All’interno del mondo del lavoro capita, sovente, di imbattersi nelle c.d. “categorie protette”. Cosa sono queste categorie protette? Esse sono, in buona sostanza, delle categorie di soggetti che godono di una tutela particolare, volta a favorirne l’accesso nel mondo del lavoro.
Cosa prevede la Legge n.68 del 1999
La legge in esame, prevede che il lavoratore con condizioni psico-fisiche particolari, sia collocato nell’occupazione a lui più idonea e dunque più proficua per sé e per l’azienda che lo assume. La Legge n.68 del 1999 detta quelle che sono le finalità che il legislatore intendeva raggiungere introducendola, all’art. 1 infatti si evidenzia: “la finalità è la promozione e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento”. La ratio di questa particolare disciplina è quella di promuovere a livello etico- sociale l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili; non tutte le forme di disabilità, infatti, comportano una perdita della capacità lavorativa. Le persone che presentano delle minorazioni fisiche o psichiche hanno perciò tutto il diritto di trovare il loro posto nell’economia del Lavoro.
Con il “jobs act” (dlgs.81/2015 e dlgs 105/2015) inoltre, si è intervenuti per semplificare ulteriormente questo inserimento; ne viene fuori un impianto organico che di seguito si esplica.
Soggetti beneficiari
I soggetti destinatari della Legge n.68 del 1999:
-le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed i portatori di handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (dunque dal 46% in poi);
-le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
-le persone non vedenti ovvero coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi (L. n.382/1970 e successive modifiche);
-le persone sordomute ovvero coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata (L. n.381/1970 e successive modifiche);
-le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.
In un’ottica di tutela, misure peculiari sono previste anche per coloro i quali pur non avendo menomazioni psico-fisiche si trovano in particolari situazioni di svantaggio o disagio sociale:
-orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
-coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
-dei profughi italiani rimpatriati il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
-orfani e coniugi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (L.n.407/1998).
Come conseguire il certificato di invalidità?
Coloro che presentano i requisiti previsti dalla Legge n.68 del 1999, disoccupati e che aspirino ad un’occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, possono accedere al Collocamento mirato, sopra menzionato, iscrivendosi in appositi elenchi provinciali tenuti dai preposti Centri dell’impiego cioè quelle strutture che hanno sostituito i vecchi uffici di collocamento. Prima di far questo, però, occorre munirsi di una certificazione che attesti il possesso del requisito sanitario che sancisce l’appartenenza alle suddette categorie. I documenti di certificazione sono diversi a seconda della categoria:
-gli invalidi civili devono presentare un certificato di invalidità civile attestante l’invalidità ad un valore superiore al 45% rilasciato dall’ufficio invalidi civili del distretto ASL di residenza;
-gli invalidi del lavoro devono presentare un verbale attestante l’invalidità rilasciato dall’Inail con percentuale maggiore del 33% o superiore;
i non vedenti devono presentare un verbale rilasciato dalla competente commissione ASL;
-le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio sono tenute a presentare un certificato, rilasciato rispettivamente dalla commissione medica militare (per gli invalidi di guerra), dal comando o dall’amministrazione di appartenenza (per gli invalidi civili di guerra e invalidi per servizio), attestante una minorazione ascritta dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
-Vittime della criminalità organizzata, del terrorismo: il certificato, rilasciato dal Ministero dell’Interno o dal Prefetto territorialmente competente delegato, deve attestare l’appartenenza alla categoria.
Le certificazioni delle invalidità (anche quelle derivanti da cecità e sordità) vengono rilasciate perlopiù da apposite commissioni sanitarie delle ASL territorialmente competenti.
Vediamo nello specifico la procedura da seguire:
bisogna recarsi presso il proprio medico curante, che dovrà rilasciare il c.d. certificato introduttivo attestante la natura dell’infermità riscontrata compilando telematicamente appositi modelli di certificazione predisposti dall’Inps e inviarli (all’Inps);
sempre telematicamente il sistema genera un codice, che viene consegnato al paziente;
successivamente l’interessato in possesso di tale codice, deve richiedere la visita della commissione sanitaria. Come? Ci si accredita sul sito dell’Inps (e dopo aver ricevuto un codice pin da parte dell’Inps) si inviano la richiesta di visita, il codice ed il certificato introduttivo firmato dal medico. Se si è poco pratici con il pc ed internet, ci si può rivolgere ad un Caaf, alle associazioni di categoria o ad un patronato;
a questo punto il sistema abbina il certificato introduttivo inviato dal medico con la domanda presentata dal paziente;
entro i successivi 30 giorni si viene convocati a visita, la convocazione avviene tramite raccomandata a/r (e tramite email se avete fornito l’indirizzo);
la visita è effettuata presso la ASL, alla presenza di un medico Inps. Ci si reca muniti di documento d’identità valido, il certificato medico e tutta la documentazione sanitaria di cui si dispone;
effettuata la visita, la commissione sanitaria redige un “verbale elettronico”, attestando la percentuale di invalidità e la c.d. “scheda funzionale”, in cui si annotano le abilità, le capacità lavorative, le competenze e le inclinazioni del soggetto, utili a valutare le mansioni più idonee per lui;
il verbale viene inviato dall’Inps alla persona interessata.
Iscrizione al Centro per l’impiego
Una volta in possesso del certificato attestante l’invalidità è necessario - come anticipato sopra - recarsi presso il Centro per l’impiego della propria Provincia di residenza e fare richiesta di iscrizione all’elenco di categorie protette.
La richiesta va fatta compilando un modulo che attesti il possesso di determinati requisiti:
Alla richiesta di iscrizione si allega la “scheda funzionale”, in copia autenticata. Completata l’iscrizione, il soggetto appartenente alle categorie protette viene inserito in una graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti autonomamente da Regioni e Province; consultando questa graduatoria i Centri per l’impiego, valutate adeguatamente le persone affette da disabilità, le loro capacità lavorative nonché le schede funzionali, agevoleranno l’entrata nel mondo del lavoro di queste persone, facendo sottoscrivere loro delle convenzioni con le aziende che lo richiedono e stabilendo modalità e tempi di inserimento degli iscritti.
Dal canto loro le aziende così come le pubbliche amministrazioni devono assumere un certo numero di persone appartenenti alle categorie protette.
Obblighi per le aziende e quota di riserva
Il nuovo quadro normativo, se pur introducendo il collocamento mirato, ha mantenuto per i datori di lavoro, siano essi pubblici o privati, l’obbligo di riservare una quota delle assunzioni ai disabili.
La L. 68/99 all’art.3 definisce infatti “quota di riserva” il numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette che l’azienda è tenuta ad assumere, più precisamente tale quota varia in relazione ai soggetti occupati dall’azienda stessa (in particolare alla base di computo che vedremo nello specifico), perciò può così variare:
-se l’azienda occupa oltre 50 dipendenti, la quota di riserva deve essere pari al 7% dei lavoratori occupati;
-se si occupano da 36 a 50 dipendenti, la quota è pari a 2 lavoratori disabili;
-da 15 a 35 dipendenti, la quota scende ad 1 lavoratore disabile.
Occorre sottolineare che, una particolare quota di riserva è destinata ai soggetti non disabili ma appartenenti alle categorie protette in virtù delle peculiari situazioni di svantaggio o disagio sociale, nello specifico:
-di 1 lavoratore se ne occupano da 51 a 150;
-1% se si occupano più di 150 dipendenti.
L’obbligo sorge ogni volta che si superano le soglie evidenziate e dunque 14, 35, 50 o 150 dipendenti,
Computo della quota di riserva
Per poter stabilire il numero di disabili da assumere obbligatoriamente è opportuno capire quali lavoratori si considerano nel calcolo dei soggetti occupati dall’azienda. La quota di riserva, dunque, viene determinata in relazione a una base di computo costituita dal numero di lavoratori che compongono l'organico aziendale.
In particolare non si calcolano nella base di computo (Legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 4) i lavoratori:
-a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi (per i lavori stagionali il periodo di sei mesi si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell'arco dell'anno solare, anche se non continuative)
-assunti a norma della stessa legge 68/1999
-soci di cooperative di produzione e lavoro
-a domicilio
-assunti per attività da svolgersi esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività
-con contratti di inserimento (stipulabili fino al 31/12/2012)
-con contratti di reinserimento ed i contratti di formazione e lavoro
-con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore
-dirigenti
-apprendisti (DLgs. 167/2011, art. 7, comma 3 E DLgs. 81/2015, art. 47, comma 3)
-socialmente utili assunti ai sensi del DLgs. 81/2000, art. 7
-che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni
ammessi al telelavoro solo per i datori di lavoro privati (l'esclusione presuppone che i lavoratori siano ammessi al telelavoro per l'intero orario di lavoro; se sono ammessi al telelavoro solo parzialmente, sono esclusi in proporzione all'orario di lavoro svolto in telelavoro, rapportato al tempo pieno) ai sensi del DLgs. 81/2015, art. 23
-personale viaggiante e navigante nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre, personale viaggiante nel settore dell’autotrasporto, personale di cantiere e addetti al trasporto nel settore edile, personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto nel settore degli impianti a fune, personale di sottosuolo e adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale nel settore minerario
divenuti inabili successivamente all’assunzione per infortunio o malattia, con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%, ovvero per infortuni sul lavoro o malattia professionale, con acquisizione di un grado di invalidità superiore al 33%.
I lavoratori part time si computano in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno.
Come inviare il prospetto informativo
La presentazione deve essere effettuata esclusivamente tramite la procedura telematica presente sul sito www.cliclavoro.gov.it. La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente con la modulistica predisposta sul sito.
Procedura di assunzione
Raggiunta la soglia dimensionale prevista dalla legge, il datore di lavoro deve assumere il soggetto, disoccupato, iscritto nelle graduatorie provinciali delle categorie protette. I datori di lavoro devono inoltrare ai Servizi provinciali competenti la richiesta di avviamento entro il termine di 60 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui sorge l’obbligo di assunzione.
Il datore di lavoro può procedere mediante:
richiesta nominativa di avviamento in buona sostanza può assumere la persona disabile che ritiene più adatta, l’assunzione può essere preceduta da una richiesta di preselezione delle persone con disabilità che aderiscono alla specifica offerta di lavoro in base alle qualifiche ed alle modalità che l’azienda ha concordato con gli uffici, ossia con facoltà per il datore di lavoro di indicare il nominativo del lavoratore che si intenda avviare (individuato autonomamente);
stipulando apposite convenzioni con i Servizi competenti redigendo un programma con il dettaglio dei tempi e delle modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare;
per chiamata numerica cioè gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria della lista tenuta presso i centri per l’impiego, per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili.
Nel caso di mancata assunzione (nominativa o tramite convenzione) entro il termine di 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, spetta ai centri per l’impiego avviare i lavoratori secondo l’ordine numerico di graduatoria per la qualifica richiesta. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro. Il ritardo nell’inoltrare la richiesta o la mancata assunzione entro il termine, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative o la diffida dell’ispettorato del lavoro.
Incentivi per le aziende che assumono disabili
Per le aziende che assumono personale appartenente alle categorie protette, lo Stato prevede degli incentivi; in particolare con le modifiche all’art. 13 della legge n. 68/99 introdotte dal Decreto Legislativo 151/2015 (Jobs Act) sono stati introdotti incentivi di tipo economico fiscale, la cui entità e durata varia in funzione del grado di riduzione della capacità lavorativa del disabile assunto e del rapporto di lavoro che viene instaurato.
Nello specifico alle aziende è riconosciuto un incentivo della durata massima di 36 mesi, pari al:
-70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore disabile assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R.n. 915/1978;
-35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. n. 915/1978;
della durata massima di 60 mesi, pari al:
-70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacita lavorativa superiore al 45% in caso di assunzione a tempo indeterminato;
oppure un incentivo per tutta la durata del contratto, pari al:
-70% della retribuzione mensile lorda imponibile quando il lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo non inferiore a 12 mesi abbia una disabilità psico-intellettiva superiore al 45%.
Sia nel caso di assunzione nominativa che a seguito della sottoscrizione di convenzioni ed indipendentemente dall’ottemperanza all’obbligo di assunzione, l’inventivo viene corrisposto direttamente dall’Inps ai datori di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
Convenzioni per l’integrazione delle categorie protette
Le categorie protette nonostante il quadro normativo sin qui delineato, potrebbero comunque incontrare ostacoli nell'accedere al mondo del lavoro, ecco allora che il legislatore ha previsto la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le quali stabilire gli interventi ritenuti necessari a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili.
Queste convenzioni stipulate tra centri per l’impiego e i datori di lavoro, fondamentalmente stabiliscono tempi e modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare (L. 68/1999, art. 11e successive modifiche).
Le convenzioni devono:
-indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
-prevedere tutoraggio, sostegno e consulenza da parte di centri di orientamento professionale al fine di favorire l'adattamento del lavoro del disabile;
-tirocini, finalizzati all'assunzione, per un periodo fino a un massimo di 12 mesi, rinnovabili una volta sola;
-stabilire tempi, e modalità delle assunzioni (es.: facoltà di scelta nominativa del lavoratore, assunzione con contratto a termine, scegliere di fare tirocini, stabilire periodi di prova più ampi ecc.);
-proporre l’adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione lavoro e apprendistato, se giustificati da specifici progetti di inserimento mirato;
-prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo cui la convenzione d'integrazione lavorativa fa riferimento.
Le convenzioni possono essere stipulate anche con datori di lavoro che non soggiacciono all’obbligo di assunzione.
Sospensione degli obblighi di assunzione
Qualora l’azienda si trovi in una situazione di particolare difficoltà economica, previa richiesta ai servizi provinciali competenti può ottenere la sospensione dall’ obbligo di assunzione delle categorie protette.
Questo può accadere quando:
-l’azienda è in liquidazione o in stato di fallimento dichiarato;
-l’azienda ha fatto richiesta di intervento di cassa integrazione;
-L’azienda sia in fase di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione.
Categorie protette nelle pubbliche amministrazioni
Anche le Pubbliche Amministrazioni assumono i disabili iscritti alle liste delle categorie protette, tali assunzioni possono avvenire:
Per quanto riguarda qualifiche basse (cioè per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo), anche senza concorso, tramite richiesta di avviamento degli iscritti nelle liste tenute presso i centri per l’impiego, o tramite convenzione; sempre secondo la legge,
per le assunzioni che richiedono requisiti superiori, tramite concorso.
Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici, per i soggetti disabili appartenenti alle categorie protette avvengono per chiamata numerica in base alla graduatoria delle liste tenute presso i centri per l’impiego, previa verifica di compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.
Particolare invece, è l’assunzione per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, che avviene per chiamata diretta nominativa.
Concorsi pubblici e categorie protette
Le categorie protette hanno la possibilità di partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, banditi da tutte le amministrazioni. All’interno di ogni bando saranno previste specifiche modalità di svolgimento delle prove d’esame in maniera tale da permettere ai soggetti delle categorie protette, di concorrere in condizioni di effettiva parità con gli altri.
Per partecipare è necessario il possesso dei requisiti specificamente richiesti dal bando e vanno inoltre allegate alla domanda, la percentuale di invalidità e la categoria di appartenenza.
Le P.A. bandiscono dei concorsi riservati ai disabili, questi possono essere individuati consultando la serie “Concorsi ed esami” della Gazzetta Ufficiale.
Orari di lavoro e trattamento economico normativo
Ai lavoratori assunti nella quota di riserva si applica il medesimo trattamento economico e normativo previsto dalla legge e dai contratti collettivi di riferimento, valevole per tutti i lavoratori, salvo il diritto del lavoratore di richiedere la compatibilità delle sue condizioni con le mansioni a lui affidate.
L’orario di lavoro invece, può subire una riduzione grazie alla c.d. Legge 104 (L.n.104/92), stiamo parlando di una serie di tutele e agevolazioni di cui possono godere (a domanda) i lavoratori disabili garantiti da tale legge.
Nello specifico essi possono fruire di permessi retribuiti derivanti dalla disabilità propria o di un prossimo congiunto in tale misura alternativa:
3 giorni mensili di permesso;
oppure
due ore al giorno per un orario giornaliero di sei ore;
un’ora al giorno per un orario giornaliero inferiore alle sei ore.
E’ previsto anche il trasferimento in altra sede lavorativa (ove possibile) per rendere più agevole la vicinanza del posto di lavoro con l'abitazione.
fonte altalex
Lo Studio Legale Gaudiello è a vostra completa disposizione, chiunque può rivolgersi per qualsiasi dubbio, chiarimento o problema legale, contando su un’assistenza tempestiva e altamente professionale.
Contattaci.
Qualora necessiti di una assistenza legale potrai richiedere e ottenere gratuitamente un preventivo di spesa gratuito non impegnativo.
Lo Studio Legale Gaudiello difende e tutela gli interessi e i diritti fondamentali di ogni cliente.