News/Notifica cartella di pagamento per violazioni stradali.Quanti giorni per opporsi?

Le opposizioni esecutive e quelle recuperatorie sono soggette a termini diversi

Codice della strada, 20 giorni per opporsi scattano dalla notifica. La notifica della cartella di pagamento di sanzioni amministrative elevate per violazioni stradali fa scattare il termine di 20 giorni per l’opposizione.
Lo ha ribadito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, nell’ordinanza 21 maggio 2019, n. 22094.

Il  fatto

Un uomo opponeva, innanzi il Giudice di Pace, una cartella di pagamento notificatagli in base a un precedente verbale di contestazione stradale, asserendo di non aver ricevuto la notifica di tale verbale. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione ritenendo che il verbale presupposto alla cartella impugnata fosse stato ritualmente notificato. Interposto appello, si costituiva il Comune antagonista depositando la copia conforme della relazione di notificazione del verbale. La vicenda approda in Cassazione che, ulteriormente, rigetta le doglianze formulate dall’uomo, precisando tuttavia alcuni principi vigenti in materia.

Il procedimento decisorio

Il collegio, con riferimento al procedimento decisorio che legittimamente può adottare il giudice di merito, ha enunciato un principio di diritto: “Rientra nell’ambito della discrezionalità del giudice di merito la scelta, nell’ambito dei diversi procedimenti decisori previsti dal regime processuale applicabile al caso concreto, di quello più opportuno per la decisione della causa. Tale opzione è revocabile senza limiti, e senza obbligo di specifica motivazione, sino al momento iniziale del particolare procedimento decisorio individuato, che nel caso previsto dall’art. 281-sexies c.p.c., deve farsi coincidere con l’inizio della discussione orale della causa all’udienza appositamente fissata per tale incombente o, quando le parti vi consentano, a seguito dell’invito del giudice a procedere alla discussione immediata”.

L’opposizione recuperatoria

Il giudice di legittimità, nel motivare la mancata condivisione della tesi difensiva, ha affermato il seguente ed ulteriore principio di diritto: “Qualora il ricorrente, con l’opposizione cd. recuperatoria al verbale di contestazione dell’infrazione al Codice della Strada proponga anche censure relative alla cartella esattoria o comunque concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse - pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione - soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. Di conseguenza, i vizi afferenti il procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l’eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, in quanto trattasi di censura inquadrabile nell’ambito dell’art. 615 c.p.c.”.

Per quanto attiene alla vicenda in esame, posto che i vizi attinenti alla notificazione della cartella di pagamento, poiché certamente riferiti alla sequenza procedimentale finalizzata all’esecuzione coattiva della pretesa sanzionatoria, avrebbero dovuto essere proposti nel termine ex articolo 617 del codice di rito, tuttavia il ricorrente ha dichiarato, in sede di ricorso, di aver ricevuto la notificazione della cartella in data 9 aprile 2009 e di aver proposto opposizione il 5 maggio 2009. Consegue che il richiamato termine non è stato rispettato, e per l’effetto la relativa doglianza risulta inammissibile.

La produzione documentale

Il ricorrente ha lamentato la violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il giudice di seconde cure avrebbe dovuto rilevare la mancata produzione in giudizio della copia autentica del verbale di contestazione dell’infrazione al Codice della Strada. Nel giudicare infondata la doglianza, il collegio di ermellini ha evidenziato che non solo dalla sentenza impugnata, bensì pure dalla narrativa della vicenda processuale contenuta nel ricorso, risulta che in prime cure il Comune aveva depositato la copia semplice della relata di notificazione del verbale, mentre in appello aveva provveduto al deposito della copia autentica di tale atto.

L’interruzione del termine di prescrizione

Il ricorrente, infine, ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 209 C.d.S., L. n. 689 del 1981, art. 28, artt. 2943 e 1219 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il giudice di seconde cure avrebbe sbagliato nel rigettare l’eccezione di prescrizione, considerando interrotto il relativo termine quinquennale per effetto della notificazione del verbale di contestazione dell’infrazione, che tuttavia non sarebbe mai stato in concreto depositato dal Comune nel corso del giudizio di merito. Il collegio ha evidenziato, al contrario, che il giudice di merito ha correttamente ritenuto interrotto il termine quinquennale di prescrizione della pretesa sanzionatoria per effetto della regolare notificazione del verbale ed ha rilevato che da tale data (14 luglio 2004) sino a quella della notifica della cartella di pagamento (9 aprile 2009) non fosse decorso il quinquennio.

fonte altalex

 


Qual è la data della notifica?

La data della notifica del verbale varia a seconda della modalità di notifica seguita.

-Se il verbale è stato contestato immediatamente al trasgressore, la data di notifica corrisponde alla data della contestazione.

-Se la notifica è avvenuta a mezzo posta o a mezzo messo comunale, la data notifica del verbale:
corrisponde alla data di consegna, se il postino ha recapitato il verbale direttamente all’indirizzo indicato e lo ha consegnato al destinatario o a persona autorizzata (ad esempio ad un famigliare);
corrisponde alla data del ritiro se il postino non ha trovato nessuno in casa (ha lasciato un avviso ed ha depositato il plico presso l’ufficio postale) ed il ritiro avviene entro nove giorni; corrisponde alla data in cui il postino ha lasciato l’avviso più dieci giorni (se il destinatario non ritira il verbale entro nove giorni).

-Se il messo comunale non ha trovato il destinatario (in quanto sono sconosciuti la residenza, la dimora od il domicilio attuale) ed ha depositato il plico presso la casa comunale, la data di notifica del verbale corrisponde alla data di deposito del plico più venti giorni (definita compiuta giacenza).
Attenzione alla data di notifica del verbale di contestazione: è da quella data da cui si contano i termini per presentare ricorso.


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