News /Responsabilità genitoriale sui figli. Quando decade?

Famiglia e successioni

La decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli

Presupposti, casistica ed aspetti processuali

La decadenza dalla responsabilità genitoriale è disciplinata dall’art. 330, cod. civ. secondo il quale può essere pronunciata quando il genitore vìola o trascura i doveri inerenti la responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, e per gravi motivi, il giudice può altresì ordinare l’allontanamento dalla residenza familiare del genitore o convivente reo di maltrattamenti o abusi.

I presupposti per la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale

La pronuncia di decadenza richiede esigenze di tutela dell’incolumità dei minori derivanti dalla condotta pregiudizievole del genitore, dunque il presupposto è la grave violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale, prescindendo in linea generale dal concreto pericolo di reiterazione del comportamento lesivo o dalla coscienza di tale lesività.
Trattasi di (estrema: il provvedimento è teso ad attuare la sostanziale cancellazione, sino ad eventuale reintegra, del ruolo genitoriale) misura protettiva verso i figli, ed ha carattere “sanzionatorio” per gli inadempimenti già commessi dal/i genitore/i, ma anche potenzialmente “preventivo”, in quanto miranti ad evitare la ripetizione dei danni già causati o la protrazione dei loro effetti, come mezzo a tutela della personalità del bambino, quando la condotta parentale si concreti in un vero “abbandono morale” tale da costituire grave violazione dei doveri inerenti alla potestà.
Il fatto che la decadenza dalla responsabilità genitoriale si ispiri alla esigenza d’ordine pubblico di garantire una evoluzione normale e positivamente feconda della personalità minorile, consente di ritenere che possa essere adottata d’ufficio, anche contro la volontà delle parti, poiché la tutela della prole potrebbe essere di fatto vanificata se dovesse dipendere dalla scelta di chi sulla prole stessa esercita la potestà.
Come anzidetto, la decadenza – che, va rammentato, non fa venir meno l’obbligo di mantenimento dei figli, né preclude la commissione del reato di cui all’art. 570, comma I e II, cod. pen. - può essere disposta indipendentemente dalla circostanza che il genitore abbia agito con la coscienza di ledere gli interessi della prole, dovendo essere evitato, nei limiti del possibile, ogni obiettivo pregiudizio, anche solo eventuale, per il minore.
Anche il concetto dell’attualità della condotta pregiudizievole non esclude la possibilità di futura cattiva condotta, la quale può anche essere potenziale ed in fieri[. Il giudice, in altri termini, nel pronunciarsi, deve esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali.
Per la gravità delle conseguenze sorgenti dalla decadenza, il giudice deve esaminare in concreto ogni singolo elemento di fatto, in considerazione del fatto che, anche qualora la condotta del genitore risultasse pregiudizievole per il minore, il giudice non potrà adottare provvedimenti limitativi della potestà che, ove attuati, potrebbero (paradossalmente) costituire fonte di un maggior danno per il figlio stesso.

Casistica

La giurisprudenza ha avuto modo di tratteggiare un ampio spettro di comportamenti che sono stati ritenuti gravemente pregiudizievoli verso la prole e, dunque, motivo di decadenza dalla potestà genitoriale.
Sono senz’altro presupposto di decadenza le violenze sessuali e gli abusi in famiglia: anche in mancanza di prove obiettive certe che consentano una condanna penale, il giudice può ritenere in questo casi legittimo assumere i provvedimenti ablativi o limitativi della potestà.
Va senz’altro pronunciata la decadenza in presenza di un comportamento ripetutamente violento, aggressivo e vessatorio del padre verso i figli e la partner, qualora risulti grave la instabilità psichica del padre stesso, tanto più se perdura la convivenza: in un’ipotesi siffatta la decadenza appare l’unica misura adeguata contro gli abusi e gli eccessi consumati, in quanto atta a reprimerli e ad evitare la ripetizione dei danni già arrecati e la protrazione dei loro effetti.
Anche i maltrattamenti, rilevanti e continui, inflitti da un genitore all’altro, e non verso i minori, per le inevitabili ripercussioni negative sull’equilibrio fisio-psichico della prole e sulla serenità dell’ambiente familiare, possono condurre alla dichiarazione di decadenza dalla potestà.
Allo stesso modo, è possibile presupposto di decadenza dalla potestà la condotta omissiva del genitore, consapevole della violenza sessuale consumata da terzi sul figlio minore: rientra infatti nei doveri dei genitori anche l’obbligo di tutelare la vita e l’incolumità fisica/ morale dei figli, nonché ogni loro interesse rilevante ai fini di un normale sviluppo psico-fisico. Parimenti il genitore che, pur pienamente consapevole dei danni inferti alla personalità psicofisica della prole dalla condotta aggressiva, violenta e vessatoria del convivente, decida di continuare a convivere con il partner, esponendo così la prole ai rischi di sue ulteriori, e quasi certe, manifestazioni aggressive, violente e vessatorie, si rende a sua volta passibile di provvedimenti ablativi della potestà di cui è investito.
E’ altresì piuttosto pacifico che rappresenti motivo di decadenza dalla responsabilità genitoriale il sistematico indottrinamento del figlio a disvalori criminali, facendolo assistere ad attività delinquenziali, esponendolo all’uso delle armi e rendendolo edotto degli scopi criminosi di una organizzazione criminale cui il genitore appartiene.
Può essere dichiarata la decadenza dalla potestà nei confronti del genitore incline all’uso di sostanze tossiche e non disponibile al proprio recupero, del tutto disinteressato alle esigenze ed ai diritti d’ordine materiale, morale, affettivo e psicologico del minore e del proprio ruolo paterno, con grave, inevitabile e progressivo danno per la prole, tanto più qualora egli sia completamente assente nel giudizio, tenendo una condotta processuale concludente e rivelatrice ex art. 116, comma II, e 117, cod. proc. civ.

Non sono stati tuttavia ritenuti sussistenti gli estremi per la declaratoria della decadenza a carico del genitore (madre) tossicodipendente, pur qualora avesse fatto uso di sostanze stupefacenti durante la gravidanza, trasmettendo all’infante la sieropositività, che non svolge attività lavorativa, non si curi del proprio nato, e sia stato altresì in carcere per aver commesso alcuni gravi reati allo scopo di procurarsi la droga, allorché risulti la volontà del genitore medesimo di liberarsi dalla tossicodipendenza mediante il ricorso all’ausilio dei servizi sociali, nonché un interessamento costante, certo, definitivo ed intenso per la salute e lo sviluppo dei figli.

La condotta gravemente pregiudizievole del genitore può consistere non solo in maltrattamenti o gravissime trascuratezze, ma anche in disinteresse ed incapacità di assistere i figli, mantenerli, istruirli od educarli convenientemente. Il disinteresse può manifestarsi, ad esempio, non presenziando in momenti significativi per l’esistenza del minore (quali la nascita ed il battesimo), fino a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo genitoriale, qualora trascuri costantemente e per lungo periodo il proprio figlio in tenerissima età, privandolo d’ogni assistenza e rimanendo lontano da lui, o non eserciti l’ufficio paterno né sotto il profilo educativo e dell’istruzione, né sotto il profilo del mantenimento.

Ugualmente, possono essere adottati provvedimenti limitativi della potestà parentale qualora i genitori di una minore adolescente in condizioni psichiche menomate manifestino notevole inidoneità allo svolgimento del ruolo genitoriale, fino al punto di disinteressarsi del suo comportamento, e di consentire che la minore venga esposta, attraverso i mass media, a morbose curiosità, promuovendo in tal modo la violazione della sua riservatezza e procurando ad essa ulteriore pregiudizio.

La decadenza dalla potestà può derivare altresì dall’inadempimento del genitore alle prescrizioni precedentemente emanate dal giudice a tutela della prole, quando si astenga dal provvedere al mantenimento ed alle altre necessarie cure, si rifiuti di partecipare agli incontri organizzati dal Servizio sociale con il figlio, ed impedisca la stipula con l’altro genitore di accordi ed intese diretti, sempre nell’interesse della prole, a regolare i rapporti parentali di ognuno.

Anche la reciproca conflittualità tra i due genitori a seguito della cessazione della convivenza, che li rende sordi ai più elementari bisogni del figlio in tenera età, con conseguente paralisi gestionale- educativa dello stesso, può far pronunciare di ufficio la decadenza dalla potestà dei due genitori, se sussiste grave pregiudizio per il minore: la nomina di un tutore consente di assumere ogni decisione occorrente alla educazione, istruzione, e salute.

Giustifica la adozione del provvedimento di decadenza anche il comportamento del genitore separato e non affidatario dei minori che, pendente il giudizio di separazione ed in violazione delle statuizioni del giudice, abusi dei suoi poteri, trattenendo indebitamente presso di sé i figli ed ostacolando il loro rientro presso il genitore affidatario, trascuri in maniera rilevante e pericolosa i propri doveri diretti (delegando ai nonni l’educazione e la cura della prole durante i periodi in cui questa permane presso di lui), ponendo i figli in uno stato di precario, pericoloso equilibrio psico-fisico con l’allontanarsi dal loro naturale e pregresso ambiente socio-familiare e scolastico, e con il far loro mutare radicalmente e senza motivo adeguato consolidate abitudini di vita e di condotta.

Persino il comportamento ostativo del genitore superstite nel procedimento finalizzato all’accertamento del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti del genitore scomparso può costituire una condotta pregiudizievole ex art. 330, cod. civ. poiché comporta la rescissione, nella fase evolutiva della formazione della personalità del ragazzo, di una sfera affettiva e identitaria assolutamente significativa, e lo espone a una vicenda esistenziale particolarmente dolorosa.
Anche le scelte mediche relative ai minori possono rilevare ai sensi dell’art. 330, cod. civ. in quanto la discrezionalità nell’esercizio della potestà parentale comprende anche la scelta delle terapie da prodigare al figlio malato.
Da una parte, non è sufficiente che i genitori assumano le decisioni con ponderazione, essendo necessario altresì verificare che la decisione non sia di pregiudizio, anche solo eventuale, per il minore stesso: non può pertanto essere consentita ai genitori la decisione di ricorrere, per il figlio - nonostante la conforme volontà di quest’ultimo - ad un trattamento medico di pura e semplice sperimentazione, trascurando la probabilità di guarigione secondo un’ottima percentuale statistica, a mezzo di un protocollo terapeutico di comprovata efficacia.
Dall’altra parte, di fronte all’obiettiva incertezza tecnico-scientifica in ordine all’esito di un intervento chirurgico (certamente devastante) da affrontare, non costituisce condotta pregiudizievole per il minore il rifiuto di sottoporlo all’intervento e la scelta di ricorrere a tecniche di medicina alternativa, al fine di evitare quei danni fisici e psicologici che altrimenti graverebbero sul figlio.
Per la valutazione della sussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza della potestà genitoriale va altresì considerata la comunità di appartenenza del minore, e lo stile di vita da essa ritenuta comune. Si è ad esempio ritenuto che, qualora nelle ore serali una minore ultra-sedicenne, appartenente a comunità nomade, venga sorpresa senza la compagnia di alcuno, in verosimile comportamento mendico, non può, per ciò solo, essere ravvisato né abbandono del minore stesso, né violazione alcuna dei diritti-doveri parentali, visto che il minore é considerato, per ragioni di età, più che matura dalla comunità di sua appartenenza e visto lo stile abituale di vita nomade.
In presenza di un valido e comprovato rapporto affettivo e di una condotta parentale tesa a salvaguardare ed onorare le esigenze primarie della prole, non sussistono le condizioni per la decadenza della potestà appartenenti alla comunità nomade, non rilevando che gli insediamenti abitativi e nei quali il minore e la sua famiglia sono costretti a vivere non assicurino i requisiti igienici minimali e le necessarie strutture, non solo poiché tali condizioni di disagio sono imputabili, più che alla comunità dei nomadi, ai ritardi dell’intervento pubblico, ma anche non potendosi discriminare sistemi di vita diversi per usanze e per valori culturali ed esistenziali.
In tema di scelte religiose per il minore, se la professione di ateismo, quando non accompagnata da orientamenti pedagogici particolarmente negativi, non è stata ritenuta tale da poter condurre alla decadenza della potestà, l’indottrinamento del figlio minore secondo un credo integralista, intransigente fino al fanatismo e scarsamente permeato nel tessuto sociale, l’esasperazione, agli occhi del figlio stesso, della rilevanza delle pratiche di culto, possono turbare l’equilibrio della personalità minorile in evoluzione: pur non potendo, per ciò solo, ritenere sussistenti i presupposti per la decadenza della potestà parentale, il giudice può demandare ad un consultorio familiare il controllo dell’attività pedagogica del genitore, affinché possa trasmettere al minore una scala di valori, esenti da eccessi fideistici e compatibili con una sua crescita equilibrata, che consentano al minore stesso d’integrarsi pienamente nel tessuto comunitario e di compiere, in futuro, con libertà e consapevolezza, le proprie definitive scelte religiose.
Pur essendo possibile che, in presenza di minori preadolescenti, figli di un pregiudicato, possa essere disposta la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, lo stato di detenzione di un genitore non può, di per sé, determinare una pronuncia di decadenza. Il Giudice è tenuto ad effettuare una verifica, nel caso concreto, in ordine alla sussistenza di condotte pregiudizievoli nei confronti dei figli tali da richiedere la pronuncia di decadenza, che può essere ad esempio essere giustificata nel caso in cui il padre di due minori, ancora preadolescenti, con la sua scelta di vita e la sua condotta, ha determinato un grave e perdurante pregiudizio all’equilibrato sviluppo personale dei figli, e si è rivelato del tutto inidoneo a svolgere adeguatamente la funzione educativa.
Non sono stati da ultimo ritenuti elementi fondanti la decadenza dalla potesta genitoriale la grave malattia mentale del genitore, la convivenza del genitore con persona al figlio non gradita, l’allegazione di motivi burocratici connessi col progettato trasferimento del genitore in altra città, l’asserito stato di invalidità parziale, la scelta di una dieta vegana per il figlio minore, ove questa sia correttamente eseguita secondo le indicazioni degli specialisti, sì da non creare alcun pregiudizio per la crescita del bambino, o il caso in cui un genitore prenda parte ad una colluttazione in occasione della recita scolastica della propria figlia, circostanza certamente censurabile ma da solo non tale da giustificare la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale (salva la possibilità di adottare un’attività di monitoraggio della situazione familiare da parte dei Servizi Sociali).

Decadenza dalla responsabilità genitoriale. Aspetti processuali

Ai sensi dell’art. 38, disp. att. cod. civ. anche nei casi di pendenza innanzi al giudice ordinario di procedimenti di separazione, divorzio, annullamento, nullità matrimoniale ovvero di quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, la competenza sulle domande proposte ai sensi degli artt. 330 e 333, cod. civ. è del Tribunale per i Minorenni, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5, cod. proc. civ. nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell’interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell’art. 111, Cost., nell’art. 8 CEDU e nell’art. 24 della Carta di Nizza.
Il Tribunale per i Minorenni è altresì funzionalmente competente a decidere il giudizio in cui venga formulata domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale e, contestualmente, di affidamento esclusivo del minore, nella misura in cui la domanda decadenziale è pregiudiziale rispetto alla richiesta di affidamento.
L’attrazione di competenza in capo al giudice ordinario dinanzi al quale pende un conflitto coniugale o familiare opera soltanto quando il giudizio relativo al conflitto sia stato promosso prima dell’azione rivolta in via principale all’ablazione o alla limitazione della responsabilità genitoriale[50]. Quando sia in corso un giudizio di separazione, di divorzio od un giudizio ex art. 316, cod. civ. anche in pendenza dei termini per le impugnazioni e nelle altre fasi di quiescenza, fino al passaggio in giudicato, la competenza in ordine alle azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti, deve attribuirsi al giudice del conflitto familiare (Tribunale ordinario e Corte d’appello): ne consegue che nel caso in cui — successivamente all’instaurazione di un giudizio di separazione o di divorzio, o del giudizio di cui all’art. 316 cod. civ. — siano state proposte azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale quando sia pendente il termine per l’impugnazione, o sia stato interposto appello avverso la decisione di primo grado, la competenza a conoscere tali azioni è attribuita alla Corte di Appello in composizione ordinaria.
Il conflitto di competenza tra il tribunale ordinario ed il tribunale per i minorenni dev’essere risolto secondo il criterio della prevenzione, atteso che l’art. 38, disp. att. cod. civ., la cui ratio risiede nell’evidente interrelazione tra i due giudizi, limita la vis attractiva del tribunale ordinario, anche per i detti provvedimenti, all’ipotesi in cui il procedimento dinanzi a questo sia stato instaurato per primo e si svolga tra le stesse parti dell’altro, in tal modo implicitamente escludendo l’ipotesi in cui il procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni sia stato instaurato anteriormente, riservata in ogni caso al giudice minorile la pronuncia sulla decadenza dalla potestà genitoriale.
In merito all’individuazione del giudice territorialmente competente, la giurisprudenza ha individuato quello del luogo di residenza abituale (senza che assuma rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, laddove non sia stato possibile effettuare una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l’effettivo e stabile centro d’interessi del minore) del minore alla data della domanda, intesa come quella della sua famiglia, se unita, o del genitore che con il minore convive negli altri casi, e va identificata nel luogo dove il minore custodisce e coltiva i suoi più radicati e rilevanti legami affettivi ed i suoi reali interessi.
La competenza territoriale del giudice adito con la proposizione della domanda rimane ferma, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore, derivante dal trasferimento del genitore con il quale egli convive, trovando applicazione il principio generale della perpetuatio jurisdictionis che prevale su quello di prossimità (applicandosi, per converso, il criterio della prossimità quante volte sia richiesto, dopo l’avvenuto trasferimento di residenza, un provvedimento nuovo ed autonomo rispetto a quello pronunziato dal giudice originariamente competente).
Nel giudizio de potestate i genitori e il minore, in qualità di parti, hanno diritto ad averne notizia ed a parteciparvi, essendo necessario che il contraddittorio sia loro assicurato. Il minore, vantando interessi contrapposti ai genitori (anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi), deve essere rappresentato da un curatore speciale, ed essendo egli parte necessaria, la mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti comporta la nullità del procedimento medesimo, così come senza la partecipazione del genitore il giudizio sulla responsabilità genitoriale è tamquam non esset.
Il minore ha anche diritto di essere ascoltato, purché abbia compiuto gli anni dodici, ovvero, sebbene di età inferiore, sia comunque capace di discernimento: la sua audizione - anche nel caso in cui il giudice disponga, secondo il suo prudente apprezzamento, che l’audizione avvenga a mezzo di consulenza tecnica - costituisce un’espansione del diritto alla partecipazione nel procedimento che lo riguarda, quale momento formale deputato a raccogliere le sue opinioni ed i suoi effettivi bisogni.
I provvedimenti de potestate hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus, in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi. Incidendo su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale, sono immediatamente reclamabili ex art. 739, cod. proc. civ. innanzi alla Corte d’Appello, pur se adottato nell’ambito di procedimento ancora in corso, in quanto già idoneo a produrre effetti pregiudizievoli per i minori e per il genitore, in ragione delle sue immediate ripercussioni sulla relazione parentale.
Il decreto della corte di appello che - in sede di reclamo – conferma, revoca o modifica il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale emesso dal giudice minorile, è a sua volta impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 111, comma VII, Costituzione.
Nei giudizi aventi ad oggetto la limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale, il genitore è munito del pieno potere di agire, contraddire e impugnare le decisioni che producano effetti provvisori o definitivi sulla titolarità o sull’esercizio della predetta responsabilità.
Il provvedimento di primo grado, ancorché provvisoriamente esecutivo, è privo di definitività, e se tempestivamente impugnato è inidoneo a far perdere al genitore la titolarità della legittimazione ad agire nel giudizio in cui si mette in discussione il proprio diritto dovere di conservare la titolarità e di esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio. Il genitore, è dunque legittimato nel giudizio di secondo grado avente ad oggetto la propria responsabilità genitoriale, nonché a impugnare il provvedimento dì adozione in casi particolari, permanendo la sua qualità di parte nel relativo procedimento e stante il suo interesse ad evitare le diverse, definitive e ben più incisive conseguenze dell’adozione, cui la predetta dichiarazione é preordinata, che implicano, oltre alla perdita della potestà, il venir meno di ogni rapporto nei confronti del figlio, e potenzialmente attivarsi per il recupero del rapporto e richiedere la reintegra nella responsabilità genitoriale ex art. 332 cod. civ.
Il conseguimento della maggiore età da parte del minore determina la cessazione della responsabilità genitoriale, la conseguente cessazione della materia del contendere e la caducazione dei provvedimenti in precedenza pronunciati, posto che ad assumere rilievo è la sola tutela del minore dai comportamenti pregiudizievoli dei genitori, non anche l’interesse del genitore all’accertamento negativo dei fatti allegati a sostegno della domanda, a prescindere dall’accertamento relativo all’inosservanza dei doveri genitoriali.

fonte altalex


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