Separazioni e divorzi, il coniuge può avere accesso al conto corrente dell’ex?
Divorzio: il coniuge può accedere ai documenti fiscali dell’ex? Sì senza limitazioni al diritto del coniuge in via di separazione e/o divorzio a esercitare l’accesso - direttamente e senza alcuna previa autorizzazione del giudice del processo civile - ai dati patrimoniali e reddituali dell’altro coniuge contenuti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria..
Anche in pendenza del giudizio di divorzio, l’ex moglie ha diritto di accedere al conto corrente dell’ex marito.
Questo è quanto chiarito dal Tar delle Marche, Sezione Prima, nella sentenza 24 luglio-25 ottobre 2019, n. 658/2019 .
FATTO
Nella vicenda in esame, una ex moglie, in corso del procedimento di divorzio, aveva richiesto ai sensi della L. n. 241 del 1990, all’Agenza delle Entrate, l'accesso ai documenti dell’ex marito, relativi “ai rapporti di qualsiasi genere previsti dall'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605 del 1973, pure in qualità di delegante o delegato, dal 2009 ad oggi".
INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA
Con il provvedimento impugnato, la P.A. aveva sospeso l’accesso a tali documenti, ritenendo che detta richiesta poteva essere accolta, solo mediante il procedimento di cui all'art. 492 bis c.p.c., che prevede la ricerca dei beni con modalità telematiche.
Avverso tale provvedimento, la donna ha presentato ricorso al Tar, chiedendo l'accertamento del diritto di accesso ai documenti detenuti dall'Agenzia delle Entrate nella suddetta istanza. La nota, ha evidenziato la ricorrente, sarebbe un diniego agli atti, in violazione dell’art. 24 della Costituzione. Costituitasi in giudizio, l’Agenzia delle Entrate si è opposta al ricorso, evidenziando che l’atto impugnato non era un diniego, bensì una richiesta di integrazione documentale.
Il Collegio ha accolto il ricorso, condividendo l’orientamento secondo cui, è possibile accedere alla documentazione anche tramite l’accesso amministrativo sancito dall'art. 25 della L. n. 241 del 1990, in quanto, il combinato disposto degli artt. 492 bis c.p.c. e 155 sexies disp. att. c.p.c., costituisce un ampliamento dei poteri istruttori del giudice della cognizione, ma non rappresenta un'esclusione dal diritto d'accesso dei documenti contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari. Tra l’altro, non sussiste un riferimento all'accesso previsto dalla L. n. 241 del 1990, per cui va ritenuto che entrambe le forme di richiesta dei documenti, possano essere utilizzate dal soggetto interessato.
Secondo il Tar, inoltre, non vi è dubbio sull'interesse ed il diritto della ricorrente all'accesso di documenti, utili alla stessa per difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, nell’ambito della causa di divorzio pendente. Pertanto, essendo l’istanza stata presentata da un soggetto legittimato, avente interesse attuale e concreto all'ostensione, l'accesso ai dati richiesti con l'istanza si presenta come necessario, alla luce del procedimento giudiziale in corso. Tra l’altro, non compete all'Amministrazione destinataria della richiesta di accesso, svolgere un’indagine sulla concreta utilità della documentazione richiesta per la difesa dei propri interessi in giudizio. Infine, è fondata anche la richiesta di esibizione dei documenti definiti nell’istanza, in modo puntuale e preciso dalla ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha accolto il ricorso, annullato il provvedimenti di diniego impugnato ed ordinato alla Agenzia delle Entrate di consentire alla ricorrente, l'accesso alla documentazione richiesta.
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