Canone Rai arretrato: cartella annullata se debito è inferiore a 1000 euro
La Cassazione (sentenza n. 28369/2019), in virtù dell’entrata in vigore della c.d. "Pace Fiscale", ha stabilito la cessata materia del contendere.
La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato la legittima applicazione, in materia di canone Rai non corrisposto, del c.d. annullamento automatico per i ruoli trasmessi dai rispettivi creditori agli Enti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Questo è quanto stabilito dall’ordinanza 20 giugno - 5 novembre 2019, n. 28369 n. 28369 della sezione V - Tributaria.
Come noto, l’articolo 4, comma 1, delle Legge 17 dicembre 2018, n. 136 (conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 c.d. Decreto Fiscale) ha stabilito lo sgravio integrale delle somme “risultante dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione” nell’arco temporale richiamato, laddove il debito “residuo” non superi €. 1.000,00. Recita infatti l'art. 4 comma 1:
"I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati.
L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, (...) l'Agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate (...)".
Ebbene, il contenzioso in commento verteva sull’impugnazione, da parte del cittadino, del provvedimento di fermo amministrativo, “comunicato il 24 aprile 2010”, riguardante “l’omesso pagamento del canone TV per l’anno 1999”; nel dettaglio, la cartella esattoriale era stata notificata in data 19 ottobre 2001 ed il credito avanzato era pari ad €. 831,33.
Per tale ragione, i giudici della Suprema Corte, in virtù dell’entrata in vigore della richiamata norma (c.d. Pace Fiscale), hanno stabilito la cessata materia del contendere, a mente del meccanismo dell’annullamento automatico dei debiti iscritti a ruolo.
fonte altalex
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