News/Danno derivante da mancato insegnante di sostegno.Quali danni sono liquidabili?

Diritto Amministrativo

Danno da mancato insegnante di sostegno: i parametri per la liquidazione

Il TAR Campania-Napoli (sentenza n. 5668/2019) si pronuncia su un caso di allievo disabile al quale sono state assegnate 12 ore di sostegno anziché 40, illustrando quali danni sono liquidabili

Nell’ipotesi ove a un allievo in condizione di disabilità (ex L. 104/92), sia stato assegnato un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quello di cui effettivamente necessita, il danno da mancato insegnante di sostegno deve liquidarsi come danno non patrimoniale, in astratto distinguibile in due tipologie: dinamico-relazionale (cioè la mancanza dell’insegnante protratta per un tempo idoneo a pregiudicare la finalità di inclusione e aiuto a cui la figura dell’insegnante di sostegno è deputata) e da sofferenza (identificabile con le sofferenze e i patemi d’animo, esito della sofferenza che il disabile prova nel ritrovarsi nell’aula privo di insegnante di sostegno).
Questo è quanto stabilito dal TAR Campania-Napoli, sezione IV, nella sentenza 24 luglio - 2 dicembre 2019, n. 5668 .

La vicenda

La IV sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, nella sentenza depositata il 2 dicembre, in accoglimento del ricorso, ha annullato i provvedimenti con cui il dirigente scolastico aveva assegnato solo 12 ore di sostegno, anziché 40, ad un’alunna disabile, come pure il P.E.I. (relativo all'A.S. 2018/19) nella parte ove non assegnava alla minore il numero massimo di ore di sostegno scolastico, nonché i provvedimenti coi quali il MIUR aveva determinato l'organico dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2018/19, assegnando all'Istituto Scolastico frequentato dalla minore un numero di insegnanti di sostegno inferiore a quelli necessari in relazione ai minori con disabilità gravi presenti nell'istituto.
Le richieste risarcitorie
I genitori ricorrenti, oltre all’annullamento dei provvedimenti, hanno anche chiesto la condanna del MIUR al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c., da riconoscersi sotto forma di danno esistenziale oltre che danno all’immagine e alla dignità della persona del minore che dei genitori. Tale danno, secondo i genitori della bambina, sarebbe da individuare negli effetti che la ridotta assegnazione delle ore di sostegno subita ha provocato sulla personalità della piccola, privata del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale”.

La liquidazione del danno non patrimoniale

Per individuare a quale livello della “scala di sofferenza” si colloca la fattispecie in esame, il TAR, in ordine ai contenuti del danno dinamico – relazionale, ha utilizzato i seguenti parametri di valutazione:
l) fattore “tempo della privazione”, da calcolarsi in termini di mesi o dell’intero anno scolastico;
2)l’eventuale reiterazione della mancata assegnazione laddove sia allegata dai ricorrenti la “recidiva” quale mancata o ritardata assegnazione anche negli anni scolastici precedenti;
3)la tipologia di disabilità (disabilità grave, art. 3 comma 3, oppure meno grave, art. 3 comma 1 della l. 104/92);
4)il grado di scuola frequentato (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo o secondo grado) e la classe di appartenenza, nonché il tempo trascorso a scuola (se siano ad esempio praticate terapie extra scolastiche o meno); 5) il contesto familiare di riferimento (se vi sia supporto della famiglia; se vi siano altri figli disabili; se i genitori lavorino tutti e due o meno).

La valutazione del danno

In definitiva, il danno non patrimoniale subito dalla minore è stato equitativamente valutato a livello 4 della scala elaborata dalla Sezione per ciò che concerne il danno dinamico relazionale, e con un incremento del 10 % per il danno morale soggettivo, per un totale di euro 1320 (1200 dato dalla moltiplicazione del punto di scala pari a 300 euro più il 10 %).

Il MIUR come soggetto passivo

La somma liquidata è stata posta a carico del MIUR, in quanto organo gerarchicamente sovraordinato agli uffici scolastici periferici e unico soggetto al quale può essere contabilmente imputata, in mancanza di autonomia dei singoli Uffici scolastici regionali sulle somme destinate, da bilancio, alle coperture delle spese per il sostegno scolastico.

La qualificazione del “ristoro”

Tale somma, è stata definita dallo stesso collegio, “il ristoro di un danno che, data l’età della bambina, è suscettibile di essere evitato negli anni futuri, mediante la tempestiva assegnazione dell’insegnante di sostegno”.

fonte altalex


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