Viaggi: come funzionano i rimborsi?

Consumatori

Viaggi e vacanze ai tempi del Coronavirus: come funzionano i rimborsi?

Depennamento di alcune fermate dei treni e di tratte di voli, rinvio del Salone del Mobile, disdette per “paura” del contagio: le regole che tutelano i consumatori

Coronavirus rimborsi. Depennamento di alcune fermate dei treni e di tratte di voli, rinvio del Salone del Mobile di Milano, “paura” del contagio: sono molteplici le motivazioni che spingono i consumatori a chiedere il rimborso di biglietti e pacchetti turistici già pagati.

Sommario

  • Coronavirus è sempre “forza maggiore”?
  • Pacchetti turistici
  • Aeroporti in Stati UE
  • Il rimborso per rinuncia al viaggio sui treni

 

Coronavirus è sempre “forza maggiore”?

Da un esame sui vari portali delle associazioni dei consumatori emerge una soluzione interpretativa comune e condivisa: l’eccezionalità della situazione, specificamente gestita attraverso le misure di sicurezza dettate dal Governo italiano, per il tramite di provvedimenti specifici, rappresenta infatti una causa di “forza maggiore”, che fa venir meno l’operatività delle ordinarie regole di rimborso. Le situazioni ipotizzabili sono principalmente tre.
1. La cancellazione da parte delle Autorità
Il Coronavirus equivale, in giuridichese, alla “forza maggiore”: nell’ipotesi in cui l’annullamento sia deciso d’imperio dalle autorità statali, come ad esempio il blocco dei voli aerei per la Cina e le gite scolastiche, chi ha raccolto la prenotazione non può pretendere il pagamento e, qualora il corrispettivo sia stato già incassato, scatta il dovere di rimborsare quanto è stato già versato dal consumatore, a prescindere dalle regole in ambito di disdetta che il singolo servizio prevedeva. Più in particolare, negli 11 comuni elencati dal D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (cd. area rossa), dove è stato istituito il divieto in accesso ed in uscita per quattordici giorni, sono state adottate misure che riguardano anche i trasporti, quale ad esempio la cancellazione delle fermate: il rimborso scatta essendo la cancellazione presa in un provvedimento d’autorità. Quindi, il residente nella “zona rossa”, che non può muoversi per la durata del provvedimento, pur se non avesse acquistato un biglietto in modalità rimborsabile, ha comunque diritto al rimborso, essendo l’impedimento a viaggiare ricollegato a una decisione d’Autorità. Stesso dicasi per il rimborso dei biglietti delle manifestazioni sportive annullate d’imperio dal D.L. n. 6/2020 e dai provvedimenti successivi.
2. L’annullamento deciso dall’organizzatore
Quando l’annullamento del viaggio viene deciso per scopi precauzionali dal tour operator, come pure nel caso di eventi (uno per tutti, il Salone del mobile di Milano) da parte dell’organizzatore, il rimborso ricade interamente sullo stesso. La fattispecie concerne un consumatore che avrebbe dovuto fruire di un servizio che, nonostante non sia stato annullato d’autorità, ma la cui cancellazione sia stata decisa in autonomia dall’organizzatore, per l’effetto lo stesso consumatore vanta il diritto al rimborso.
3. La disdetta in autonomia da parte del consumatore
L’ultima fattispecie enucleabile è quella della disdetta decisa in autonomia dal potenziale fruitore, indipendentemente dalle decisioni prese dall’Autorità o dall’ente organizzatore, in altre parole “per paura” del contagio: se il servizio in pratica è attivabile, bensì è il consumatore a optare per la rinuncia (per timore di contagio), non potrà ambire al rimborso, ma contare soltanto sulla eventuale previsione dello stesso, nei termini e condizioni afferenti al singolo servizio. Ad esempio, potrebbe essere stata prevista la cancellazione della prenotazione senza penale.

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Pacchetti turistici

Il Codice del Turismo (Allegato 1 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, modificato dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha recepito la direttiva UE 2015/2302), prevede che, seppur il pacchetto turistico non sia stato cancellato dall’organizzatore, il consumatore vanta comunque il diritto ad esercitare la disdetta ai sensi dell’articolo 41:
“In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare” (comma IV);
“L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 (…) senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi” (comma VI).
L’epidemia rappresenta infatti una circostanza straordinaria, pertanto il consumatore può contare sul rimborso integrale degli importi anticipati, ma a condizione che si siano verificate le circostanze esplicitate dalle norme, nel luogo di destinazione ovvero nelle sue immediate vicinanze. Ove invece il pacchetto sia stato soppresso dal tour operator, permane il diritto al rimborso integrale entro 14 giorni dal recesso (comma VI), senza indennizzi supplementari al rimborso, poiché l’annullamento non dipende dalla volontà del medesimo tour operator, bensì risulta giustificato dalle circostanze inevitabili e straordinarie contemplate al comma IV.

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Aeroporti in Stati UE

Il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 opera qualora l’aeroporto di partenza si trovi in uno Stato membro dell’UE (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) ovvero se l’aeroporto di arrivo sia collocato in un paese dell’UE (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) qualora il vettore aereo sia comunitario: in ipotesi di cancellazione del volo da parte della compagnia, il passeggero ha diritto all’assistenza e ai rimborsi (o riprotezione), ma non alla compensazione pecuniaria, poiché la soppressione del volo risulta giustificata da una circostanza eccezionale. Più in dettaglio, il passeggero ha diritto di optare tra:
il rimborso entro 7 giorni senza penali del costo globale del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, oppure anche per le parti di viaggio già effettuate, qualora divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale e del volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale,
la riprotezione, cioè l’imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile, ovvero ad una data successiva ad esso più conveniente, a seconda della disponibilità di posti.

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Il rimborso per rinuncia al viaggio sui treni

Diversa è la regolamentazione decisa dalle due principali compagnie.
Trenitalia
Per i clienti che hanno acquistato fino al 23 febbraio 2020, dei biglietti per viaggiare sui treni di Trenitalia, questa riconosce il rimborso integrale per qualsiasi viaggio e indipendentemente dalla tariffa acquistata, in caso di rinuncia al viaggio per Coronavirus, presentando l’istanza entro il 1° marzo 2020 tramite un modulo predisposto sul portale ufficiale.
Italo
Per i clienti che rinunciano ai viaggi, da realizzarsi entro il 1° marzo p.v. nelle zone interessate dal contagio epidemiologico, Italo ha previsto delle condizioni di rimborso:
sono rimborsabili i biglietti acquistati fino al 23/02/2020 (incluso) per viaggi dal 24/02/2020 al 01/03/2020 (incluso);
tratte rimborsabili: tutti i viaggi da / per le zone impattate del Nord Italia - restano al momento quindi escluse Campania (Salerno e Napoli), Lazio (Roma) e Toscana (Firenze).

 

fonte altalex


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